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di Donato Ferrucci

L’apicoltura, rientra nel campo di applicazione dei Regg. (CE) 834/2007 e 889/2008, in quanto le api sono una delle specie ricomprese tra quelle normate ai sensi del Reg. (CE) N. 889/2008 (capo II – Produzione animale, art. 7 – campo di applicazione)
Pertanto, le realizzazioni produttive dell’apiario sono certificabili biologiche, ai sensi dell’ Art. 1, comma due Reg. (CE) N. 834/2007, come:

  1. prodotti agricoli vivi (api);
  2. prodotti non trasformati (miele, polline e propoli).

L’attività apistica, di sicuro bene interpreta i principi dell’agricoltura biologica, a causa della indiscutibile valenza ambientale che la caratterizza. Sono ben note le funzioni svolte ai fini dell’impollinazione, sia per le aree naturali che per i sistemi produttivi, oltre che la validità come indicatore dello stato di benessere ambientale dell’area.
La base normativa dell’attività apistica con metodo biologico è individuata nel Reg. (CE) N. 889/2008 e nel DM 18354 del 27/11/2009. I requisiti sono purtroppo disseminati in ordine sparso lungo l’intero Regolamento, e presentano diverse puntualizzazioni nel decreto prima citato. Il presente contributo vuole elencare in ordine sequenziale i dettami che interessano l’apicoltura, allo scopo di fornire agli interessati una chiave di lettura ordinata e semplice delle regole del gioco. Ciò a vantaggio di un settore definito minore, ma solo in termini di numerosità e dimensione media degli operatori ma di certo non in termini di impatto strategico verso un settore, quello delle produzioni biologiche, che ha nella componente ambientale la sua più importante declinazione.

Requisiti e condizioni di ricovero (Art. 13, 17 Reg. (CE) N. 889/08)

Tutti gli apiari devono essere condotti secondo il metodo dell’apicoltura biologica.
L’ubicazione degli apiari deve essere tale che, nel raggio di 3 km dal luogo in cui si trovano, le fonti di nettare e polline siano costituite essenzialmente da:

  1. coltivazioni ottenute con il metodo di produzione biologico;
  2. flora spontanea;
  3. coltivazioni sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale (1).

I requisiti sopra esposti non si applicano alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando gli alveari sono inoperosi.
Vale però la pena ricordare che, a partire dal 1° gennaio 2014 trova applicazione il DM 150/2012 (2) nella parte che rende obbligatoria la difesa integrata per l’agricoltura e, di fatto, a parere di chi scrive, “demolisce” il requisito al terzo punto, in quanto lo rende implementato sull’intero sistema agricolo. Ciò non vuole essere una semplificazione o, ancor peggio, una disattenzione verso il rispetto del requisito ma piuttosto ricondurre il sistema verso un approccio ragionato. Basato sull’analisi dei rischi e la conseguente consapevolezza tecnica di quanto effettuato. Tale analisi trova formalizzazione in un elaborato come previsto dall’art. 63 del Reg. (CE) N. 889/2008, dove l’azienda, tra gli altri elementi indica “le misure precauzionali da prendere per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati”. Pertanto, sarà di sicuro necessaria un’attenta analisi del contesto produttivo e delle potenziali fonti di inquinamento.
E’ inoltre specificato che gli Stati membri possono designare le regioni o le zone in cui non è possibile praticare un’apicoltura che risponda alle norme di produzione biologica. Evidentemente per quei casi di notevole criticità dal punto di vista ambientale.

Le strutture (Artt. 13 e 44 Reg. (CE) N. 889/08 – artt. 4 e 7 DM 18354/2009)

Gli alveari devono essere costituiti essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l’ambiente o i prodotti dell’apicoltura. Inoltre, la cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica. O meglio, deve essere ottenuta da operatori sottoposti al sistema di controllo che garantisca, in ogni fase del processo di trasformazione della cera, la tracciabilità e origine della stessa (Art. 4 DM. 18354/2009)
Nel caso di nuovi impianti o durante il periodo di conversione, può essere utilizzata cera non biologica unicamente se:
a) la cera prodotta biologicamente non è disponibile in commercio;
b) è dimostrato che la cera non biologica è esente da sostanze non autorizzate nella produzione biologica;
c) la cera non biologica utilizzata proviene da opercoli.
Al fine di dimostrare la mancanza di disponibilità di cera grezza biologica e/o fogli cerei ottenuti con cera biologica è necessario presentare evidenze oggettive quali le dichiarazioni delle ditte produttrici. La dimostrazione di assenza di sostanze non è determinata mediante analisi sul prodotto.

Interventi sanitari (Artt. 13, 25 Reg. (CE) N. 889/2008)

Negli alveari possono essere utilizzati solo prodotti naturali come propoli, cera e oli vegetali, sono inoltre ammessi trattamenti fisici (vapore/fiamma diretta).
Invece, per la protezione dei telaini, degli alveari e dei favi, in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i rodenticidi (da utilizzare unicamente in trappole) e i prodotti elencati nell’allegato II del Reg. (CE) N. 889/2008.
Per quanto attiene la lotta alla Varroa destructor è ammessa la pratica della soppressione della covata maschile e possono essere usati l’acido formico, l’acido lattico, l’acido acetico, l’acido ossalico, mentolo, timolo, eucaliptolo e canfora. E’ però fissato il principio che i medicinali veterinari possono essere utilizzati in apicoltura biologica solo se autorizzati per lo scopo nello Stato membro.
Qualora le misure preventive adottate non fossero sufficienti e le colonie risultassero malate o infestate, queste andranno curate immediatamente ed isolate. Nel caso di applicazione di prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica, è previsto che:

  1. le colonie trattate siano essere isolate in apposito apiario;
  2. la cera venga sostituita con altra cera proveniente da apicoltura biologica;
  3. le colonie saranno soggette al periodo di conversione di un anno.

Resta ovvio che devono essere chiaramente identificati lotti degli alveari trattati. Quanto appena esposto non si applica per i prodotti prima richiamati, utilizzabili nella lotta alla varroa .

Alimentazione (art. 19 Reg. (CE) N. 889/2008)

Alla fine della stagione produttiva, negli alveari, devono essere lasciate scorte di miele e di polline sufficienti a superare il periodo invernale. L’alimentazione delle colonie di api è autorizzata soltanto quando la sopravvivenza degli alveari è minacciata da condizioni climatiche avverse. In tal caso l’alimentazione deve essere effettuata con miele, zucchero o sciroppi di zucchero biologici.

Gestione degli apiari (artt. 8, 9, 13, 18 Reg. (CE) N. 889/2008)

In questa tematica rientrano tutta una serie di pratiche che interessano le modalità operative di intervento sulle famiglie.

  1. E’ privilegiato l’uso di Apis mellifera e delle sue subspecie locali.
  2. Rinnovi degli apiari: fino al 10% delle api regine e sciami dell’unità può essere sostituito con elementi non biologici a condizione che siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica.
  3. È vietato l’uso di repellenti chimici sintetici durante le operazioni di smielatura.
  4. Per l’estrazione del miele, è vietato l’uso di favi che contengano covate.
  5. E’ vietata la spuntatura delle ali delle api regine, classificata come mutilazione.

Periodo di conversione (art. 38 Reg. (CE) N. 889/2008)

I prodotti dell’apicoltura possono essere venduti con riferimenti al metodo di produzione biologico soltanto se le norme applicabili a tale produzione sono state rispettate per almeno un anno. Il periodo di conversione degli apiari non si applica alla quota del 10% di sostituzione ammessa con animali non biologici.
Nel corso del periodo di conversione, la cera deve essere sostituita con cera proveniente dall’apicoltura biologica.

Misure di controllo specifiche per l’apicoltura (art. 78 Reg. (CE) N. 889/2008 e art. 9 DM 18354/2009)

L’apicoltore deve fornire all’organismo di controllo un inventario cartografico su scala adeguata dei siti di impianto degli alveari. In mancanza di zone di bottinatura come definite dal regolamento (art. 13, paragrafo 2, prima descritto), l’apicoltore deve fornire all’organismo di controllo adeguate prove documentali, incluse eventuali analisi, per dimostrare che le aree di bottinatura accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri prescritti dal regolamento.
Le prove documentali sono intese quelle dichiarate nell’elaborato di cui all’art. 63 del Reg. (CE) N. 889/2008 (vedi paragrafo “requisiti e condizioni di ricovero” del presente articolo)
L’operatore deve registrare i seguenti dati relativi alla nutrizione:
– tipo di prodotto,
– date,
– quantità,
-alveari interessati.

Nel caso di somministrazione di medicinali veterinari, occorre registrare:
– il tipo di prodotto somministrato (indicando anche i principi attivi in esso contenuti),
– i particolari della diagnosi,
– la posologia,
– le modalità di somministrazione,
– la durata del trattamento,
– il periodo di sospensione previsto per legge.

Il registro deve inoltre riportare l’identificazione degli apiari e la zona in cui sono situati. In caso di spostamento di apiari, occorre informarne l’organismo di controllo entro un termine convenuto. Nello specifico, il termine entro cui l’operatore deve informare l’Organismo di controllo è di 10 giorni nei casi di spostamento in zone non conformi (ai sensi del paragrafo 1, art. 13 del Reg. (CE) n. 889/08). Per gli spostamenti in zone conformi rispetto al medesimo punto norma, la comunicazione si intende assolta con la trasmissione del Piano annuale di produzione aggiornato.

Circostanze calamitose (art. 47 Reg. (CE) N. 889/2008)

L’autorità competente può autorizzare in via temporanea:
a) in caso di elevata mortalità delle api a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose e in mancanza di apiari biologici, la ricostituzione degli apiari con api non biologiche;
b) in caso di condizioni meteorologiche eccezionali e persistenti o di circostanze calamitose che impediscono la produzione di nettare o di melata, l’alimentazione delle api con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici.

Note:

  1. ovvero equivalenti a quelle descritte all’articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio[1] o all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio[2] che non incidono sulla qualifica della produzione apicola come produzione biologica.
  2. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Riferimenti Bibliografici e normativi:

– Regolamento (CE) n. 834/2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
– Regolamento CE n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli
– Compendio normativo dei prodotti biologici (Europa e Italia), aggiornato al Regolamento di esecuzione (UE) n. 203/2012 della Commissione dell’ 8 marzo 2012. Bioagricert srl.

Donato Ferrucci, Dottore agronomo libero professionista, riveste attualmente l’incarico di Responsabile di Bioagricert Lazio e di Cultore della materia presso la cattedra di Gestione e Comunicazione d’Impresa” – Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università degli Studi della Tuscia. E-mail: donatoferrucci@alice.it

 

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