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di Piccioni Michele

Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in città ma soprattutto in zone agricole, facilitato anche dalla presenza di poche persone sta sempre più diventando un fenomeno sociale preoccupante.
Situazione che determina contestazione da parte delle persone che abitano nelle zone interessate dagli abbandoni nonché un degrado ambientale con ripercussioni negative in termine di inquinamento ambientale, nonché elevati costi per ripristinare lo stato dei luoghi (ove ciò sia possibile e sempre se venga fatto) da parte di soggetti pubblici e/o privati come nel caso di un cittadino.

Per combattere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti anche in relazione alle diverse componenti del fenomeno (giuridica, ecologica, educativa e psicologica) è necessario percorrere diverse strade:

  • Repressione da parte delle autorità e/o degli organi preposti ad effettuare i relativi controlli (Corpo Forestale dello Stato; Vigili Urbani e Polizia Provinciale).
  • Azione educativa rivolta a tutti gli strati delle popolazione soprattutto alle nuove generazioni (utile in tal senso l’insegnamento dell’educazione ambientale in ogni ordine e grado di tutte le Istituzioni Scolastiche).
  • Partecipazione attiva di tutti cittadini che potrebbero diventare delle vere e proprie sentinelle del territorio e dare così il loro contributo all’Autorità preposte.
  • Politiche adatte per incentivare la raccolta differenziata con la previsioni di contributi economici per incrementarla.
  • Istituzione di una nuova figura professionale come quella dell’Ispettore Ambientale e realizzazione di isole ecologiche e/o centri di raccolta appositamente attrezzati.

Il ruolo dei cittadini

Per combattere in maniera incisiva il fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti è determinante il ruolo dei cittadini.
In prima battuta devono prontamente segnalare agli organi preposti i casi di abbandono e, qualora se ne abbia la conoscenza, fornire nomi e targhe dei trasgressori.
Dall’altra parte tutte le Amministrazione Pubbliche interessate devono rendere disponibili degli strumenti istituzionali per favorire il dialogo costruttivo tra amministratori e cittadinanza.
I cittadini che intendono effettuare una segnalazione devono fornire le seguenti informazioni:

  1. Generalità della persona e/o persone che provvedono ad effettuare la segnalazione.
  2. Indicare l’ubicazione dei rifiuti specialmente se non sono ben visibili.
  3. Tipologia dei rifiuti abbandonati.
  4. Specificare il giorno e l’ora in cui sono stati visti.
  5. Indicare se i rifiuti sono stati abbandonati a lato della strada, in un fossato, in un campo agricolo, in una scarpata e presso una casa abbandonata.
  6. Effettuare delle fotografie e fornire con una cartina la localizzazione dell’abbandono dei rifiuti.
  7. Se si conoscono fornire i dati del proprietario e/o dei proprietari del luogo in cui sono stati abbandonati i rifiuti.
  8. Indicare le generalità della persona e/o delle persone informate o che possono fornire informazioni.
  9. Sottoscrivere la segnalazione ed inoltrarla agli organi competenti con opportuni mezzi di recapito: PEC, raccomandata con ricevuta di ritorno.

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La normativa di riferimento – caratteri generali

Le normative che si occupano del fenomeno dell’abbandono di rifiuti sono:

  • Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche.
  • Articolo 256 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – attività di gestione dei rifiuti non autorizzata.
  • Articolo 354 comma 2 Codice Procedura Penale – sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti.
  • Articolo 259 Codice di Procedura Penale – custodia delle cose sequestrate.

Decreto legislativo n. 152 del 2006

Per quanto riguarda il Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche meglio conosciuto come Codice dell’Ambiente a livello nazionale rappresenta essere la normativa di riferimento.
Nel tempo stante la complessità della materia e la maggiore attenzione di tutte le problematiche ambientali, il Codice dell’Ambiente è stato oggetto di numerose modifiche a livello legislativo.
A livello normativo bisogna anche considerare le Normative Comunitarie dell’Unione Europea definite “Self Executing” , cioè norme contenute in Regolamenti Comunitarie che trovano diretta applicazione nell’ordinamento giuridico nazionale senza che sia necessario l’emanazione di provvedimenti interni a valenza nazionale.
Esso contiene disposizioni in materia di:

  • valutazione impatto ambientale;
  • difesa del suolo e tutela delle acque;
  • gestione e trattamento dei rifiuti;
  • disposizioni per la riduzione dell’inquinamento atmosferico;
  • disposizioni in tema di risarcimento dei danni ambientali.

Articolo 256 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006

L’articolo 256 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche disciplina l’ipotesi dell’attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
L’articolo in parola contempla la seguente disciplina:

  1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, e 216 è punito:
    a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
    b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
  2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.
  3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello dei luoghi.
  4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
  5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
  6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all’articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
  7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7,8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.
  8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all’adozione del decreto di cui all’articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
  9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Articolo 354 comma 2 Codice Procedura Penale – sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti

  1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero.
  2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.
  3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale.

Da una precisa lettura della disposizione si evince come alla polizia giudiziaria spetta un’attività di conservazione dello stato dei luoghi e delle cose.

Articolo 259 Codice di Procedura Penale – custodia delle cose sequestrate

  1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l’autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell’articolo 120 del codice di procedura penale.
  2. All’atto della consegna, il custode è avvertito dell’obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell’autorità giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito dell’obbligo di impedirne l’alterazione o l’accesso da parte di terzi, salva, in quest’ultimo caso, diversa disposizione dell’autorità giudiziaria. Al custode può essere imposta una cauzione. Dell’avvenuta consegna, dell’avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria.

Discarica abusiva su terreni di proprietà

Il proprietario di un terreno agricolo sul quale è stata realizzata una discarica abusiva di rifiuti a sua insaputa deve effettuare una tempestiva denuncia agli organi competenti.
Se conosce il responsabile e/o i responsabili deve prontamente indicare nella denunzia le relative generalità o in caso contrario deve presentare denunzia contro ignoti dichiarandosi in tal modo completamente estraneo.
Se nel corso delle indagini disposte dall’autorità giudiziaria, si riesce ad individuare la persona e/o persone che hanno commesso l’illecito in questione, sarà obbligata a rimuovere i rifiuti lasciati e ad ripristinare lo stato dei luoghi a sue spese.
In caso in cui non si riesca ad individuare il responsabile dell’illecito, l’obbligo di rimozione dei rifiuti con il relativo ripristino dello stato dei luoghi ricadrà in capo al proprietario del terreno o al titolare di un diritti reale o personale di godimento sul terreno.
In entrambe le ipotesi viste, sempre dopo che sia stato disposto il dissequestro dell’area interessata dall’illecito, è il Sindaco che con ordinanza nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica dell’ordinanza dispone la rimozione, lo smaltimento e la bonifica dell’area.
Avverso tale ordinanza è sempre esperibile ricorso in particolare:

a) Nel termine di 30 giorni dalla notifica, al Prefetto della Provincia territorialmente competente – D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
b) Nel termine di 60 giorni dalla notifica ricorso al T.A.R. delle Regione territorialmente competente – Legge n. 1034 del 1997.
c) In alternativa al ricorso di cui al punto b) è possibile proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica dell’ordinanza.

In caso di illecito commesso da persone terze di cui non si conosce l’identità anche a seguito delle indagini espletate, l’obbligo di rimozione, smaltimento e bonifica dell’area è in capo al proprietario dell’area, anche se al riguardo devono essere effettuate delle precisazioni.
Infatti a carico del proprietario è ravvisabile una responsabilità solidale con l’autore dell’illecito.
Per responsabilità solidale si intende la situazione in cui due o più soggetti sono obbligati ad una medesima prestazione, nel caso di specie alla rimozione e alla bonifica dell’area interessata.
In mancanza del nominativo autore dell’illecito, spesso l’ente preposto con ordinanza l’obbliga il proprietario del terreno all’adempimento dell’obbligazione di cui sopra senza avere nessuna alternativa.
Al riguardo è bene indicare alcuni accorgimenti che il proprietario del terreno deve seguire per non assumersi l’obbligo della rimozione con il relativo esborso delle spese specialmente se la rimozione e smaltimento riguarda materiale come eternit.
In prima battura bisogna valutare la posizione del proprietario o del possessore che ha la disponibilità del terreni rispetto al quale è stato effettuato un abbandono di rifiuti.
Occorre una valutazione caso per caso al fine di verificare se la persona titolare di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento ha volontariamente autorizzato l’abbandono dei rifiuti oppure se possa ravvisarsi a sua carico ipotesi di imprudenza, imperizia o negligenza.
Questa attività di valutazione deve essere effettuata dagli organi preposti in genere il Comune in contraddittorio con il proprietario del terreno o con il titolare del diritto reale di godimento o del diritto reale.
Si possono elencare una serie di accorgimenti che se seguiti escludono l’ipotesi di imprudenza, imperizia o negligenza:

  • provvedere alla recinzione delle proprie proprietà;
  • in caso di abbandono dei rifiuti effettuare prontamente la segnalazione e denuncia all’autorità;
  • utilizzare una adeguata cartellonistica con la quale si evidenzi il divieto di scarico;
  • installare dispositivi di videosorveglianza debitamente autorizzati.

Nelle ipotesi di cui sopra si esclude la nozione di colpa e di conseguenza sarà il Comune territorialmente competente che dovrà provvedere d’ufficio a proprie spese a rimuovere i rifiuti e a ripristinare lo stato dei luoghi.

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Michele Piccioni, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Camerino ha conseguito successivamente un Master in “Diritto Economia e Tecnologie Informatiche” e una Specializzazione in Diritto Civile. Attualmente è docente presso diverse Scuole Superiori della Provincia di Macerata. Curriculum vitae >>>

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