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di Michele Piccioni

caporalato nuova legge
Vendemmia (fonte www.ilsole24ore.com)

Che cosa è il caporalato

Alla base del capolarato vi è uno sfruttamento dell’uomo che è chiamato a svolgere un’attività lavorativa in prevalenza nel settore agricolo ed in quello edilizio in cambio di una retribuzione oraria che non supera i 2 o 3 euro. Al lavoratore non è riconosciuta nessuna forma di tutela sanitaria e previdenziale, possiamo definire tale situazione come una forma di schiavitù moderna.
Si tratta di un fenomeno che in Italia trova una larga diffusione soprattutto al Sud. Alla base del fenomeno spicca la figura del caporale, cioè di colui che provvede a reclutare la manodopera a basso costo e a tenere i contatti con le aziende agricole interessate.
Il compenso che il caporale percepisce nello svolgimento della propria attività e sicuramente diverso da quello che viene riconosciuto al singolo lavoratore. In sostanza il soggetto che riveste il ruolo di caporale svolge un’attività di intermediazione finalizzata al reclutamento di manodopera a basso costo senza nessuna forma di tutela secondo le diverse esigenze delle aziende agricole.
Per la sua attività il caporale riceve compensi sia da parte delle aziende agricole sia da parte degli stessi braccianti e/o lavoratori agricoli.

Il fenomeno del caporalato è un’attività illegale nelle mani delle criminalità organizzata e secondo recenti stime il fenomeno interessa più di 500.000 persone per lo più straniere e senza un regolare permesso di soggiorno.

Il quadro normativo

Per contrastare il fenomeno del caporalato il legislatore ha emanato un nuovo provvedimento legislativo e precisamente la legge n. 199 del 29 ottobre pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 04.11.2016.
Viene ridisegnato l’articolo 603 bis del codice penale che sanziona l’attività di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
L’articolo in questione prevede la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

  1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno del lavoratore;
  2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento, approfittando del proprio stato di bisogno.

La normativa prevede l’applicazione di un’aggravante nel caso in cui lo sfruttamento avviene con violenza o minaccia, essa va da cinque anni a otto anni di reclusione e il pagamento di una multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Per poter parlare di sfruttamento è necessario la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

  1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali;
  2. la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
  4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

L’articolo 603 bis del codice penale prevede anche un’aggravante specifica comportando l’aumento della pena da un terzo alla metà nel caso in cui:

  1. il fatto che il numero dei lavoratori reclutati sia superiore a tre;
  2. il fatto che uno o più dei lavoratori reclutati siano minori in età non lavorativa;
  3. l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo.

La normativa introduce nel codice penale gli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2. L’articolo 603-bis.1 prevede una circostanza attenuante con la diminuzione della pena da un terzo a due terzi, nei confronti di chi pone in essere una condotta collaborativa con l’autorità giudiziaria e precisamente:

  1. fornisce informazioni utili;
  2. fornisca prove utili;
  3. si attivi concretamente per evitare ulteriori conseguenze dell’azione delittuosa;
  4. aiuti concretamente l’autorità giudiziaria alla cattura dei concorrenti;
  5. aiuti concretamente l’autorità giudiziaria ad effettuare il sequestro delle somme o altre utilità conseguite dall’attività illecita.

Per quanto riguarda l’articolo 603-bis.2 disciplina l’ipotesi della confisca obbligatoria. La confisca è prevista nei confronti delle cose che sono state usate o destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto. Nel caso in cui tale forma di confisca non sia possibile, è prevista la possibilità di aggredire i beni del responsabile della condotta delittuosa.
In particolare la confisca riguarda sia i beni di cui il reo ha la disponibilità diretta, sia i beni che può disporre indirettamente e che sono stati consegnati a terze persone. La confisca viene effettuata per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato.

Il controllo giudiziario e l’amministratore giudiziario

Nelle aziende agricole in cui è stato riscontrato il reato di caporalato, il giudice oltre a disporre il sequestro dell’azienda agricola può anche disporre il controllo giudiziario della stessa.
Il controllo giudiziario dell’azienda è previsto nel caso in cui l’interruzione dell’attività imprenditoriale può comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o incidere negativamente sul valore economico dell’azienda agricola.
La nomina dell’amministratore giudiziario viene effettuato dal giudice con decreto e la scelta deve riguardare un soggetto esperto in gestione aziendale iscritto all’albo degli amministratori giudiziari. L’amministratore giudiziario non sostituisce l’imprenditore ma lo affianca nella gestione economica dell’azienda e autorizza il compimento di tutti gli atti di amministrazione che si ritengono utili per l’impresa agricola.
Nei confronti dell’amministratore giudiziario si ravvisa un obbligo di informare il giudice ogni tre mesi in relazione alla situazione economica dell’azienda agricola nonché ogni volta in cui si riscontrano irregolarità relative all’andamento dell’attività aziendale.
Nei confronti dell’amministratore giudiziario la normativa prevede ulteriori obblighi specifici in particolare:

  1. impedire il verificarsi di situazioni di grave sfruttamento lavorativo;
  2. controllare il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative al fine di evitare ogni forma possibile di sfruttamento lavorativo;
  3. deve regolarizzare i lavoratori che svolgono l’attività lavorativa senza un regolare contratto di lavoro.

La rete del lavoro agricolo di qualità

Altra importante novità è l’attivazione delle rete del lavoro agricolo di qualità. Tutte le aziende agricole interessate dietro propria iniziativa possono far richiesta di aderire alla rete del lavoro agricolo di qualità. Si tratta di un organismo autonomo finalizzato a rafforzare il contrasto al fenomeno del caporalato e più in generale allo sfruttamento dei lavoratori nel settore agricolo.
Le aziende agricole che vogliono entrare a far parte delle rete devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
  2. non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
  3. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Per quanto riguarda la procedura da seguire per iscriversi alla rete del lavoro agricolo di qualità, tutte le aziende agricole interessate devono seguire una procedura telematica disponibile al seguente indirizzo telematico istituzionale: www.inps.it. Con questa procedura tutte le aziende agricole che aderiscono alla rete vengono certificate dal punto di vista etico da parte dello Stato.
La procedura per la relativa iscrizione è in capo all’INPS, ma vengono coinvolti anche altri soggetti in particolare:

  • organizzazioni professionale agricole;
  • rappresentanti del Ministero delle Politiche Agricole;
  • organizzazioni sindacali di categoria;
  • rappresentanti del Ministero del Lavoro e dell’Economia;
  • rappresentanti della Conferenza delle Regioni.

Alla rete non solo le aziende agricole possono aderire ma anche altri soggetti con la stipula di una convezione in particolare:

  • sportelli unici per l’immigrazione;
  • istituzioni locali;
  • centri per l’impiego;
  • gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura;
  • le agenzie per il lavoro.

Supporto per i lavoratori agricoli

Per migliorare le condizioni di vita e lavorative dei lavoratori stagionali impiegati come manodopera in ambito agricolo, si prevede la realizzazione di un piano di intervento con misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori.
In questa attività di supporto sono diversi gli enti preposti in particolare:

  • Regioni;
  • Province Autonome;
  • Amministrazioni locali;
  • Rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore;
  • Organizzazioni del terzo settore.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nonché il Ministero dell’Interno, devono predisporre congiuntamente e trasmettere alle Commissioni Parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi.

 

­Michele Piccioni, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Camerino ha conseguito successivamente un Master in “Diritto Economia e Tecnologie Informatiche” e una Specializzazione in Diritto Civile. Attualmente è docente presso diverse Scuole Superiori della Provincia di Macerata. Curriculum vitae >>>

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