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di Matteo Palmari

Introduzione
L’agricoltura biologica negli ultimi decenni ha conquistato uno spazio sempre più rilevante all’interno del panorama agroalimentare europeo ed italiano, trasformandosi da pratica marginale a vero e proprio pilastro della sostenibilità ambientale e del benessere umano. Nel cuore di questo cambiamento si colloca il concetto stesso di “biologico”, inteso non più come semplice alternativa all’impiego di sostanze di sintesi, bensì come un modello produttivo fondato sul recupero dei cicli naturali, sul rispetto della fertilità del suolo e sulla tutela della biodiversità.
Il percorso che ha portato alla definizione normativa dell’agricoltura biologica è testimonianza dell’attenzione crescente verso la salute degli ecosistemi, ma anche del consumatore che è sempre più attento alla trasparenza e all’etica del processo produttivo. Dalle prime sperimentazioni pionieristiche – affidate alla “Soil Association” inglese ed agli studi di Hans Müller – fino alle odierne disposizioni comunitarie del Regolamento (UE) n. 848/2018, il biologico ha saputo fin da subito coniugare principi filosofici e pragmatismo tecnico, giungendo a stabilire criteri rigorosi per la produzione, la certificazione, il controllo e l’etichettatura dei prodotti.
In questo contesto si inserisce il comparto dei botanical extracts, ossia estratti vegetali che rappresentano un segmento in rapida crescita e che vengono impiegati non soltanto in campo agricolo, ma anche in campo farmaceutico, cosmetico ed alimentare.
Tali prodotti, come approfondito nel precedente articolo, rappresentano un esempio di come la natura possa essere alleata della tecnologia e della ricerca, offrendo soluzioni sostenibili nei campi più diversi: dall’agricoltura all’alimentazione, fino alla medicina. Dall’altro lato, come si approfondirà successivamente l’assenza di una disciplina armonizzata a livello europeo sul loro utilizzo ha spinto Paesi come l’Italia, Belgio e Francia, a dar vita al progetto BELFRIT, definendo liste condivise di piante ammesse negli integratori alimentari.

Requisiti per la certificazione biologica
Per quanto riguarda il procedimento di certificazione, il primo passo importante nella certificazione di un prodotto è capire quale prodotto si sta certificando. La distinzione in questione deve essere, infatti, operata tra: prodotto biologico alimentare o prodotto biologico non alimentare.

  1. prodotti biologici alimentari

All’articolo 2 del Regolamento (UE) n.848/2018 vengono individuati i prodotti come: prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale, prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti e mangimi.
Tali prodotti sono soggetti a un sistema di controllo su due livelli: l’autocontrollo del produttore e la verifica da parte di organismi terzi autorizzati e accreditati. Questo doppio livello assicura coerenza, trasparenza e rigore lungo tutta la catena del biologico, individuando due requisiti: quelli trasversali, che includono:

  • l’uso di metodi naturali;
  • la tutela del suolo,
  • della biodiversità,
  • benessere animale,
  • il divieto di OGM,
  • l’osservanza di un periodo di conversione,
  • controlli ufficiali regolari,
  • l’etichettatura con il logo UE.

A questi si aggiungono i requisiti specifici per settore produttivo, che riguardano:

  • sementi e materiale vegetale;
  • produzione animale,
  • alghe,
  • acquacoltura,
  • prodotti trasformati (con almeno il 95% di ingredienti biologici),
  • mangimi,

In sintesi, la certificazione biologica si fonda su regole comuni di sostenibilità e tracciabilità integrate da norme dettagliate per ciascuna filiera.
Per essere effettivamente certificati, tuttavia, la sola presenza di tali requisiti non basta, ma l’azienda si deve altresì appoggiare ad un Organismo di controllo (ODC) e rispettare un determinato iter di certificazione.
L’iter per ottenere la certificazione biologica, come previsto dal Regolamento (UE) n. 848/2018, si articola in tre passaggi fondamentali:

  • L’operatore deve presentare la Notifica di attività di produzione biologica tramite il Sistema Informativo Biologico (SIB);
  • Trasmettere ogni anno i Piani Annuali di Produzione
  • Compilare la Dichiarazione di Impegno con le misure adottate per rispettare le norme e prevenire contaminazioni.

Successivamente, l’organismo di controllo come Bioagricert effettua un’ispezione di accesso per verificare la conformità della documentazione e delle pratiche dichiarate. Solo se tutte le fasi risultano conformi, viene rilasciata la certificazione, garantendo che l’attività rispetti i requisiti comunitari e nazionali in materia di produzione biologica.
Concludendo, il sistema di certificazione biologica per i prodotti alimentari rappresenta una struttura di controllo rigorosa e articolata, che garantisce la qualità lungo tutta la filiera.

  1. Prodotto biologico non alimentare

Per quanto riguarda la certificazione biologica dei prodotti non alimentari, quest’ultima si differenzia dalla prima esaminata in primis per la regolamentazione, che la cornice normativa europea non fornisce, ma esistono delle linee guida riconosciute a livello internazionale, fra cui spicca quello di Bioagricert. Quest’ultimo traduce i principi generali del biologico in regole dettagliate, applicabili a ogni fase della filiera, dalla selezione delle materie prime, alle fasi di trasformazione e di confezionamento.
Per i prodotti non alimentari – come cosmetici, tessili e edili – si potranno usare i termini “naturale” o “biologico” qualora l’iter di produzione di quest’ultimi seguirà le direttive predisposte dal Regolamento (UE) n. 848/2018. Inoltre, bisogna precisare che le categorie di prodotti cosmetici, a cui è possibile applicare il presente Disciplinare, sono esclusivamente quelle definite dal Regolamento CE n. 1223/09 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli operatori che vogliono certificare i prodotti non alimentari, quindi, non potranno avvalersi del segno distintivo del biologico, ma potranno utilizzare solo marchi privati, come ad esempio Bioagricert.
Le due certificazioni di Bioagricert distinguono i cosmetici in base alla percentuale di ingredienti biologici o naturali presenti nella formulazione:
Il cosmetico biologico deve contenere almeno il 51% di ingredienti biologici certificati (esclusa l’acqua), con soglie ridotte al 25–30% per saponi e shampoo solidi. Gli ingredienti biologici devono, inoltre, essere chiaramente indicati in etichetta e non possono coesistere nella stessa formulazione in versione biologica e convenzionale;
Il cosmetico di origine naturale, invece, deve essere composto per almeno il 95% da ingredienti naturali o di origine naturale (inclusa l’acqua), ammettendo fino al 5% di additivi o sostanze di sintesi e un massimo dell’1% di profumi di sintesi o modificati.
In sintesi, la differenza principale è che il cosmetico biologico punta sulla presenza significativa di ingredienti certificati biologici, mentre quello di origine naturale garantisce una prevalenza di ingredienti naturali, pur consentendo una minima quota di sostanze di sintesi.
Tutto il processo produttivo dei cosmetici biologici e dei cosmetici di origine naturale deve essere controllato e garantito dall’azienda richiedente il certificato e/o dal laboratorio di produzione. Devono, inoltre, essere adottati metodi di lavorazione tali da garantire l’integrità delle materie prime naturali e biologiche oltreché dello stesso prodotto finito.
In fine, si può certamente affermare che tale sistema di certificazione biologica, sia per i prodotti alimentari che non alimentari, rappresenta un rigoroso e strutturato approccio che garantisce la qualità e la sostenibilità lungo tutta la filiera produttiva. Attraverso norme precise, controlli ispettivi e linee guida per il confezionamento, si promuove un modello produttivo rispettoso dell’ambiente e della salute dei consumatori. Questo processo non solo assicura trasparenza e tracciabilità, ma contribuisce anche a rafforzare la fiducia del pubblico verso i prodotti biologici e naturali.

Normativa per l’etichettatura dei prodotti biologici
Innanzitutto, è quanto meno doveroso dare la definizione di cosa si intende per etichetta, ossia: “qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore” (Reg (EU) n. 1169/2011 Art. 2).
Da tale disposizione, si può evidentemente dedurre che, in pratica, l’etichetta degli alimenti ha lo scopo di fornire informazioni sul prodotto commercializzato, garantendo così al consumatore la tracciabilità e la conformità del metodo di produzione alle norme UE, basandosi su un sistema di registrazioni operative continue.
L’etichettatura dei prodotti biologici è regolamentata a livello europeo attraverso il Regolamento (UE) n. 2018/848, agli articoli 30, 32, 33, con i quali stabilisce i requisiti ed i riferimenti obbligatori che ogni prodotto deve riportare in etichetta per poter essere definito “biologico” o dare conoscenza che esso contiene ingredienti biologici.
Tale Regolamento, tuttavia, subisce una deroga secondo quanto previsto all’interno dell’Art. 2, dove si ricorda che “Il presente regolamento si applica fatte salve altre disposizioni specifiche del diritto dell’Unione Europea relative all’immissione di prodotti sul mercato, come il regolamento (UE) n. 1169/2011”. Quest’ultimo Regolamento, quindi, si prende in riferimento come quadro generale che viene applicato a tutti gli alimenti e che contiene le informazioni obbligatorie da fornire al consumatore.
Rispetto a tale distinzione di prodotti – da evidenziare in etichetta – è doveroso soffermarsi all’analisi degli estratti vegetali rispetto ai quali possono essere presi in riferimento, in particolare, dei prodotti precedentemente menzionati nel primo articolo, ossia i macerati glicerici o soluzioni gemmoderivati. Con particolare riferimento a questo tipo di prodotti, si intende analizzare l’etichettatura del macerato glicerico del Biancospino MG Bio Crataegus prodotto venduto dall’azienda “FITOMEDICAL”.
Per l’etichettatura di questo prodotto – come per tutti i prodotti trasformati – si applicano innanzitutto i requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 848/2018. Questa regolamentazione, infatti, come è già stato esaminato in precedenza, rappresenta il quadro normativo di riferimento per la produzione biologica, poiché specifica l’ambito di applicazione e le categorie di prodotti coinvolti. L’articolo 2 stabilisce, difatti, che oltre ai prodotti agricoli vivi o non trasformati, sono regolati anche i prodotti trasformati destinati all’alimentazione, compresi gli estratti vegetali.
Di conseguenza, anche per gli estratti vegetali occorre fare riferimento alle disposizioni della normativa succitata, con particolare riguardo agli articoli 30-33 che disciplinano, nello specifico, le norme per l’etichettatura di questi prodotti. Altri due riferimenti normativi che dispongono in materia – e che prevedono una disciplina in dettaglio relativa alla certificazione biologica e all’etichettatura – sono il Regolamento (UE) n. 1165/2021 e il Regolamento (UE) n. 1169/2011. Il primo, all’Art. 6, riporta infatti che: “solo i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte A, del presente Regolamento possono essere utilizzati come additivi alimentari, compresi gli enzimi alimentari da utilizzare come additivi alimentari, e coadiuvanti tecnologici nella produzione di alimenti biologici trasformati”, il cui riferimento “allegato A” riporta una serie di prodotti utilizzabili nei prodotti trasformati per varie funzioni.
Mentre il Reg. (UE) n. 1169/2011 dispone in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, rispetto ai quali, come si è visto in precedenza, ci sono degli elementi generali che devono essere riportati in etichetta.
In relazione al prodotto analizzato, essendo un estratto vegetale, si possono osservare delle informazioni da inserire in etichetta, anche sulla base di quanto riportato dall’allegato 1 del DM del 10 agosto 2018.
Si può notare come la Tabella sopra indicata riporti diverse informazioni, come ad esempio il nome botanico Ribes nigrum, o la famiglia, ovvero le parti che tradizionalmente vengono usate della pianta. È importante qui evidenziare che, per la creazione di un’etichetta, le informazioni che bisogna ivi inserire vengono riportate, come esempio, nell’ultima colonna della scheda che si è presa in esame, dove si trovano gli effetti fisiologici di quel determinato prodotto. Gli effetti fisiologici, riconosciuti dal Ministero, sono gli unici effetti che possono e devono essere riportati in etichetta al fine di informare il consumatore sugli effetti che ha questo estratto.
In altri casi, come si può vedere nella Tabella sotto, oltre agli effetti fisiologici, possono essere riportate delle “prescrizioni etichetta” e “altre prescrizioni”.
Tali informazioni sono sempre da riportare in etichetta con lo scopo di informare il consumatore riguardo:

  • Conflitti con altri farmaci;
  • Apporto giornaliero consigliato;
  • Consiglio di non consumare il prodotto in situazioni particolari come gravidanza e allattamento o fertilità.

l’etichettatura dei prodotti biologici e degli estratti vegetali rappresenta un elemento fondamentale per garantire trasparenza, sicurezza e consapevolezza al consumatore. È essenziale che l’etichetta non sia solo un documento formale, ma uno strumento efficace di comunicazione, in grado di fornire tutte le informazioni necessarie sull’origine, la composizione, le caratteristiche fisiologiche e le eventuali precauzioni d’uso dei prodotti.
Questo approccio permette di valorizzare il prodotto biologico, rafforzando la fiducia nel sistema di controllo e promuovendo scelte di acquisto più consapevoli e responsabili.

Opportunità di mercato
Il mercato degli estratti vegetali e naturali risulta essere in piena espansione a livello globale, sostenuto da una crescente consapevolezza dei consumatori verso ingredienti più salutari e sostenibili. Nel 2023, infatti, il mercato degli estratti vegetali è stato valutato a 36,7 miliardi di dollari. La richiesta di ingredienti naturali, sia nel settore alimentare che nel settore cosmetico, è spinta dalla tendenza dei consumatori ad abbandonare gli additivi sintetici in favore di alternative ritenute più sicure e compatibili con uno stile di vita sano e sostenibile
A livello di mercati globali come l’Asia-Pacifico e Paesi come la Cina, il Giappone e la Corea del Sud sono in rapida ascesa grazie alla presenza di grandi produttori ed alla valorizzazione delle tradizioni erboristiche. Il Nord America, da parte sua, vede una crescita trainata dalla richiesta di prodotti alimentari, farmaceutici e cosmetici, mentre l’Europa si distingue per le regolamentazioni stringenti che favoriscono l’adozione di ingredienti naturali, accompagnata da Regno Unito, Germania e Francia in prima linea
In Italia, nello specifico, il mercato degli estratti vegetali e dei prodotti naturali sta vivendo un importante slancio, sostenuto dalla reputazione della qualità di tali prodotti e dalla crescente attenzione verso la sostenibilità e la tracciabilità. Gli standard come ICEA (Eco Bio Cosmesi) e l’adozione del più recente standard europeo COSMOS, hanno favorito la crescita del settore nazionale, garantendo controlli più rigorosi, una serrata tracciabilità delle materie prime e un maggior riconoscimento internazionale dei prodotti italiani.
In conclusione, le opportunità di mercato degli estratti vegetali e naturali, dopotutto, sono fortemente legati all’innovazione, alla sostenibilità e all’adozione di standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale. Sulla base di tali condizioni, è degno di attenzione come le prospettive future di una maggiore diffusione del consumo di tali prodotti, rimangano positive grazie all’espansione della domanda su base globale, condizionata dalla crescente attenzione alla salute e alla sostenibilità, oltreché all’adattamento delle aziende nazionali alle nuove sfide tecnologiche e normative.

Matteo Palmari. Laureato in scienze agrarie con specializzazione in qualità e certificazione dei prodotti agroalimentari. Consulente e auditor nel settore HACCP e SQNPI.

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