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di Marco Giuseppi

Quando si parla di procedura per la richiesta di autorizzazione di abbattimento di alberature private risulta difficile generalizzare, la materia è normata da regolamenti comunali che variano da comune a comune. In alcuni comuni non è richiesta affatto una autorizzazione per l’abbattimento, in altri è sufficiente una comunicazione, mentre in altri ancora sono necessari permessi rilasciati dall’ufficio competente per il verde urbano. Per l’abbattimento di piante poste in zone a vincolo paesaggistico su tutto il territorio nazionale c’è da far riferimento al D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. – “Codice dei beni culturali e del paesaggio” che è stato recentemente integrato dal DPR del 13 febbraio 2017 n. 31 entrato in vigore il 06/04/2017 che individua gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzativa semplificata. Tale decreto nell’allegato A al punto 14 specifica che non è più richiesta (a differenza di prima) l’autorizzazione paesaggistica quando al taglio di una pianta fa seguito una sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi. Alcuni dubbi e richieste di chiarimenti sono emersi in particolare da parte degli ordini professionali che hanno richiesto ministero di specificare cosa si intende per “albero adulto” definizione che può dare adito a dubbi al punto che la prassi in molti comuni al momento è quella di richiedere in ogni caso la relazione paesaggistica anche in caso di sostituzione, nonostante l’intenzione del legislatore traspaia chiara alla lettura del decreto.

Al punto 22 dell’allegato B si specifica inoltre che è richiesta l’autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato quando viene effettuato il taglio, senza sostituzione, di alberi oppure per la sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Tali considerazioni valgono a livello nazionale.

Ma adesso vediamo in dettaglio qual è la procedura per richiedere l’autorizzazione per l’abbattimento di piante private nel Comune di Firenze. La procedura è normata dal nuovo regolamento del patrimonio arboreo della città approvato con delibera del consiglio comunale il 06/12/2016 ed entrato in vigore nel febbraio 2017. La principale novità introdotta dal regolamento è che non è più consentito il taglio senza reimpianto. Per la scelta del sito dove porre a dimora la nuova pianta si deve tenere conto prioritariamente della stessa area di intervento, ma è possibile, tramite accordi con l’amministrazione, effettuare nuovi impianti anche al di fuori dei confini di proprietà che potranno essere realizzati anche in spazi pubblici. È da specificare che il regolamento non si applica alle specie Robinia pseudoacacia (robinia) e Ailanthus altissima (ailanto) che possono essere tagliati in qualsiasi momento senza obbligo di autorizzazione e reimpianto.

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Viale Torricelli Firenze, recente sostituzione di esemplari di Pino domestico

Per le piante che vegetano in zone NON a vincolo paesaggistico

Per verificare se la pianta ricade in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico è possibile consultare la mappa interattiva del regolamento urbanistico http://webru.comune.fi.it/webru/pc/index.jsp

Il proprietario dell’area in cui vegeta la pianta o da chi ne ha valido titolo in forza di legge deve presentare istanza di autorizzazione al taglio alla Direzione Ambiente, che in seguito a sopralluogo per verificare la conformità a quanto dichiarato può rilasciare l’autorizzazione entro 90 giorni. A tale istanza è necessario allegare obbligatoriamente una relazione tecnica a firma di un professionista iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali o altro tecnico abilitato con esplicitazione delle motivazioni tecniche dell’intervento e presentazione di eventuali compensazioni o sostituzioni previste.

Oltre all’istanza di autorizzazione è necessario presentare una relazione di asseverazione firmata da un professionista iscritto all’ordine dei Dottori Agronomi e Forestali o altro tecnico abilitato che certifica che gli interventi sono conformi al regolamento del patrimonio arboreo e arbustivo e agli altri strumenti di pianificazione urbanistica.

Una ulteriore novità introdotta dal nuovo regolamento è la necessità per qualsiasi interventi di abbattimento o di capitozzatura della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che implica  la consulenza di un professionista abilitato. Tale procedura, mentre scriviamo, non è ancora operativa, in attesa dell’emanazione del relativo disciplinare attuativo. Si specifica che quando verrà attivata nessun’altra comunicazione varrà come titolo abilitativo a intraprendere l’attività.

Per le piante che vegetano in zone a vincolo paesaggistico

La procedura è la medesima a quella precedentemente descritta per le piante in zone in zona non vincolata per quanto riguarda il parere della direzione ambiente.
Le cose si complicano quando parliamo di relazione paesaggistica. Come detto in precedenza il DPR del 13 febbraio 2017 n. 31 ha modificato gli interventi per cui non è più richiesta la relazione paesaggistica e tra questi ha inserito la sostituzione di piante con altri esemplari adulti.
La fattispecie di cui all’allegato B del DPR 31/2017 (taglio senza sostituzione) non si applica nel comune di Firenze in quanto il regolamento di tutela del patrimonio arboreo della città non contempla il taglio senza reimpianto.

Sembrerebbe logico quindi affermare che l’autorizzazione paesaggistica non sia più necessaria. Ciò comporterebbe al cittadino un risparmio notevole, oltre al costo della pratica infatti vengono applicati dal comune dei diritti di segreteria di 110€ che portano il costo per l’abbattimento di una pianta a cifre considerevoli a cui vanno aggiunti i costi del giardiniere che effettuava l’operazione. Tuttavia il comune nel sito ufficiale riporta tutt’oggi la necessità di questa procedura paesaggistica e gli uffici interpellati affermano che in attesa di chiarimenti tendono a richiederla. Essendo una fase di transizione tra la vecchia e la nuova normativa il consiglio è quello di affidarsi sempre ad un professionista anche se sarebbe auspicabile definire quanto prima possibile la questione tenendo conto delle intenzioni del legislatore.

Ricapitolando l’intero iter è il seguente:

  • Richiesta di autorizzazione all’abbattimento e alla capitozzatura di alberi da indirizzare alla Direzione Ambiente – Servizio Parchi e giardini. Via benedetto Fortini 37 – 50125 Firenze. Imposta di bollo 16€ a firma del proprietario o di chi ne ha valido titolo in forza di legge.
  • Relazione di asseverazione del professionista abilitato (in genere iscritto all’ordine dei Dottori Agronomi e Forestali).
  • Relazione paesaggistica ordinaria (se richiesta dagli uffici, in attesa di chiarimenti normativi)
  • Presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prima dell’inizio dei lavori. Anche per la SCIA è richiesta la consulenza di un professionista.

 

Marco Giuseppi, diplomato all’Istituto tecnico agrario, ha conseguito la laurea magistrale in Scienze e tecnologie dei sistemi forestali presso l’Università degli studi di Firenze. Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Firenze, svolge libera professione nel campo dell’arboricoltura urbana e della gestione forestale. Curriculum vitae >>>

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