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secondo quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza n. 81/2008

di Michele Piccioni

Introduzione

L’agricoltura fin dalle origini ha costituito per l’uomo una risorsa economica e lavorativa importante.
L’agricoltura e l’edilizia costituiscono i settori in cui si riscontrano il numero maggiore di infortuni, sia essi di carattere generale che di natura mortale.
In agricoltura a causa della varietà delle forme di conduzione di un’azienda agricola, la variabilità dei terreni, la sistemazione dei fabbricati e l’età lavorativa degli addetti danno origine a numerosi potenziali fattori di rischio.

Testo Unico sulla Sicurezza n. 81/2008

Il Testo Unico sulla Sicurezza n. 81/2008 secondo quanto è previsto dall’articolo 3, viene applicato a tutti i settori produttivi compreso quello agricolo, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori domestici e familiari) ovvero:

  • Lavoratori Subordinati.
  • Soci della Società.
  • Lavoratori autonomi che compiono specifiche opere o servizi.
  • Componenti delle imprese familiari.
  • Piccoli imprenditori – coltivatori diretti.

Il Testo Unico sulla Sicurezza n. 81/2008 prevede alcune specifiche disposizioni che coinvolgono tipologie lavorative precedentemente escluse dalla precedente normativa o diversamente disciplinate in particolare:

  • Coltivatori diretti (art. 2083 codice civile).
  • Soci della società semplice attive nel settore agricolo.

Computo dei lavoratori

In relazione al numero dei lavoratori la norma prevede particolari obblighi, a tal fine alcune categorie di soggetti non sono considerati e sono:
1) i collaboratori familiari di cui all’articolo 230-bis del Codice civile;
2) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
3) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;
4) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
5) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 74 del medesimo Decreto;
6) i lavoratori di cui alla Legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
7) i volontari, come definiti dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
8) i lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del Codice civile;
9) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo comma, n. 3, del Codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente;
10) i lavoratori in prova;
11) i lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro e i lavoratori assunti a tempo parziale, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre.
12) il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali (Le Aziende che impiegano i lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell’anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali e che impiegano lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio di cui all’articolo 70 e s.s. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 – voucher, che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole sono esentati dagli adempimenti obbligatori per chi ha lavoratori dipendenti, quindi rimangono in un regime semplificato), nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.

Istituzioni e sicurezza

Le istituzioni coinvolte a vario tiolo in materia di sicurezza sono:

  • Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  • Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
  • Comitati regionali di coordinamento.
  • Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.
  • Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – ISPESL – INAIL – IPSEMA.
  • Regioni, Province e Province Autonome.
  • Forze di polizia e Vigili del Fuoco.
  • Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti.

Le figure professionali della sicurezza

Con il Testo Unico n. 81/2008 all’interno di ogni Azienda sono stati individuati una serie di soggetti ai quali sono assegnati precisi compiti in materia di sicurezza:

  • il datore di lavoro;
  • il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
  • il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLS) o territoriale (RLST);
  • il medico competente;
  • il dirigente ed il preposto;
  • il lavoratore;
  • gli addetti ai “compiti speciali” (antincendio – gestione emergenze – primo soccorso).

Individua inoltre nella “valutazione dei rischi” e nel relativo documento lo strumento operativo per la gestione dell’igiene e della sicurezza in azienda.
La valutazione dei rischi deve individuare tutti i rischi per la salute e la sicurezza a cui possono essere esposti i lavoratori.
Il documento di valutazione dei rischi (DVR) deve contenere:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa: semplicità – brevità – comprensibilità.
  • l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate.
  • l’individuazione dei dispositivi individuali di protezione.
  • il programma delle misure di miglioramento da adottare nel tempo, individuandone i tempi di attuazione e le figure responsabili dell’attuazione.
  • l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale o territoriale e del medico competente;
  • l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento (es. l’impiego di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi, l’utilizzo di piattaforme aeree, ecc.).

Nelle aziende agricole e zootecniche che occupano fino a 30 lavoratori, il datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo di responsabile del servizio prevenzione e protezione, di addetto al primo soccorso, di addetto alla prevenzione incendi ed all’evacuazione. Deve comunque frequentare gli specifici corsi di formazione previsti dalla normativa ed i relativi periodici aggiornamenti.
Le imprese a carattere familiare, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi non sono soggetti a tutti gli obblighi normativi finora descritti ma devono utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del Decreto Legislativo 81/08.

I rischi specifici delle Aziende Agricole

Nel settore agricolo i cicli di lavoro sono caratterizzati da una prevalenza di manodopera familiare, o al limite si ricorre a lavoratori esterni al contesto familiare in determinati periodi dell’anno e in relazione a particolari operazioni agricole.
I rischi legai all’agricoltura sono i seguenti:

  • rischio connesso ai luoghi di lavoro;
  • rischio da movimentazione manuale dei carichi;
  • rischio da esposizione ad agenti fisici;
  • rischio da esposizione a sostanze pericolose;
  • rischio da esposizione ad agenti biologici;
  • rischio da esposizione ad atmosfere esplosive;
  • rischio da stress lavoro – correlato;
  • rischio connesso allo stato di gravidanza;
  • rischi connessi alla differenza di genere, di età e di provenienza da paesi diversi;
  • rischio connesso all’uso delle attrezzature di lavoro.

Il rischio infortunistico in particolare è legato all’uso di macchine agricole soprattutto all’uso improprio che ne viene fatto.
Gli infortuni maggiori che si verificano sono dovuti ai serbatoi di olio combustibile in agricoltura e allo stoccaggio di merci con particolare riferimento a foraggi, mangimi e cereali.
Per quanto riguarda l’uso di serbatoi di olio combustibile la normativa stabilisce che le aziende agricole possono installare ed utilizzare contenitori-distributori mobili per olio combustibile all’interno dell’azienda stessa.
Tuttavia il contenitore-distributore “deve possedere precise caratteristiche:
– può contenere al massimo 9.000 litri;
– deve essere ‘di tipo approvato’ dal Ministero dell’interno;
– deve essere provvisto di bacino di contenimento di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore, di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile e di idonea messa a terra;
– deve essere contornato da un’area, avente una profondità non minore di 3 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio;
– in prossimità dell’impianto devono essere installati almeno tre estintori portatili idonei;
– gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzate in conformità della legge
Tutto il personale addetto all’approvvigionamento del combustibile deve ricevere un’adeguata formazione sui rischi specifici che comporta lo svolgimento di tale attività e il datore di lavoro deve garantire che venga valutato il rischio chimico per questa mansione specifica e che siano presenti e rispettate opportune procedure operative.
L’ultimo rischio è rappresentato dallo stoccaggio delle merci con particolare riferimento a foraggi, mangimi e cereali.
È consigliabile il rispetto di una serie di regole nel momento in cui si svolgono attività connesse allo stoccaggio delle merci:
 – proteggersi con mascherine ed occhiali per evitare l’inalazione e l’irritazione degli occhi da parte di materiali pulverulenti;
– stoccare le balle e rotoballe in modo ordinato tenendo conto della possibilità di caduta della stesse;
– accatastare le balle e rotoballe a ‘colonna’ fino ad un massimo di 3 piani per evitare che queste cadano improvvisamente e travolgano l’operatore; per stoccaggi superiori ai 4 piani utilizzare cavi rompitratta;
– accatastare le rotoballe ‘a rotoli’, cioè appoggiandole a terra per il bordo curvo, ponendo dei cunei sui lati esterni per evitarne il rotolamento;
– usare il caricatore (frontale o posteriore) solo su una trattrice dotata di cabina, telaio o arco di protezione. Infilare le forche direttamente nella parte basale delle rotoballe oppure impiegare dispositivi a pinza;
– accertare che non vi siano altre persone nel raggio di azione del caricatore;
– non fumare o accendere fuochi nelle aree di stoccaggio di paglia, foraggi e mangimi, verificando la presenza di un estintore per la prevenzione degli incendi;
– usare carri miscelatori-desilatori facendo attenzione a non operare vicino agli organi in movimento.

Michele Piccioni, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Camerino, ha conseguito successivamente un Master in Diritto Economia e Tecnologie Informatiche e una Specializzazione in Diritto Civile. Attualmente è docente presso diverse Scuole Superiori della Provincia di Macerata. E-mail: piccioni_michele@libero.it

 

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