Condividi l'articolo
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

di Donato Ferrucci e Antonio Marcone

Introduzione

Per quanto concerne l’allevamento di avicoli con metodo biologico, questo è normato dai Regg. (CE) 834/2007 e 889/2008 che ne specificano le modalità applicative. Il sistema di certificazione con metodo biologico, rispetto alla produzione avicola ha come campo di applicazione alcune specie in elenco nell’allegato III del Reg. (CE) 889/2008: galline ovaiole e avicoli da ingrasso (polli, tacchini, anatre, oche).
I principi restano quelli della produzione con metodo biologico, caratterizzata dalla particolare attenzione al benessere animale.

Pratiche di allevamento

E’ prevista la possibilità di integrare la luce naturale con illuminazione artificiale in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, con un periodo continuo di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore (Reg. CE 889/08 Art. 12 punto 5).
Al fine di evitare il ricorso a metodi di allevamento intensivi, gli avicoli devono essere allevati fino al raggiungimento di un’età minima oppure devono provenire da tipi genetici a lento accrescimento. Nel caso l’operatore non utilizzi tipi genetici avicoli a lento accrescimento, l’età minima di macellazione è fissata a:

  • 81 giorni per i polli;
  • 150 giorni per i capponi;
  • 49 giorni per le anatre di Pechino;
  • 70 giorni per le femmine di anatra muta;
  • 84 giorni per i maschi di anatra muta;
  • 92 giorni per le anatre bastarde;
  • 94 giorni per le faraone;
  • 140 giorni per i tacchini e le oche;
  • 100 giorni per le femmine di tacchino.

Gli animali devono avere accesso a uno spazio all’aperto per almeno un terzo della loro vita. Tali spazi devono essere per la maggior parte ricoperti di vegetazione, essere dotati di dispositivi di protezione e consentire un facile accesso ad un numero sufficiente di abbeveratoi. Se tenuti al chiuso a seguito di restrizioni o di obblighi imposti in virtù della normativa comunitaria gli avicoli devono poter avere accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le loro necessità etologiche (Reg. CE 889/08 Art. 14 punti 5, 6 e 7).
Gli uccelli acquatici invece devono poter avere hanno accesso a un corso d’acqua, a uno stagno, a un lago o a uno specchio d’acqua ogniqualvolta le condizioni climatiche e igieniche lo consentano per rispettare le loro esigenze specifiche e quelle in materia di benessere degli animali.

Condizioni di stabulazione (Reg. CE 889/08 Art. 12)

E’ vietato l’uso delle gabbie. I ricoveri per gli avicoli devono rispondere ai seguenti requisiti minimi:

a) Ciascun ricovero non deve contenere più di

  • 4 800 polli,
  • 3 000 galline ovaiole,
  • 5 200 faraone,
  • 4 000 femmine di anatra muta o di Pechino,
  • 3 200 maschi di anatra muta o di Pechino o altre anatre,
  • 2500 capponi, oche o tacchini,
  • un sito può contenere un numero maggiore di animali purché gli animali siano separati in gruppi come sopra. (Report On Poultry EGTOP – 20/21 giugno 2012);

b) La superficie totale utilizzabile dei ricoveri per gli avicoli allevati per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non può superare i 1.600 mq;

c) Almeno un terzo della superficie utile deve essere solido, vale a dire non composto da grigliato o da graticciato, e deve essere ricoperto di lettiera composta ad esempio di paglia, trucioli di legno, sabbia o erba;

d) Fermo restando quanto indicato al punto a) i sistemi di allevamento multistrato possono essere utilizzati purché non costruiti da più di tre strati incluso il piano terra. Inoltre, per considerare superficie utile il piano superiore del multistrato deve essere previsto un sistema automatico di rimozione delle deiezioni. La superficie al suolo deve essere almeno il 50% dell’intera area. (Report On Poultry EGTOP – 20/21 giugno 2012);

e) Le verande usualmente costruite come appendici dei ricoveri degli avicoli possono essere considerate superfici coperte. Condizione apparentemente confermata anche nella relazione (Report On Poultry EGTOP – 20/21 giugno 2012, punto h) e report riunione MiPAAF del 24/11/2010);

f) Devono disporre di un numero sufficiente di trespoli di dimensione adatta all’entità del gruppo e alla taglia dei volatili come stabilito nell’allegato III del Reg. CE 889/08;

g) Devono essere dotati di uscioli di entrata/uscita di dimensioni adeguate ai volatili, la cui lunghezza cumulata è di almeno 4 m per 100 m2 della superficie utile disponibile per i volatili. (Report On Poultry EGTOP – 20/21 giugno 2012). Gli uscioli, interposti tra il ricovero e la veranda, per essere considerate tali devono consentire continuamente (24 h) l’accesso all’area della veranda deve essere dimensionato almeno di 2m/100 mq del ricovero.  Mentre dalla veranda all’area esterna è necessario rispettare i 4m/100 mq di capannone;

h) I ricoveri per gli avicoli, in particolare l’area esterna, devono essere costruiti e disegnati in modo tale da consentire agli animali un facile accesso allo spazio all’aperto (Report On Poultry EGTOP – 20/21 giugno 2012). Tale area inoltre deve contribuire all’alimentazione.

L’area adiacente i parchetti, essendo il punto più frequentato dagli animali e soggetto ad accumulo di deiezioni e/o di alimenti e quindi all’insorgere di parassiti pericolosi per la salute degli animali, è preferibile che sia coperta da materiali appropriati per essere rimossi.

Profilassi

Nell’intervallo tra l’allevamento di due gruppi di avicoli è previsto un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. Il parchetto dovrà essere lasciato a riposo per il tempo necessario alla ricrescita della vegetazione e per operare un vuoto sanitario. L’operatore deve conservare i documenti giustificativi attestanti il rispetto di questo periodo. Tali requisiti non si applicano quando gli avicoli non sono allevati in gruppi, non sono chiusi in un parchetto e sono liberi di razzolare tutto il giorno.

Superfici aziendali e densità del bestiame

La produzione animale biologica prevede, in linea di principio, uno stretto legame con la terra, poiché l’allevamento implica sempre la gestione delle terre agricole. Ne deriva che la produzione animale «senza terra» (solo con strutture destinate all’allevamento) è vietata (art. 16.1, Reg. (CE) 889/2008). La densità degli animali è correlata alla produzione di deiezioni – potenzialmente inquinanti – degli animali presenti nell’allevamento. Pertanto, il numero massimo ammesso è riferito alla unità di superficie e calcolato in modo tale che la quantità totale di effluenti di allevamento presenti nell’azienda non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all’impiego di letame, letame essiccato e pollina, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.
Per determinare la densità di animali appropriata, nonché il quantitativo massimo di letame che può essere utilizzato, si fa riferimento all‘allegato IV del regolamento (art. 16.1, Reg. (CE) 889/2008).

Alimentazione

Nella visione della zootecnia biologica l’alimentazione è interpretata come funzionale all’ottenimento di una produzione di qualità nel rispetto delle esigenze fisiologiche degli animali. Il bestiame deve essere alimentato con foraggi e mangimi biologici e provenienti, di preferenza, dalla stessa azienda. Per poter sopperire alle esigenze nutrizionali di base degli animali, è però concesso ricorrere ad alcuni minerali, oligoelementi e vitamine, impiegati in condizioni ben precise (art. 14 e 22, Reg. (CE) 889/2008 – Reg. (CE) 505/2012).
Per il pollame, almeno il 20 % degli alimenti deve provenire dall’azienda o, qualora ciò non sia possibile, potranno essere utilizzati alimenti ottenuti nella stessa Regione in cooperazione con altre aziende agricole biologiche od operatori del settore dei mangimi che applicano il metodo di produzione biologico (art. 19, Reg. (CE) 889/2008 – Reg. (CE) 505/2012).

Cure veterinarie

La zootecnia biologica vieta l’uso di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi (art. 23.1, Reg. (CE) 889/2008). Sono da preferire i preparati fitoterapici, omeopatici, gli oligoelementi oltre che i prodotti elencati all’allegato III e all’allegato IV, parte 3, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura (art. 24, Reg. (CE) 889/2008 – Reg. (CE) 505/2012).
Lo stesso articolo dispone però che, qualora l’applicazione delle misure preventive e dei preparati non sia efficace, e la cura sia essenziale per evitare sofferenze o disagi all’animale, possono essere utilizzati medicinali veterinari allopatici sotto la responsabilità del Veterinario. In tal caso deve essere assicurato l’isolamento degli animali trattati.
Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di tre cicli di trattamenti con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici in 12 mesi (o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi derivati non possono essere venduti come prodotti biologici e gli animali devono essere sottoposti ai periodi di conversione previsti per la specie.

Il tempo di sospensione tra l’ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatici e la produzione di alimenti ottenuti con metodi biologici da detti animali deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito per legge o, qualora tale tempo non sia precisato, deve essere di 48 ore.
Infine, è vietato l’impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici o altri stimolanti artificiali della crescita) oltre che l’utilizzo di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o ad altri scopi, come ad esempio per l’induzione degli estri o per l’inibizione del metabolismo (art. 23, Reg. (CE) 889/2008).

Edifici zootecnici

Le superfici minime degli edifici e degli spazi liberi all’aperto e le altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali sono fissate nell’allegato III del Reg.(CE) 889/2008. In sostanza è previsto che il sistema gestionale dell’allevamento, per quanto attiene le condizioni di ricovero e stabulazione sia basato su spazi coperti e scoperti. I primi sono destinati al ricovero, i secondi alla possibilità di razzolamento ed all’alimentazione.

Mutilazioni (art. 18, Reg. (CE) 889/2008)

Le mutilazioni, che provocano negli animali stati di stress, danno, malessere o sofferenza sono vietate.  Tuttavia, alcune operazioni specifiche, come la spuntatura del becco possono essere autorizzate dall’Autorità Competente per determinati tipi di produzione o per motivi di sicurezza degli animali o degli esseri umani. La sofferenza degli animali va ridotta al minimo applicando un’anestesia e/o analgesia sufficiente ed effettuando le operazioni all’età più opportuna ad opera di personale qualificato.

Identificazione degli animali (art. 75, Reg. (CE) 889/2008)

Gli animali sono identificati in via permanente, mediante tecniche adatte a ciascuna specie, individualmente o a lotti nel caso di avicoli.

Uso di animali non biologici (art. 42, Reg. (CE) 889/2008)

Si dovrà dare preferenza a razze e varietà autoctone, per la cui scelta si deve tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie.
Gli animali introdotti in un allevamento, qualora non già presenti al momento dell’inserimento a sistema dell’intera azienda, devono essere biologici. Tuttavia, in determinate circostanze, dato il capitale genetico limitato, è prevista la possibilità di introdurre in un’azienda, a fini riproduttivi (e non produttivi), un numero ristretto e, con particolari caratteristiche, di animali non biologici (art. 9.1, Reg. (CE) 889/2008). Ne deriva che potranno essere introdotti anche animali non biologici che:

1) potranno essere destinati alla produzione/riproduzione;
2) ma non potranno essere commercializzati come biologici.

Nello specifico, qualora non siano disponibili capi biologici in numero sufficiente, si possono distinguere i seguenti casi che consentono l’introduzione di animali non biologici.
A) Prima costituzione di un allevamento (art. 9.2, (CE) 889/2008).
Possono essere introdotti in un’azienda biologica animali allevati in modo non biologico alle seguenti restrizioni:

1) pollastrelle destinate alla produzione di uova con massimo 18 settimane di età (1);
2) pollame destinato alla produzione di carne con meno di tre giorni di età.

B) Rinnovo o la ricostituzione del patrimonio zootecnico (artt. 9 e 47, (CE) 889/2008), nei seguenti casi:
1) pollastrelle destinate alla produzione di uova (1) ed il pollame destinato alla produzione di carne con meno di tre giorni di età.

  • nota sulle pollastrelle introdotte in allevamento biologico

L’elaborazione di norme armonizzate a livello comunitario in materia di produzione biologica per il pollame giovane risulta complessa a causa della notevole varietà delle prescrizioni tecniche.
Con il Reg. Ce 836/2014 la commissione europea proroga al 31/12/2017 la possibilità di introdurre nelle unità di produzione biologiche pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane. Nel Territorio Nazionale tale condizione è dettagliata dall’ All. IV del DM MiPAAF 18354 del 27/11/2009, come modificato dal DM 05Agosto 2016.
In tale procedura sono coinvolte 3 figure:

– produttore di uova,
– Organismo di Certificazione,
– produttore di pollastrelle (di massimo 18 settimane di età).

Quest’ultima figura è un elemento intermedio del controllo che, per svolgere la propria attività, deve essere notificato direttamente al MiPAAF e alla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente.

Il produttore di uova biologiche che intende acquistare pollastrelle con metodi non biologici (con 18 settimane di età) deve presentare istanza di deroga con l’invio di una comunicazione almeno 60 giorni prima dell’inizio del ciclo di allevamento (Punto 2 ALL. IV DM 18354/2009). A fondo nota il modello B ai fini della richiesta.
La comunicazione deve riportare la necessità di ricorrere all’acquisto di pollastrelle provenienti da unità di produzione non biologiche stante la mancanza o insufficiente disponibilità sul mercato pollastrelle allevate con il metodo biologico. In proposito è necessario precisare che in caso di insufficiente disponibilità, il produttore di uova, dovrà fornire evidenza delle richieste di approvvigionamento non soddisfatte (almeno tre).
Inoltre, occorre indicare il sito produttivo (o centro di svezzamento) da cui derivano gli animali che si intende introdurre oltre che i dati di tracciabilità (lotto, dimensione, data di accasamento, etc.). Nello specifico si trasmette la copia della comunicazione che l’allevatore di pollastrelle ha inviato alla regione competente.
L’autorizzazione per l’introduzione nelle unità di produzione biologiche di pollastrelle ai fini della produzione di uova, viene concessa dalle regioni e provincie autonome secondo la procedura prima descritta.
Infine, l’operatore deve attenersi a quanto previsto dall’art. 38 del reg. (CE) n. 889/2008 relativamente al periodo di conversione di sei settimane per le pollastrelle non biologiche, introdotte ai sensi dell’art. 42 b) del reg. (CE) n. 889/2008
L’Organismo di Controllo in sede di verifica, andrà a rilevare la comunicazione di deroga da parte del produttore all’autorità competente e verificare la conformità dell’approvvigionamento mediante gli elementi riportati nei documenti di transazione commerciale (fatture e documenti di trasporto).

Ricapitolando, per l’introduzione di ovaiole si avrà:

Caso a) inserimento di animali biologi, oppure;
Caso b) inserimento di animali in deroga nel rispetto dei seguenti requisiti,

  • animali di massimo 18 settimane di età;
  • provenienti da allevamenti notificati alla regione in deroga (con apposita modulistica), ovvero nel rispetto di solo alcuni dei requisiti per gli allevamenti biologici;
  • presentazione alla regione della richiesta di deroga degli animali indicati al punto precedente (allegando alla richiesta anche quella presentata dall’allevatore delle pollastrelle ed evidenza di indisponibilità di animali biologici, mediante richiesta ad almeno 3 operatori);
  • periodo di conversione, dalla data dell’arrivo degli animali, di 6 settimane (42 giorni). Solo dopo trascorso tale periodo le uova potranno essere commercializzate con riferimento al metodo biologico.

Bibliografia

Riferimenti Bibliografici e normativi:

– Regolamento (CE) n. 834/2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
– Regolamento CE n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli

Donato Ferrucci, Dottore agronomo libero professionista, riveste attualmente l’incarico di Responsabile di Bioagricert Lazio e di Cultore della materia presso la cattedra di Gestione e Comunicazione d’Impresa” – Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università degli Studi della Tuscia. E-mail: donatoferrucci@alice.it

Antonio Marcone, laureato in Scienze delle Produzioni Animali, è Responsabile Produzioni Animali di Bioagricert srl. E-mail: antonio.marcone@bioagricert.org.

allevamento biologico Numero massimo di animali per ettaro
allevamento animali bio Numero massimo di animali per ettaro
allevamento biologico

image_pdfimage_print

Condividi l'articolo
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •