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di Emanuele Fontana


Il credito agrario così come attuato fino alla riforma del sistema bancario mandata ad effetto con la Legge Amato del 1992 e il Testo Unico Bancario del 1993, si basava sostanzialmente sulla prevalenza degli Istituti specializzati e su specifiche professionalità del personale addetto.
Fin dalla Legge Bancaria del 1936 la disciplina del credito alle imprese agricole prevedeva un trattamento specialistico attraverso istituti dedicati. I criteri basilari della Legge stabilivano infatti la pluralità di enti creditizi, aventi natura giuridica, caratteristiche e finalità diverse, la specializzazione e la separazione fra banca e industria, con la severa disciplina della partecipazione bancaria al capitale delle imprese.
La specializzazione, in particolare, si articolava per scadenze temporali, per settore e per territorio.
Dal primo ambito di specializzazione derivava la differenziazione fra aziende dedite alla raccolta del risparmio a breve termine (aziende di credito ordinario) e aziende dedite alla raccolta del risparmio a lungo termine (Istituti di Credito Speciale).
La specializzazione settoriale implicava il ricorso a specifici istituti, dediti appunto ad erogare credito per un determinato settore economico.
La specializzazione territoriale decretava infine la netta separazione fra banche a carattere nazionale, interregionale e provinciale.
Il credito agrario propriamente detto era altresì erogato da Istituti Speciali dediti esclusivamente a presidiare il mercato con specifiche linee di credito o dalle Sezioni Speciali di Istituti di Diritto Pubblico che operavano con modalità analoghe.
La normativa di riferimento era basata sulle disposizioni della L. 1760 del 1928 che distingueva sostanzialmente fra due tipologie di intervento nell’ambito del credito agrario. Un credito agrario di esercizio consistente nella erogazione di prestiti o anticipazioni per la conduzione aziendale (ad esempio la fornitura di concimi e sementi) ed un credito agrario di miglioramento volto a sostenere investimenti strutturali.
Il credito agrario di esercizio, normalmente a breve termine, coincideva con l’annata agraria, nella presunzione che il rimborso dovesse avvenire in concomitanza con la vendita del raccolto. Si fondava pertanto sul privilegio legale sui frutti pendenti.
Se il credito di esercizio si riferiva a dotazione di strumenti o mezzi tecnici il privilegio legale poteva coesistere con un privilegio convenzionale (iscrizione tramite atto registrato).
Il credito di miglioramento era finalizzato a dotare l’azienda dei capitali necessari ad eseguire opere di miglioramento fondiario. Di conseguenza normalmente a medio/lungo termine.
Il D.Lgs. 385/93 ha abrogato le disposizioni della vecchia Legge sulla scorta della despecializzazione e del mutuo riconoscimento degli operatori all’interno del contesto europeo. Il sistema così configurato è un sistema dove non esistono più separazioni temporali e istituti specializzati.
Il nuovo testo ha però previsto la permanenza di un inquadramento specifico del credito agrario e peschereccio sulla base di forme tecniche e modalità di intervento.


Gli articoli 43 e 44 del provvedimento identificano così le fattispecie del credito agrario.


Articolo 43
1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali.


2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività di pesca e acquacoltura, nonché a quelle a esse connesse o collaterali.


3. Sono attività connesse o collaterali l’agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR.


4. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca. La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell’iniziativa finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.


Si evince che l’oggetto del credito agrario sono le attività agricole e quelle connesse o collaterali all’attività agricola. Tali attività richiamate sia per la produzione agricola che per la pesca sono la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti che per loro natura e per il luogo di esercizio possono prendere origine in un azienda agricola o della pesca. Altre attività connesse sono specificatamente individuate dal CICR.
Il credito peschereccio è disciplinato come il credito agrario in quanto erogato ad una attività primaria omologa. A rafforzare questa impostazione valgono le disposizioni comunitarie che includono nello stesso ambito economico le attività di coltivazione e di pesca o acquacoltura.
La disciplina del credito agrario e peschereccio unificata si sostanzia in via principale tramite utilizzo di cambiale agraria e della pesca, che sono equiparate nei confronti della Legge.

Articolo 44
1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall’articolo 46.


2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell’impresa finanziata:


a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;
b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;
c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e b)


3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell’articolo 2778 del codice civile.


4. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1 e 2 può, su istanza della banca creditrice, assunte sommarie informazioni, disporne l’apprensione e la vendita. Quest’ultima è effettuata ai sensi dell’articolo 1515 del codice civile.


5. Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario.


Con le disposizioni dell’articolo 44 viene previsto il privilegio legale che si eleva implicitamente su tutte le operazioni di credito agrario e peschereccio con previsione dettagliata dei beni oggetto di privilegio.
In caso di inadempienza valgono le disposizioni riferite alla disciplina a prescindere dalla durata, la forma tecnica e le garanzie prestate.
L’ultimo comma specifica anche il parallelismo fra credito agrario/peschereccio e credito fondiario laddove ne corrispondano le caratteristiche di elezione.
Sostanzialmente il credito agrario e peschereccio così impostato è basato su una ripartizione fra credito di conduzione, prettamente a breve termine, e credito di dotazione, a lungo termine. Quest’ultimo analogo, laddove ve ne siano i presupposti, alla disciplina del credito fondiario.
All’interno di queste fattispecie trovano effetto forme tecniche volte a soddisfare le necessità di investimenti, smobilizzo o sovvenzione di aziende agricole e della pesca.
Ogni Banca che si è posta il problema del macro settore primario nella segmentazione del mercato possiede un proprio pacchetto di finanziamenti, erogati con modalità temporali e forme tecniche basate su specifiche politiche creditizie.
Tuttavia non è scontato che le Banche attuino, in seno alla loro segmentazione di mercato, specifiche iniziative per il credito agrario e peschereccio: per la politica strategica o per mancanza di domanda.
Anzi per la verità poche Banche propongono alla clientela linee di credito per le esigenze delle aziende agricole e pescherecce.
Le motivazioni di tali mancanze sono appunto riconducibili alla despecializzazione del sistema che ha prodotto la liberalizzazione del mercato ma ha impoverito, in questo caso in modo evidente, l’approccio a mondi che per ovvie ragioni hanno necessità di essere presidiati con particolari competenze e prodotti specifici.


Emanuele Fontana, PhD in Economia e Gestione delle Imprese, lavora per Cariprato – Gruppo Banca Popolare Vicenza dove si occupa del settore agroalimentare e del credito agevolato. E’ professore di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università di Firenze.
Ha all’attivo numerose pubblicazioni scientifiche fra libri di management e articoli apparsi su riviste italiane e internazionali. Fra le pubblicazioni più significative Il mercato emergente, 2005, Coltivare le tipicità locali, 2008 e Trade Mark e Patenting, 2009, tutti editi da Guerini.
Parla di sé all’indirizzo web http://www.emanuelefontana.it






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