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di Andrea Baiguera Altieri

funghi allucinogeni legislazione
Psilocybe aztecorum R. Heim, 1957
(Di Alan Rockefeller – Questa immagine è il immagine numero 189390 di Mushroom Observer, una fonte di immagini micologiche., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17995786)

La Giurisprudenza federale esposta in BGE 127 IV 178.

Regesto:

Alla luce delle controversie medico-forensi sulla psilocibina, BGE 127 IV 178, nel proprio Regesto, ha deciso di pervenire al seguente ed equilibrato compromesso applicativo, ovverosia: “ il commercio di funghi contenenti della psilocibina non viola la Legge sugli stupefacenti ( BetmG ). [ Ma ] la vendita di funghi che mettono in pericolo la salute pubblica viola la Legge sulle derrate alimentari  ( LDA ) “.

Profili fattuali:

Dall’ estate 1998 al marzo 1999, A., insieme ad un correo, ha piantato e coltivato [ … ] psilocibina e  altri preparati a base di psilocibina [ … ]. In totale, A. ha confezionato in dosi 8.655 grammi di psilocibina e ne ha trafficato all’ estero 3.794 grammi. Il 14 dicembre 2000, la Corte d’ Appello del Canton Argovia ha dichiarato A. responsabile della violazione della LDA e lo ha condannato a 2 anni e mesi 6 di reclusione. A. ha presentato ricorso al Tribunale Penale federale. Il ricorso è stato rigettato.

  1. Eccezioni difensive del ricorrente

a. Il ricorrente è stato condannato per la violazione della LDA del 9 Ottobre 1992. La LDA non contiene Norme specifiche per tutti gli alimentari, ma l’ Art. 3 LDA reca talune basilari definizioni onnicomprensive. Come rilevato, a propria discolpa, dal ricorrente, ai sensi dell’ Art. 3 LDA, non esiste una menzione specifica riferita alla psilocibina da masticare, e questo farebbe presumere che i funghi allucinogeni non sarebero pericolosi a livello psico-fisico. Anzi, la psilocibina non è inserita nemmeno nella lista catalogica dell’ Ordinanza federale sui funghi commestibili del 26 giugno 1995. Ciononostante, è pur vero che i funghi allucinogeni vengono, invece, catalogati e proibiti nella lista degli alimenti proibiti dall’ Art. 3 LDA. Quindi, non è vero che i funghi allucinogeni esulano da qualunque giuridificazione attinente alle sostanze pericolose. Anche se, per la verità, il ricorrente ha poi dichiarato di non aver piantato, coltivato e curato i propri funghi allucinogeni alla stregua di un prodotto destinato all’ alimentazione nel senso dell’ Art. 3 LDA. Anzi, il ricorrente ha persino eccepito che le dosi di funghi alla psilocibina, per quanto pericolose, avrebbero potuto anche essere vendute come alimenti per animali e non per esseri umani. Pertanto, il ricorrente ha affermato che i funghi da lui coltivati non creavano alcun pericolo per la vita o per la salute.

b. E’ vero, come eccepito dal ricorrente, che le droghe a base di psilocibina ed il principio attivo stesso della psilocibina non sono contemplati espressamente dall’ Ordinanza applicativa della BetmG negli Allegati a) e d) della stesura del 1996, ma questo non significa che i funghi allucinogeni non possano essere considerati come sostanze psicotrope pleno jure. Il ricorrente ha anche affermato che un fungo è un vegetale e non un “ preparato “ ex lett. e) comma 3 Art. 1 BetmG, ma bisogna anche specificare che una droga è e rimane tale indipendentemente dalla forma o dall’ impacchettamento con cui essa si presenta. Ciò che conta, secondo il Bundesgericht in BGE 127 IV 178, è l’ effetto dello stupefacente nonché il principio di legalità e di punibilità contenuto pure nell’ Art. 1 StGB. Dunque, anche un fungo è un “ preparato drogante “ nel senso autentico e profondo della BetmG. Inoltre, si consideri pure che gli Allegati all’ Ordinanza applicativa della BetmG sono rubricati “ Lista delle sostanze stupefacenti “ e possono essere benissimo integrati in qualsiasi momento.

c. I funghi a base di psilocibina sono e rimangono una “ sostanza stupefacente “ proibita / proibibile anche se essi si presentano sotto forma di un alimento da masticare e deglutire. Anzi, proprio perché sono alimenti ex lett. a) comma 1 Art. 47 LDA, la loro preparazione è passibile di sanzione criminale in tanto in quanto la loro assunzione mette in pericolo la salute personale e collettiva. Non è accettabile la tesi difensiva del ricorrente, il quale parlava di non sanzionabilità e di non pericolosità sanitaria dei funghi solo perché essi sono un genere alimentare. Un fungo rientra automaticamente nella categoria delle droghe proibite / da proibire nel momento stesso in cui esso si rivela come un pericolo per la salute. Quello che veramente conta, in BGE 127 IV 178, è che la psilocibina produce danni corporali e può recare ad alterazioni psicotiche che danneggiano la fisiologia, l’auto-percezione dei pericoli e la correttezza della guida di autoveicoli. BGE 127 IV 178 afferma che il punto veramente decisivo, a prescindere dai dettagli formalistici, è che i funghi allucinogeni, sotto il profilo materiale ed oggettivo, creano danni psichici. In effetti, è stato tossicologicamente provato che la psilocibina provoca gravi effetti collaterali, al pari dell’ LSD e della mescalina, anche se apparentemente si tratta di un genere alimentare innocuo. Quindi, la coltivazione e lo smercio posto in essere dal ricorrente è pericoloso per la salute collettiva ex lett. a) comma 1 Art. 47 LDA.

  1. Il parere giurisprudenziale proibizionista di BGE 127 IV 178.

Ai sensi della lett. a) comma 3 Art. 1 BetmG, sono qualificati come “ stupefacenti “, agli effetti della Legge, l’ LSD e la mescalina. Quindi, tali stupefacenti e, del pari, anche gli assai simili funghi allucinogeni, non possono essere piantati, coltivati e commerciati ex lett. c) comma 1 Art. 8 BetmG. L’ Ufficio federale della salute reca, nell’ambito delle proprie prerogative, la potestà di aggiornare periodicamente gli Allegati alla BetmG. Ora, secondo BGE 124 IV 286, la psilocina e la psilocibina vanno incasellate nella lista dei preparati con effetto stupefacente e tali sostanze vanno severamente e tassativamente vietate. Ma, purtroppo, i funghi allucinogeni, se considerati come prodotti vegetali alimentari, sfuggono alla precettività delle lett. a) e d) dell’ Ordinanza per l’ applicazione della BetmG, la quale, a sua volta, deve conformarsi alla Lista I dell’ Art. 7 della Convenzione ONU sugli stupefacenti del 21 febbraio 1971 e successive modificazioni. Invece, p.e., la mescalina è stata subito qualificata come un preparato drogante a tutti gli effetti ed essa è stata immediatamente incasellata nelle lett. a) e d) delle predette Tabelle dell’ Ordinanza di applicazione della BetmG. E, infatti, la psilocina e la psilocibina assomigliano molto alla mescalina. Lo stesso vale per un gran numero di altri allucinogeni, che sono stati proibiti in tanto in quanto “ prodotti droganti “ e non alimenti ( BGE 127 IV 178, pg. 181 delle Motivazioni ). Il comma 1 Art. 5 dell’ Ordinanza del 29 maggio 1996 per l’ applicazione della BetmG ha asserito che i funghi contenenti alcaloidi sono piante che, sotto il profilo della catalogazione giuridica, vanno considerate come stupefacenti sotto tutti i profili. Ciò significa, anche se non lo si è ancora fatto de jure condito, che, come osservato da BGE 127 IV 178, “ i funghi contenenti psilocibina debbono essere fatti rientrare nella definizione generale di “ stupefacente “ di cui al comma 3 Art. 1 BetmG “. Infatti, anche il Governo federale ha proposto di novellare il comma 5 Art. 2 BetmG con il nuovo asserto: “ sono preparati stupefacenti, ai sensi di Legge, le piante, i funghi, le parti di piante e le parti di funghi muniti di potere psicotropo “. Questa affermazione di riforma dell’ Ordinanza sulla BetmG è stata proposta, in maniera simile, anche dal Dipartimento federale degli Interni nel Messaggio di revisione normativa della BetmG emanato il 9 marzo 2001. Il Legislatore federale elvetico deve trovare il coraggio di proibire la coltivazione ed il commercio dei funghi allucinogeni, che non vengono per nulla utilizzati per finalità alimentari, bensì per scopi pericolosamente tossicovoluttuari ( BGE 124 IV 286 e BGE 127 IV 178 ).

La regola tecnico-qualificatoria in materia di psilocibina ( che è una droga, anche se i funghi sono / sarebbero un genere alimentare a parte ) è la medesima regola tecnico-qualificatoria da seguire con qualsivoglia altro tipo di stupefacente. Può forse essere utile, per comprendere, il trattamento giuridico delle droghe leggere nella BetmG e nella correlata Ordinanza di applicazione. P.e., BGE 126 IV 60, il che deve valere anche per i funghi allucinogeni, afferma che “ nel caso della canapa, il testo di Legge dice che l’ intera pianta dev’ essere vietata, poiché essa serve, in definitiva, solo per ricavarne uno stupefacente ex lett. d) comma 1 Art. 8 BetmG ed ex lett. a) e d) Allegati dell’ Ordinanza di applicazione della BetmG “. Purtroppo, nessuna di queste regole tecnico-qualificatorie è applicata ai funghi a base di psilocibina. L’ incasellamento generale dei funghi alla psilocibina, all’ interno della BetmG, consiste nel catalogare i funghi allucinogeni alla stregua di un “ preparato psicotropo “ pericoloso, ma senza poi dettare regole specifiche per la psilocibina. Forse, nella fattispecie della psilocibina, una possibile qualificazione giuridica consiste nell’ annoverare i funghi all’ interno del campo precettivo delle sostanze con poteri psicoattivi, come avviene nella catalogazione chimico-tossicologica della cannabis. Comunque, sempre con afferenza ai funghi magici, l’ errore più grave che un Magistrato di merito può commettere è quello di non sanzionare lo spaccio dei funghi solo perché essi non sono stati ancora inseriti nell’ Ordinanza applicativa della BetmG; quindi, ex Art. 1 StGB ( v. anche Art. 7 CEDU ), “ una pena o una misura può essere inflitta soltanto per un fatto [ che non è lo spaccio di funghi allucinogeni, ndr ] per cui la legge commina espressamente una pena “. Sarebbe una probatio diabolica impiegare il brocardo “ nessuna pena senza una [ specifica ] legge “. In effetti, giustamente, BGE 127 IV 178, a pg. 182 delle Motivazioni, precisa che “ nonostante essi non siano inseriti nell’ Ordinanza applicativa della BetmG, i funghi a base di psilocibina debbono rientrare comunque nel campo precettivo della BetmG, poiché essi debbono essere considerati come un “ preparato psicotropo “ ai sensi della lett. d) comma 2 Art. 1 BetmG “.

In tema di stupefacenti, la BetmG si colloca come una Norma speciale che tutela l’ integrità personale e la salute. Ma questo comporta anche che è “ stupefacente “ soltanto una sostanza qualificata esplicitamente come tale dalla Legge. Ora, il problema è che i funghi alla psilocibina non sono contemplati espressamente nell’ Ordinanza correlata alla BetmG e, quindi, essi sfuggono alla precettività delle norme penali in tema di stupefacenti a causa di questa lacuna legislativa. Ma il  Magistrato di merito non può non adottare alcuna misura sanzionatoria, perché i funghi non debbono essere liberalizzati, bensì essi debbono essere sottoposti, sempre ed in ogni loro variante, ad un severo controllo legislativo o, quantomeno, giurisprudenziale. Uno stupefacente, anche se non esplicitamente qualificato dalla BetmG, non dev’essere ignorato, in tanto in quanto esso potrebbe ledere il diritto alla vita ed alla salute dell’ assuntore. Il fine e la ratio della Legge devono prevalere in ogni caso, anche perché la BetmG serve per proteggere la salute della popolazione. E tale tutela deve rimanere intangibile. I funghi allucinogeni costituiscono un pericolo per la vita delle persone e, come rimarcato da BGE 127 IV 178, “ la BetmG tutela dal pericolo per la salute costituito dalle droghe, sradica le tossicodipendenze e ogni tossicomania ( Art. 1 BetmG ). Alla luce di tale ratio, bisogna controllare il commercio degli stupefacenti ed impedire la semina, la coltivazione, il commercio ed il consumo delle sostanze psicotrope illegali ( Art. 19a BetmG ) [ … ]. Va tutelato il diritto alla vita del tossicodipendente, la cui salute è messa in pericolo da condizioni igieniche insicure [ … ] Il tossicomane va protetto “. Siffatte affermazioni di BGE 127 IV 178 valgono pure per i funghi allucinogeni, a prescindere dalle lacune qualificatorie del Legislatore. Questa è la ratio anche dei Lavori Preparatori illustrati nel Messaggio del 30 gennaio 1989, BBI 1989 I 893, 913, 917.

Come asserito alle pgg. 183 e 184 delle Motivazioni di BGE 127 IV 178, il diritto all’ integrità psico-fisica del tossicomane impone anche una qualità sicura della droga ed una costante protezione del consumatore. Ebbene, i funghi magici sono pericolosi e contravvengono a questa tutela dell’ integrità psico-fisica del tossicodipendente, come asserito da BGE 127 II 91. Parimenti, BGE 124 IV 297 afferma che i funghi allucinogeni “ sono come le bevande alcoliche ed il tabacco [ poiché ] [ … ] anch’ essi mettono in pericolo il bene della salute e sono pericolosi per l’ incolumità fisica dell’ assuntore [ … ]. Questo pericolo per la salute vale anche se la psilocibina viene considerata come un genere alimentare “. Nelle proprie conclusioni, BGE 127 IV 178 afferma che “ il commercio dei funghi allucinogeni costituisce un pericolo per la salute, anzitutto quella mentale [ … ] I funghi a base di psilocibina sono un pericolo per l’ integrità psico-fisica, anche quando essi vengono catalogati come prodotti alimentari [ … ]. I funghi vanno sottoposti a strette misure di controllo “. La pericolosità corporale e mentale dei funghi magici è confermata anche da BGE 112 IV 132 e da BGE 99 IV 57. P.e., si ponga mente ad eventuali incidenti stradali cagionati dalla guida di automobili dopo la masticazione del peyote Qualificare tali prodotti come generi alimentari non toglie né diminuisce la pericolosità per la salute della psilocibina.

  1. I profili criminologici e medico-forensi dei funghi magici. Il silenzio della Giurisprudenza italiana di legittimità.

Secondo Halker  &  Vargas  &  Dodick ( 2010 ), “ i funghi alla psilocibina della famiglia psilocybe, così come l’ LSD, mostrano un grande potenziale nella cura della cefalea a grappolo “. Come si può notare, specialmente nella medicina forense anglofona, abbondano gli Studi sull’ impiego terapeutico di smart drugs come gli allucinogeni. Viceversa, nella Giurisprudenza italiana di legittimità nonché nel TU 309/90, si fatica a trovare anche un solo riferimento afferente all’ uso terapeutico degli stupefacenti non tradizionali. Altrettanto ottimisti sono Moreno  &  Wiegand  &  Taitano  &  Delgado ( 2006 ), i quali hanno utilizzato i funghi allucinogeni per la cura del disturbo ossessivo compulsivo, con risultati sorprendentemente positivi; anzi “ si è rivelata la potenzialità di queste sostanze ad essere sostituite alle più comuni benzodiazepine e oppiacei, con le quali è possibile fare overdose, mentre psilocibina e psilocina sono totalmente sicure ( ? ) dal punto di vista tossicologico “ ( Moreno  &  Wiegand  &  Taitano  &  Delgado, ibidem). Senz’ altro, a parere di chi redige, non mancano eccessi di ottimismo. L’ uso terapeutico delle smart drugs, infatti, non è completamente a-problematico e, ognimmodo, esso va monitorato nel lungo periodo. Molto interessante, presso la Johns Hopkins University di Baltimora, è stata pure la Ricerca accademica pubblicata da ADUC ( 2011 ), secondo la quale “ è stato dimostrato che i funghi contenenti psilocibina inducono positivi cambiamenti nella personalità degli assuntori. [ Molti pazienti ] [ … ] hanno mostrato una decisa trasformazione in termini di apertura mentale e creativa. I tratti che si sono rafforzati sono quelli dell’ imaginazione, delle idee astratte, dei sentimenti, del senso estetico e tali cambiamenti sono durati almeno per i 14 mesi in cui i soggetti sono stati sottoposti a controlli “. Di nuovo, che scrive manifesta la propria opinione dissenziente nei confronti di consimili facili entusiasmi. Il rischio è quello di veicolare un’idea nazional-popolare eccessivamente positiva in tema di smart drugs. D’ altra parte, sono comunque e sempre necessari un rigoroso e severo controllo medico ed una conferma tecnica di non breve periodo. Meno ardita e, dunque, maggiormente condivisibile è la sperimentazione dei funghi magici per la cura del tabagismo ( Washington Post, 2014; Dovey, 2014 ). Come prevedibile, la psilocibina da masticare è utilizzata alla stregua di un euforizzante nel contrasto della depressione ( Carhart  &  Roseman  &  Bolstridge – 2017 – ; FDA – 2018 – ). Sempre nella medicina legale anglofona, i funghi psichedelici sono impiegati anche per la terapia della depressione resistente al trattamento ( Compass, 2018 ) nonché per il trattamento del disturbo depressivo maggiore ( FDA, 2019 ). A parere di chi commenta, le sperimentazioni summenzionate vanno recepite, in ogni caso, con la massima prudenza, in tanto in quanto pare forzata o strumentalizzata l’immagine di uno stupefacente vegetale privo di effetti collaterali e di controindicazioni. Si tratta pur sempre di esperimenti non garantiti da monitoraggi statistici pluri-decennali. Del resto, è tipico dell’antiproibizionismo anglosassone ipostatizzare ideologicamente gli eventuali effetti terapeutici delle smart drugs di origine etnica.

Anche in Italia, sono illegalmente e clandestinamente coltivati funghi psichedelici contenenti psilocina e psilocibina. P.e., lo psilocybe semilanceata cresce bene sulle Alpi e sull’ Appennino tosco-emiliano. Meno comuni, nelle zone montuose italiane, sono le due varianti dello psilocybe cyanescens e del panaeolus subalteatus. Una minore qualità comporta pure una potenziale e maggiore tossicità, con possibili episodi psicotici indesiderati. Purtroppo, nelle serre indoor e nelle zone umide delle montagne italiane, sono coltivati pure l’amanita muscaria e l’ amanita pantherina, che sono varianti allucinogene con effetti corporali devastanti. Altre specie di funghi italici ad alto potenziale allucinogeno sono l’ inocybe aeruginascens, la psilocybe callosa, la psilocybe cubensis, il panaeolus ater, il pluteus solicinus ed il panaeolus sphinctrinus. In territorio italiano crescono pure varianti scarsamente allucinogene e velenose, come il fomes fomentarius, il panaeolus campanulatus, il panaeolus fimicola, il panaeolus retirugis e la psathyrella candolleana. Inoltre, sono funghi allucinogeni assai potenti e pericolosi l’ amanita gemmata ( da non consumare con bevande alcoliche ), il gymnopilus fulgens, il gymnopilus spectabilis, l’ inocybe haemacta, la mycena pura e la mycena rosea. Chi commenta non intende negare le potenzialità curative dei funghi allucinogeni, ma, senza dubbio, l’ auto-medicazione va vigorosamente rigettata e sanzionata. La psilocina e la psilocibina necessitano, categoricamente e costantemente, di un accompagnamento terapeutico professionale, che solo un medico può fornire.

In alcuni Paesi, come p.e. i Paesi Bassi, era consentita la vendita dei funghi psichedelici. Erano, infatti, commercializzati nella zona “ libera “ di Christiania a Copenaghen e negli smart shops di tutti i Paesi Bassi. Addirittura, ad Amsterdam, era possibile partecipare, in alcune discoteche, a mushroom partys perfettamente legali. Tuttavia, dal gennaio del 2009, la loro vendita è stata vietata nel Benelux ed anche in Danimarca. E’ comunque ancora possibile reperire funghi magici negli smart shops olandesi, che oggi commercializzano un prodotto con effetti simili, che è ancora legale, e che consiste in piccoli tuberi dagli effetti psichedelici. Sono i truffels ( tartufi ). La sostanza attiva nei tartufi psichedelici è la psilocibina, la stessa presente nei funghi. In rete, oggi, la vendita è ormai effettuata, ma in modo irregolare. Ci sono dei siti specializzati che ancora oggi spediscono, anche in Italia. E’ invece legale la commercializzazione delle spore ( in quanto prive di sostanza psicoattiva ). Con le spore è possibile procedere all’ autocoltivazione, illegale in Italia. In molti Paesi tropicali, come Laos, Cambogia, Indonesia e Thailandia, i funghi magici sono illegali, ma vengono venduti ai turisti sotto forma di frittate o frullati. In Italia, il TU 309/90 vieta la commercializzazione di specie appartenenti ai generi psilocybe e stropharia. Essi sono equiparati alle droghe illegali contemplate dalla Tabella II allegata al TU 309/90.

funghi allucinogeni
Psilocybe semilanceata (Fr.) P. Kumm., 1871
DimiVeBEVelghe Dimitri / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)

I funghi del genere psilocybe, con le loro 80 varietà, ( tra cui il teonanacatil ), fanno parte della famiglia delle Strophariacee e contengono principi attivi come la psilocibina, la psilocina ed i relativi derivati. A causa della loro struttura chimica simile, la psilocibina e la psilocina sono imparentate chimicamente con il DMT e con l’ LSD ( acido lisergico ) ed hanno effetti psicoattivi del tutto simili a queste molecole non vegetali, anche se sono differenti per durata ed intensità. Il più consumato tra questi funghi è la psilocina cubensis, comunemente detto “ fungo magico messicano “. Questa specie è diffusa in tutta la fascia tropicale e il suo habitat è stercale, ovverosia cresce sugli sterchi di numerosi quadrupedi. Quello messicano è il fungo psilocibinico più coltivato indoor in tutto il mondo. Un altro fungo magico molto comune è il panaeolus cyanescens, detto “ fungo hawaiano “, con effetti molto prolungati nel tempo ( 5 o 6 ore di emivita ). Esso crea allucinazioni molto vivide e, quindi, pericolose per la guida di autoveicoli. In seguito all’ ingestione, i funghi psichedelici possono inizialmente determinare una visione più intensa dei colori e una scia auto-percepita dagli oggetti in movimento nel campo visivo, alterazioni ipnotiche della percezione dell’ambiente circostante, vertigini, vomito e diarrea. Più alta è la quantità di psilocibina assunta, maggiori sono le possibilità che i sintomi avversi si verifichino. Questi sintomi possono essere alquanto fastidiosi, ma, in genere, hanno breve durata e sono poi lentamente sostituiti dagli effetti psichedelici delle sostanze che, come l’LSD, hanno ripercussioni sulle percezioni e hanno un effetto “ enteogenico “, ossia sensazioni di contattto profondo con la realtà interiore ed esterna,  iperreligiosità, atteggiamento contemplativo e deliri mistici. L’ uso occasionale di funghi psichedelici sotto controllo medico porta / porterebbe, nella maggior parte dei casi, a duraturi miglioramenti della personalità, con un considerevole ampliamento dell’apertura mentale, anche in età adulta. Sembre che il sovradosaggio di psilocibina non sia in grado di provocare danni permanenti, almeno nel breve periodo. Pare anche che l’uso di psilocibina migliori le facoltà mnemoniche.

Bibliografia

  • ADUC, Droghe – Notizia – Usa – Funghi allucinogeni. Uso terapeutico contro depressione e ansia. www.droghe.aduc.it 2011
  • Carhart  &  Roseman  &  Bolstridge, Psilocybin for treatment-resistant depression: fMRI-measured brain machanisms, in Scientific Reports, vol. 7, n. 1, 13 ottobre 2017
  • Compass, Pathways Receives FDA Breakthrough Therapy Designation for Psilocybin Therapy for Treatment-resistant depression – www.compasspathways.com
  • Dovey, Can Tripping On “ Shrooms Really Help You Quit Smoking ? Study Says Yes “, su Medical. Daily, 11 settembre 2014
  • FDA, Food and Drug Administration approves magic mushrooms depression drug trial, in Newsweek, 23 agosto 2018
  • eadem Fda grants Breakthrough Therapy Designation to Usona Institute’s psilocybin program for major depressive disorder, www.businesswire.com 22 novembre 2019
  • Halker  &  Vargas  &  Dodick, Cluster headache: diagnosis and treatment, Seminars in Neurology, 30 ( 2 ), 2010
  • Moreno  &  Wiegand  &  Taitano  &  Delgado, Safety, tolerability and efficacy of psilocybin in 9 patients with obsessive-compulsive disorder, Journal of Clinical Psychiatry, 67 ( 11 ), 2006
  • Washington Post, Hallucinogen in “ magic mushrooms “ might have helped smokers quit, numero del 12/09/2014

 

Andrea Baiguera Altieri, nato a Brescia nel 1975, è un criminologo ticinese laureato in Giurisprudenza nel 2002 presso l’Università degli Studi della propria città natale ( indirizzo Forense – vecchio Ordinamento – voto finale: 99/110 ). E’ stato il primo tesista italiofono ad occuparsi del Penitenziario La Stampa di Lugano e dell’ormai necessaria Riforma del Codice Penale Svizzero, nella sezione dedicata al Diritto Penitenziario. Si occupa di Diritto Penale, Procedura Penale ed Ordinamento carcerario, tanto in Italia quanto in territorio elvetico. Commenta, in tutte le lingue nazionali della Confederazione, Sentenze del Tribunale Penale federale svizzero in materia di stupefacenti, discriminazione razziale, violenza domestica, tutela dell’anziano, riciclaggio, applicazione del Diritto Costituzionale, violenza su donne e soggetti deboli, tortura, maltrattamenti carcerari, gestione delle parafilie e criminalità organizzata. Si è applicato pure alla tematica della diffusione di concetti meta-normativi legislativamente tradotti /traducibili nella Giuspenalistica europea. Predilige l’ambiente culturale del Canton Ticino, luogo d’incontro ideale e culturalmente fertile per i Giuristi dell’Europa occidentale. Sin dal 2001, collabora con Professori universitari svizzeri nella stesura di Censimenti criminalistici di lungo periodo, per il monitoraggio della delinquenza giovanile nonché degli effetti nocivi della precarietà abitativa e degli insuccessi scolastici in età infantile ed adolescenziale. E-mail: a.baigueraaltieri@libero.it

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