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La certificazione del metodo biologico: prodotti di origine vegetale

di Donato Ferrucci

Come già indicato in precedenti contributi (1) la produzione biologica è una certificazione regolamentata e rientra nella categoria dei segni di qualità legale, definita a livello comunitario mediante i Regg. (CE) 834/2007 e 889/2008. La comunicazione del termine biologico e del segno correlato, può essere effettuata solo se il prodotto ha rispettato le modalità di coltivazione, allevamento, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dettate dal regolamento, lungo tutto il processo produttivo fino al consumatore finale. Inoltre, è una certificazione di filiera dove si ha garanzia di sostenibilità ambientale, qualità del prodotto e, in virtù delle recenti disposizioni normative, origine delle materie prime.
Con il presente articolo si intende affrontare il sistema di regole che interessano i prodotti di origine vegetale che si vogliono fregiare del termine “biologico”. Per le produzioni vegetali il regolamento prevede la disciplina dei seguenti aspetti: utilizzo minimo di fattori esterni, esclusione di prodotti di sintesi e sistemici per la difesa delle colture, esclusione di prodotti minerali di sintesi per la concimazione, preferenza per mezzi tecnici di origine naturale e di derivazione da aziende biologiche, miglioramento delle condizioni di fertilità del suolo, di arricchimento della biodiversità animale e vegetale. Le pratiche agronomiche adottate hanno quindi la funzione di garantire la produzione a fronte di una diversificazione del sistema colturale, obiettivi solo in apparenza contrastanti.
Le aree tecniche interessate sono quindi le seguenti:

  • Lavorazione del suolo;
  • Avvicendamenti colturali;
  • Concimazione;
  • Materiali di propagazione;
  • Difesa dalle infestanti;
  • Difesa dai patogeni;
  • Irrigazione.

I prodotti di origine vegetale, trovano indicazione e dettaglio normativo in diversi articoli dei Regg. (CE) 834/07 e 889/08. In particolare negli articoli 9, 10, 11, 12, 16 e 17 dell’834/07 e artt. 3, 5, 36, 40, 45, Allegato I e II dell’889/2007, per citare quelli di specifico impatto sul comparto delle produzioni vegetali. A questi si è aggiunto il DM 18354/2009 che è intervenuto a dettaglio e chiarimento di diversi aspetti inerenti, tra gli altri, le rotazioni ed i mezzi tecnici.

I principi dell’agricoltura biologica

I principi e gli obiettivi dell’agricoltura biologica sono argomentati negli artt. 3, 4 e 5 del Reg. (CE) 834/07. In particolare, la produzione vegetale (2), è declinata come un sistema di gestione integrato che si basa sul rispetto dei cicli naturali, la promozione della biodiversità, l’impiego responsabile delle risorse, l’utilizzo di risorse interne al sistema, l’esclusione di materiale geneticamente modificato. Sistema fondato, mediante misure di precauzione prevenzione, sull’analisi dei rischi.
Quest’ultimo aspetto, forse il meno impattante in termini comunicativi ma di notevole rigore tecnico, affronta la tematica della garanzia di conformità. Aspetto legato ad una attenta autovalutazione da parte dell’azienda circa le eventuali criticità che possono sorgere nelle diverse fasi del processo produttivo. Governabili mediante strumenti di analisi e gestione dei rischi correlati all’attività condotta con metodo biologico.
L’impostazione così definita ha lo scopo di portare al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
– Preservare il terreno e incrementarne fertilità, stabilità e biodiversità. Contendo invece i fenomeni di compattazione erosione;
– Limitare l’impiego di risorse non rinnovabili;
– Limitare l’impiego di input esterni;
– Tener conto dell’equilibrio ecologico locale.

I Sistemi di gestione

Lavorazione del suolo

Per questo aspetto non ci sono prescrizioni dettagliate ma valgono i principi e gli obiettivi generali. Primo tra tutti l’incremento della fertilità, raggiungibile anche attraverso interventi meccanici variegati, alternando lavorazioni profonde senza rivoltamento con lavorazioni leggere. E’ importante comprendere che, per questo specifico aspetto, è fissato l’obiettivo generale, ogni azienda dovrà poi definire il sistema di lavorazioni tale da garantire:

  • il benessere della coltura;
  • la mobilizzazione dei nutrienti;
  • l’efficacia della traslocazione idrica;
  • la corretta areazione del terreno;
  • l’accesso tempestivo per eventuali interventi.

Avvicendamenti colturali

Come ovvio, applicabile solo alle colture erbacee non perenni, è a parere di chi scrive, lo strumento di maggiore efficacia nel raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del fattore terreno: biodiversità, fertilità e stabilità. Il regolamento fissa il principio di base, le rotazioni devono essere impostate al fine di migliorare la fertilità dei terreni. Non dimentichiamo però gli altri effetti positivi tra i quali si evidenzia la gestione della flora avventizia che, seppur presente, a fronte di una adeguata rotazione risulta rappresentata da una composizione floristica bilanciata ed equilibrata, limitando quindi l’aggressività di una infestazione specializzata.
Al regolamento comunitario si è poi aggiunto il già citato decreto ministeriale (DM 18354/2009) che è intervenuto sulla tematica, disponendo che la medesima specie può tornare ad essere coltivata sulla medesima superficie solo dopo l’avvicendarsi di due cicli colturali di specie diverse, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio. Sono state concesse deroghe per:
– i cereali autunno vernini e per il pomodoro in ambiente protetto. Possono succedere a se stessi per un massimo di due cicli colturali ma devono poi essere seguiti da due cicli di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio.
– il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio;
– gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio.
– le colture da taglio non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.
Sono inoltre state prodotte delle note Ministeriali ad ulteriore chiarimento. Si segnala in particolare la nota 12096 del 03/08/2010 e la nota 23070 del 17/11/2011, dove si enunciano i seguenti aspetti:

  • tutte le sequenze colturali, di specie diverse, caratterizzate da un numero maggiore tre cicli colturali sono da considerare conformi;
  • sono conformi tutte le sequenza colturali caratterizzate dalla presenza di una coltura erbacea poliennale (es. Carciofo);
  • le colture consociate con leguminose (inclusi gli erbai misti) sono da considerarsi al pari di una coltura di leguminosa in purezza;
  • la coltura da sovescio deve stazionare sul campo per un periodo minimo di 70 giorni;
  • un erbaio misto foraggero, può svolgere funzione produttiva ma anche di sovescio, nel caso:
    • sia composto da almeno tre essenze, di cui almeno il 50 % in peso di leguminose,
    • dall’ultimo sfalcio all’interramento della coltura intercorrano almeno i canonici 70 giorni.

I mezzi tecnici

I mezzi tecnici utilizzabili in agricoltura biologica, in base a quanto indicato nell’articolo 16 del Reg. (CE) 834/07, possono essere usati solo in quanto l’uso corrispondente è autorizzato nel quadro dell’agricoltura generale negli Stati membri interessati
conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie o alle disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario. L’aspetto interessa in particolare concimi e mezzi per la difesa, ma potenzialmente qualsiasi altro input di diverso scopo e natura. In questo articolo è affermato il principio che, l’agricoltura biologica, non usufruisce di alcun tipo di deroga circa eventuali input, che dovranno essere a norma di legge e autorizzati per l’utilizzo funzionale rispetto allo scopo per cui vengono distribuiti.
Altro aspetto fondamentale, applicabile ai concimi ed antiparassitari, è che la norma agli articoli 3 e 5 del Reg. (CE) 889/08, dispone la possibilità di utilizzo di mezzi tecnici, peraltro autorizzati in maniera specifica, solo nel caso in cui i sistemi gestionali indicati all’art. 12 del Reg. 834/07 non siano stati sufficienti a garantire le esigenze nutrizionali e fitoiatriche delle colture.

Concimazione

Per la concimazione, è previsto un elenco ristretto di matrici elencate nell’allegato I del Reg. (CE) 889/08. La norma nazionale aiuta con il D.lvo 75/2010 sui fertilizzanti. E’ prevista la registrazione presso l’autorità competente di fertilizzanti specifici per l’agricoltura biologica. In tal caso il mezzo tecnico riporterà direttamente in etichetta l’indicazione circa la possibilità di utilizzo. Tra le matrici previste nell’allegato I del Reg. (CE) 889/08 si trovano letame, letame essiccato, pollina, prodotti o sottoprodotti di origine vegetale, alghe e prodotti a base di alghe, borlande, carbonato di calcio di origine naturale, farina di roccia, ecc.
Per il letame, questo non è prescritto che venga da allevamenti biologici, ma da allevamenti non “industriali”. Definizione data nel DM 18354/2009, come un allevamento dove si verificano almeno una delle seguenti condizioni:
a) gli animali siano tenuti in assenza di luce naturale o in condizioni di illuminazione controllata artificialmente per tutta la durata del loro ciclo di allevamento;
b) gli animali siano permanentemente legati o stabulati su pavimentazione esclusivamente grigliata o, in ogni caso, durante tutta la durata del loro ciclo di allevamento non dispongano di una zona di riposo dotata di lettiera vegetale.

Difesa dai patogeni

Per la difesa ci si riferisce all’allegato II del Reg. (CE) 889/08. L’elenco prevede la possibilità di utilizzo di principi attivi quali Spinosad, Olio di Neem, Piretro naturale (i piretroidi solo in trappole con specifiche sostanze attrattive e solo contro Bactrocera Oleae e Ceratitis Capitata), Rame (con un massimo di 6 kg/ha di ione metallo), Zolfo, Oli minerali (solo su fruttiferi, vite e olivo), Olio di paraffina, ecc.
Si ribadisce che, per l’utilizzo, i prodotti devono essere registrati per la coltura e per l’avversità, come norma nazionale prevede per l’utilizzo di un qualsiasi prodotto fitosanitario.

Materiali di moltiplicazione

I materiali di propagazione utilizzati in un’azienda biologica, devono essere certificati biologici, In deroga, è possibile utilizzare prodotti convenzionali, in base a quanto previsto dall’allegato 5 del DM 18354/2009, nel caso in cui:

  • La varietà ricercata non sia disponibile. Requisito verificabile da parte dell’azienda presso la banca dati del Centro di sperimentazione e certificazione delle sementi (CRA-SCS, già ENSE);
  • non siano trattati, con prodotti fitosanitari diversi da quelli ammessi nell’allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008;
  • siano ottenuti senza l’uso di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi;
  • soddisfino i requisiti generali per la loro commercializzazione.

La deroga va richiesta al CRA-SCS, e deve essere concessa

  • prima della semina o dell’impianto della coltura ;
  • unicamente ai singoli utilizzatori per una stagione colturale alla volta.

La deroga deve essere inviata almeno 30 giorni prima della data di semina/impianto per tutti i materiali di propagazione ad eccezione delle sementi ortive ed il materiale di moltiplicazione vegetativa, dove sono sufficienti 10 giorni. L’ente ha tempo 20 giorni per le prime e 7 giorni per le seconde per dare una risposta. In assenza di tale risposta nei tempi previsti, la deroga può intendersi concessa.
Nono sono derogabili le piantine orticole destinate alla produzione alimentare. In questo caso dovranno essere certificate biologiche.

Difesa dalle infestanti

La gestione delle infestanti può essere effettuata solo con mezzi meccanici o fisici (Art. 5 Reg. (CE) 834/07). Si ribadisce però che il principale mezzo di contenimento della flora avventizia è determinato da una adeguata rotazione. Trova inoltre efficacia l’utilizzo di pacciamature, di tipo naturale (materiali biodegradabili o materiale vegetale sfalciato e lasciato sostare – “mulch”) o anche di tipo plastico ma che devono essere smaltite a norma di legge.

Irrigazione

Per l’aspetto dell’irrigazione non esistono prescrizioni dettagliate ma vale quanto previsto ai principi generali inerenti l’uso appropriato delle risorse naturali e la minimizzazione dei fattori di produzione di origine esterna.

(1) http://www.rivistadiagraria.org/ n. 208
(2) aspetti inerenti la produzione animali saranno trattati un contributo successivo

Riferimenti Bibliografici e normativi:

– Regolamento (CE) n. 834/2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
– Regolamento CE n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli
– Compendio normativo dei prodotti biologici (Europa e Italia), aggiornato al Regolamento di esecuzione (UE) n. 203/2012 della Commissione dell’ 8 marzo 2012. Bioagricert srl.

Donato Ferrucci, Dottore agronomo libero professionista, riveste attualmente l’incarico di Responsabile di Bioagricert Lazio e di Cultore della materia presso la cattedra di Gestione e Comunicazione d’Impresa” – Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università degli Studi della Tuscia. E-mail: donatoferrucci@alice.it

 

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