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Disponibile finalmente la norma tecnica per la certificazione del prodotto


di Donato Ferrucci, Antonio Marcone


Introduzione


Il Reg. Regolamento (CE) 834/07 e la norma applicativa rappresentata dal Reg. (CE) 889/2008, fissano un quadro legislativo di riferimento a disciplina dei prodotti alimentari destinati a riportare indicazioni inerenti il metodo di produzione biologico. Tra i prodotti interessati dal campo di applicazione dei citati regolamenti ritroviamo anche i prodotti agricoli vivi (animali) e quelli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti (Art. 1 punto a) e b), Reg. (CE) 834/2007). Per quanto concerne gli animali che rientrano nel campo di applicazione del regolamento sono state individuate, per probabile diffusione a livello comunitario, solo alcune specie, ed in particolare:
Bovini (Bubalus e Bison inclusi), Equidi, Suini, Ovini, Caprini, Avicoli (polli da ingrasso, ovaiole, anatre, tacchini, oche e faraone).
Eventuali specie non in elenco possono essere ricomprese nel campo di applicazione in virtù dell’Art. 42 del Reg. (CE) 834/2007, che consente di riconosce norme nazionali e la conseguente possibilità di etichettatura riservata ai prodotti biologici (art. 23 Reg. (CE) 834/2007). In tale contesto si inserisce la formulazione del disciplinare relativo al coniglio prodotto con metodo biologico: “Norma nazionale per la produzione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del coniglio biologico”. Il disciplinare ha trovato recente approvazione da parte del Ministero delle Politiche agricole, su istanza di diversi Organismi di Controllo che hanno formulato alcune ipotesi tecniche preliminari. Gli autori hanno curato il disciplinare presentato da Bioagricert srl ed hanno partecipato alla discussione per la stesura definitiva del documento. Si è quindi arrivati alla normazione del settore cunicolo secondo degli standard di allevamento che permettono, a pieno titolo, l’etichettatura del prodotto come Biologico.


I principi


Il disciplinare, in linea con i pilastri della certificazione con metodo biologico fissa immediatamente i fondamenti del sistema:



  1. rispetto dei requisiti cogenti in materia di produzione, preparazione ed etichettatura;

  2. utilizzo di sistemi estensivi basati sull’allevamento di razze rustiche e/o locali;

  3. divieto di realizzare la fase di ingrasso in gabbie. Nel disciplinare, si è adotta la definizione di gabbia proposta dagli autori, intesa come “struttura, anche organizzata in batteria, che non consente alcuna possibilità di trasferimento autonomo dell’animale in altro sito (parchetto o buca)

Già i principi collocano il tipo di allevamento nella fascia di tipo non specializzato, dove l’allevamento cunicolo trova una dimensione correlata ad altre attività agricole.


La gestione dell’allevamento


Strutture


La parte più delicata e dettagliata del disciplinare attiene i ricoveri e la possibilità di movimentazione autonoma degli animali. In particolare l’allevamento è basato su una organizzazione in ricoveri con aree interne di riparo ed esterne di movimentazione (parchetti). E’ possibile realizzare anche situazioni costruttive di tipo alternativo come arche o tunnel mobili, oppure recinti fissi all’aperto.
Solo le fattrici con prole possono essere disposte in ambiente isolato e senza parchetto, ma con ricovero in grado di garantire il benessere, la presenza di materiale di “conforto” e la possibilità di estraniarsi dalla nidiata (piattaforme rialzate). Di seguito si riportano le misure previste dal disciplinare per i ricoveri:


















































  Superfici coperte (1) Superfici scoperte (2)
     
     
       
  m2/capo Garenna Parchetto
       
       
Femmine con prole 0.7 5  
Femmine in gestazione 0.5 5  
Animali all’ingrasso 0.20 5 4


  1. esclusi i nidi e le piattaforme

  2. m2/capo di superficie disponibile in rotazione nei parchetti

  3. Allevamento all’aperto esclusi recinti mobili

Altri elementi strutturali sono rappresentati dal dimensionamento dei ricoveri:
Altezza minima delle strutture di ricovero (gabbie) delle riproduttrici: 0,6 metri
Dimensione minima dei nidi: 30 cm x 30 cm
Dimensione minima delle piattaforme: 25 cm x 35 cm


E’ evidente come questo sia l’aspetto di maggiore complessità tecnica e che di fatto crea la netta distinzione tra allevamento di tipo convenzionale e biologico. Altro elemento importante, a ribadire la visione “non specializzata” che ha ispirato l’approccio al disciplinare, è stato l’introduzione di un dimensionamento massimo dell’allevamento, definito in termini di numero di fattrici e fissato pari a 500.


Carico del bestiame e parchetti


E’ fissato pari a 100 capi di fattrici o 680 capi all’ingrasso il numero massimo di animali che possono insistere su un ettaro di superficie. Le superfici destinate al parchetto o al pascolo devono essere iscritte al sistema di controllo ed hanno un periodo di conversione, a seconda dei casi, di 6 o 12 mesi.


Pratiche di allevamento


Non è consentita la castrazione e l’allevamento di animali in isolamento se non per motivi sanitari o per le fattrici in gestazione . L’ingrasso è invece gestito in gruppi.
Il numero massimo consentito di parti è fissato pari a 6, mentre l’età minima di macellazione è di 100 giorni.


Cure veterinarie e alimentazione


Il disciplinare prevede la possibilità di gestire gli interventi veterinari con massima serenità prevedendo solo la sospensione della certificabilità dell’animale o delle produzioni, per le successive otto settimane, qualora l’animale sia stato sottoposto a più di un ciclo di trattamenti con medicinali allopatici o antibiotici nell’arco di 12 mesi.
Per quanto concerne l’alimentazione i prodotti devono essere biologici (fieno, granaglie o mangimi) e almeno il 15% della sostanza secca della razione giornaliera deve essere costituita da foraggi grossolani. Per i coniglietti l’alimentazione è basata sul latte materno fino almeno al 35° giorno di vita.


Etichettatura


L’etichetta del prodotto può recare quindi l’indicazione al metodo biologico ad eccezione del logo comunitario e le diciture ad esso correlate. Questo ultimo aspetto deriva dal fatto che, trattandosi di norma a livello nazionale, non può avvalersi del logo comunitario.


Conclusioni


Il disciplinare copre un vuoto normativo e consente di inserire un prodotto della nostra cultura zootecnica nel novero di quelli che si possono avvalere delle menzioni riservate al biologico. Di sicuro la scelta di imporre parchetti esterni di movimentazione, pone diversi problemi di natura tecnica e di salubrità per la concezione che, allo stato attuale, si ha dell’allevamento cunicolo. La gestione dell’allevamento così interpretata sarà, di sicuro, spunto di riflessione tecnica, con possibilità però di avvicinamento al sistema di certificazione per quei piccoli allevamenti di tipo amatoriale od hobbistico, ma soprattutto per alcune razze autoctone che già adottano modalità gestionali di tipo estensivo.


Un esempio di possibile di etichetta:


Etichetta coniglio biologico


Il disciplinare completo è disponibile presso il sito: http://www.bioagricert.org/


Donato Ferrucci, Dottore agronomo libero professionista, riveste attualmente l’incarico di Responsabile di Bioagricert Lazio e di Cultore della materia presso la cattedra di Gestione e Comunicazione d’Impresa” – Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università degli Studi della Tuscia. E-mail: donatoferrucci@alice.it


Antonio Marcone, laureato in Scienze delle Produzioni Animali, è Responsabile Produzioni Animali di Bioagricert srl. E-mail: antonio.marcone@bioagricert.org


 






Il coniglio nano

Il Coniglio nano – Collana di Agraria.org
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