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Il biologico e la normazione nazionale, ultimi aggiornamenti al decreto legislativo n. 148 del 6 ottobre 2023

Ultimi aggiornamenti al decreto legislativo n. 148 del 6 ottobre 2023 recante disposizioni di adeguamento al Reg. n. 2018/848 e n. 2017/625

di Donato Ferrucci, Daniele Pisanello

Logo Biologico

Il biologico è uno standard di qualità regolamentato dalla Unione europea finalizzato a migliorare il sistema ambientale. Tutela forte e obiettivo elevato le peculiarità di questo metodo produttivo.
Il settore conta ad oggi su 2.349.880 ettari di superficie dedicati al biologico, che rappresentano una percentuale di superfici sul totale considerevole (18,7%), se paragonata alla quota media UE ancora ferma al 9,6% e ben lontana dall’obiettivo del 25% inserito nella strategia Farm to Fork per il 2030.
Il totale degli operatori si attesta a 92.799 ed un fatturato complessivo di oltre 9 miliardi di Euro (somma consumi interni ed export, dati Osservatorio SANA 2023).
In questo contesto di costante crescita dell’offerta, seguita con interesse dalla domanda che segna +7% consumi domestici, + 18% consumi AfH (Away from Home) e +8% Export, la definizione normativa diventa lo strumento fondamentale per la tutela degli interessi del consumatore in senso stretto e del cittadino in senso generale, causa le implicazioni del settore nel sistema di finanziamenti e coinvolgimento in termini di sostenibilità ambientale.
In quest’ottica è appena stato pubblicato (GU Serie Generale n. 254, del 30 Ottobre 2023) il DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2023, n. 148. “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari”. .
L’atto rinnova lo status normativo nazionale precedente, rappresentato dal DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2018, n. 20 mantenendo una continuità di intenti e cercando di perfezionare alcuni elementi che nel tempo hanno dimostrato necessità di specifica attenzione o maggiore dettaglio.
La struttura del corpo normativo non si discosta dalla precedente, come anche le aree di intervento, se non nella definizione del procedimento di notifica degli operatori, in precedenza oggetto di apposito atto.
Il contributo mira però ad una descrizione generale ed alcune riflessioni su specifiche aree che, seppur ad una prima lettura, appaiono di evidente impatto operativo per i soggetti interessati.

Il Decreto si compone dei seguenti titoli, la cui lettura, a parere degli autori, è iniziale e dovrà essere oggetto di riflessioni ed approfondimenti:

  • TITOLO I. Finalità, ambito di applicazione e definizioni
  • TITOLO II. Il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali
  • TITOLO III. Il sistema di controllo e certificazione
  • TITOLO IV: Il sistema sanzionatorio
  • TITOLO V: Norme finali
  • ALLEGATI: da I a V

In particolare saranno approfonditi solo alcuni aspetti del decreto, per poi lasciare ad ulteriori contributi spazi per le altre tematiche.

Finalità, ambito di applicazione e definizioni
Le finalità risultano correlate agli aspetti di adeguamento delle disposizioni nazionali al regolamento (UE) 2018/848, circa i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici. Il campo di applicazione rimane il sistema di controlli e certificazione, i procedimenti amministrativi relativi alla notifica e il sistema di tracciabilità dei prodotti biologici, oltre che il sistema sanzionatorio. A seguire si noterà una certa maturità tecnica dell’atto che, in linea con la norma comunitaria, assume tecniche e modalità di verifica tipiche dei sistemi di qualità “ad alto profilo”, che fondano l’efficacia delle attività di audit sulla tracciabilità ed i bilanci di massa.
Circa le definizioni si trova un numero accresciuto di termini, dovuto in parte alle disposizioni sul procedimento di notifica e le vicende modificative della stessa, altre, come quella sul fascicolo aziendale, dovute a necessità generali di chiarezza. 

Il sistema dei controlli
Confermata l’assegnazione al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di autorità competente responsabile dell’organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici. Sono definiti quindi gli aspetti relativi a funzioni dello stesso, al procedimento di autorizzazione degli Organismi di controllo e modalità operative per l’ottenimento. Si definiscono inoltre le casistiche che possono portare alla sospensione o revoca dell’autorizzazione dell’Organismo di Certificazione nelle varie declinazioni: parziale e totale. Su questi aspetti non si identificano particolari novità.
Circa i compiti degli organismi di controllo si trovano le prime novità legate al nuovo regolamento in atto. In particolare sono fissati alcuni elementi, alcuni già in essere ma altri di innovazione:

  • tempistica di emissione dei certificati per gli operatori (90 giorni);
  • garanzia di tracciabilità delle transazioni commerciali;
  • verifica delle non conformità.

Su quest’ultimo punto, in linea con il Reg. (UE) 2018/848 il decreto fissa i tre livelli di non conformità, definite come condizione di “mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa”:
Caso 1. Non conformità di scarsa entità, nel caso in cui ricorrano cumulativamente (principio di pluralità dello scostamento qualora lieve), le seguenti condizioni:

  1. a) l’operatore ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e controlli comunque efficaci;
  2. b) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico non sono compromesse in nessuna fase della produzione, della preparazione o della distribuzione;
  3. c) il sistema di tracciabilità adottato dall’operatore è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l’immissione sul mercato;
  4. d) non è intenzionale.

Si tratta quindi di livelli di non conformità che non destabilizzano il sistema in termini di conformità e tutela del prodotto da contaminazioni, dove l’efficacia delle misure è precauzionale, è comunque mantenuta ed il sistema di tracciabilità non mostra carenze. In ipotesi possono essere ricondotti a elementi di sistema legati ad imperfezioni nella formalizzazione delle attività, monitoraggio dei processi e tempistiche di registrazione.
Caso 2. La non conformità è grave nel caso in cui ricorra anche solo una delle seguenti condizioni (principio di unicità dello scostamento qualora grave):

  1. a) l’operatore non ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e i controlli non sono efficaci;
  2. b) le caratteristiche prodotto biologico vengono compromesse, in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione;
  3. c) il sistema di tracciabilità adottato dall’operatore non è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l’immissione sul mercato;
  4. d) l’operatore non corregge, in almeno cinque occasioni, una non conformità di ‘scarsa entità;
  5. e) è intenzionale.

L’ultimo punto potrebbe anche non essere annoverato nella casistica in quanto nulla aggiunge alla difettosità.
Caso 3. La non conformità è critica nel caso in cui ricorrano cumulativamente (principio di pluralità dello scostamento qualora grave), le seguenti condizioni:

  1. a) l’operatore non ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e i controlli non sono efficaci;
  2. b) le caratteristiche del prodotto biologico vengono compromesse, in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione;
  3. c) il sistema di tracciabilità adottato dall’operatore non è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l’immissione sul mercato;
  4. d) è intenzionale.

La non conformità è critica anche quando ricorra anche solo una delle seguenti condizioni (principio di unicità dello scostamento qualora grave):

  1. a) l’operatore non corregge o non corregge tempestivamente una precedente non conformità grave o critica;
  2. b) l’operatore omette ripetutamente di correggere una non conformità di qualunque categoria;
  3. c) l’operatore impedisce all’organismo di controllo l’accesso ai locali soggetti a controllo, alla contabilità, compresi i documenti finanziari, o il prelievo di campioni.

Inoltre, la reiterazione di una medesima fattispecie, eccetto nel caso di lieve entità, determina una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata se commessa entro due anni dall’accertamento della prima.
Infine, resta l’assunto che il personale degli organismi di controllo, nello svolgimento dell’attività di controllo e certificazione, (a) è incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’articolo 358 del codice penale con (b) obbligo di riservatezza.
Aspetto di una certa rilevanza lo si trova invece nel comma 7 dell’art. 8, dove si indica che le caratteristiche di conformità del prodotto biologico sono compromesse quando è rilevata la presenza di una sostanza non ammessa in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione, salvo che tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile, e ciò sia confermato a seguito di una indagine ufficiale svolta dall’organismo di controllo. Il punto, consente di accettare come conforme un prodotto con difettosità in termini di contaminazione, fermo restando la dimostrazione oggettiva di accidentalità o inevitabilità tecnica del fatto.
Segue poi, in caso di non conformità, la descrizione delle misure da adottare da parte dell’Organismo di certificazione verso gli operatori. Queste da perfezionare nell’applicazione operative mediante un catalogo comune da predisporre da parte del Ministero. Le misure sono al momento definite come di seguito elencate:

  1. a) presentazione di un piano d’azione per la correzione della non conformità;
  2. b) migliorare l’attuazione delle misure precauzionali e dei controlli a garanzia della conformità;
  3. c) soppressione dei riferimenti alla produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicità dell’intero lotto o ciclo di produzione interessato, colture o animali interessati;
  4. d) ritorno in conversione;
  5. e) divieto di commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica per un determinato periodo;
  6. f) limite dell’ambito di applicazione del certificato;
  7. g) sospensione del certificato;
  8. h) ritiro del certificato;
  9. i) obbligo ad informare i clienti.

Da ultimo si conferma la necessità da parte dell’Organismo di certificazione di effettuare le ispezioni almeno una volta l’anno e nel periodo più funzionale al controllo, sulla base del criterio dell’analisi del rischio di non conformità da parte dell’operatore.

Controperizia e controversia
Altro aspetto di interesse è rappresentato dall’innovativo, nel contesto in esame, istituto della controperizia e controversia. In particolare, nel caso di presenza di sostanze non ammesse, rilevata a seguito di prove analitiche, l’operatore ha diritto a far effettuare una controperizia, a proprie spese, sui risultati del controllo di laboratorio. Da manifestare entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione dell’esito sfavorevole.
La controperizia consiste in:
– un esame documentale delle registrazioni inerenti alle attività condotte dal momento del campionamento e sino all’emissione del rapporto di prova;
– esame svolto a cura di un perito di parte individuato dall’operatore ed iscritto in un albo professionale.
In sede di controperizia, è possibile far eseguire una nuova analisi presso un laboratorio accreditato e di parte sull’aliquota ricevuta in fase di campionamento. La richiesta della controperizia non pregiudica le indagini e i provvedimenti, anche cautelari, che l’organismo di controllo è obbligato ad adottare.
Agendo in controperizia, è possibile contestare il risultato del controllo di laboratorio e chiedere all’organismo di controllo la ripetizione delle analisi ad un diverso laboratorio ufficiale indicato dall’operatore (c.d. controversia). Il tutto in modo tale da assicurare conformità a quanto previsto dall’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.
La norma va letta e intese tenendo presente anche il decreto legislativo n. 27/2023 che (art. 8) ha introdotto, in sedicente attuazione del citato articolo 35, la procedura di controversia utilizzabile in accertamento di illeciti sanitari, accertati per mezzo di analisi.

Obblighi e sanzioni degli operatori
Il decreto si sofferma su questi aspetti in maniera puntuale. In particolare sugli obblighi è adottato, in coerenza con il nuovo dettato unionale, un approccio sistemico basato sulla gestione delle criticità piuttosto che sulla mera applicazione puntuale di regole di dettaglio. Nella componente sanzionatoria si nota invece una certa puntualità circa diverse casistiche che fino ad oggi non avevano trovato perimetro.
Quindi, circa i requisiti da ottemperare da parte degli operatori, il decreto enumera i seguenti:

  1. assoggettamento ad un unico organismo di controllo, indipendentemente dall’ubicazione sul territorio delle unità di produzione e dal numero o dal tipo di attività da sottoporre al sistema di controllo;
  2. fornire una dichiarazione in conformità all’articolo 39, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (UE) 2018/848, al momento dell’ingresso nel sistema di controllo e comunque antecedentemente alla prima verifica di conformità. La dichiarazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:
  3. a) le misure preventive, precauzionali e di autocontrollo;
  4. b) la descrizione della procedura di gestione dei casi di sospetto di non conformità compresa la tempistica delle comunicazioni con l’organismo di controllo;
  5. c) il sistema di registrazione e di tracciabilità dei prodotti;
  6. d) le attività affidate a terzi;
  7. e) le rese medie e le produzioni annuali previste.
  8. il sospetto di non conformità dovuto alla presenza di una sostanza non ammessa, può essere escluso solo nel caso in cui si possa escludere la presenza.
  9. conservare le registrazioni e la documentazione per un periodo di almeno dieci anni (o cinque dalla data di uscita dal sistema).
  10. fornire assistenza e collaborazione durante la verifica di conformità, consentendo l’accesso:
  11. a) agli appezzamenti, alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali e agli altri luoghi di produzione;
  12. b) ai sistemi informatici;
  13. c) agli animali e alle merci dell’azienda;
  14. d) ai documenti e alle altre informazioni pertinenti.
  15. verificare l’autenticità dei certificati dei fornitori (e la coerenza con le forniture qualificate) attraverso le banche dati ufficiali messe a disposizione.
  16. comunicare all’organismo di controllo l’esito dei controlli svolti dalle autorità competenti, in caso di contestazioni di irregolarità, entro cinque giorni lavorativi dalla contestazione stessa;
  17. nel caso di importatore o primo destinatario utilizzano il sistema TRACES per la gestione di propria competenza del certificato di ispezione;
  18. in caso di ritiro del certificato, per causa diversa dalla morosità, l’operatore non può procedere con una nuova notifica prima che siano trascorsi due anni dalla data dell’esclusione.

Per quanto attiene le sanzioni il sistema appare più articolato di quanto previsto dalla normativa previgente. Si introduce inoltre un parametro di proporzionalità che in qualche modo tenta di sopperire a tale criterio, in maniera apprezzabile, seppur non ancora a pieno titolo. Infatti le sanzioni restano comunque elevate se rapportate a piccole realtà operative che possono comunque incorrere nella casistica sanzionatoria. Sono previste le seguenti aree di illecito (articoli 23, 24, 25):

  • Uso indebito o non corretto di indicazioni o riferimenti al metodo di produzione biologico;
  • Non conforme designazione e presentazione dei prodotti biologici;
  • Ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie a carico di operatori.

Uso indebito o non corretto di indicazioni o riferimenti al metodo di produzione biologico
I casi previsti son i seguenti:

  1. chiunque utilizza, senza essere assoggettato al sistema di controllo, nella comunicazione commerciale a vario titolo indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni del Regolamento, è sottoposto alla sanzione fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 100.000 euro.
  2. chiunque commercializza prodotti biologici senza essere assoggettato al sistema di controllo. In particolare si avvale delle esenzioni previste dall’articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento, senza averne diritto. E’ quindi soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 3.000 euro, né superiore a 100.000 euro. Si ricorda che gli operatori che, pur vendendo prodotti biologici, sono esonerati dall’assoggettamento al sistema di controllo, devono avere le seguenti condizioni:

– operare solo nella fase di vendita al consumatore o all’utilizzatore finale di prodotti biologici preimballati,
– non essere il produttore, né il preparatore e immagazzinarli in connessione col punto vednita (non li producono, non li preparino o non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita),
– non importare i suddetti preimballi da un paese terzo (non li importino da un paese terzo),
– non appaltino tali attività (caratterizzanti e pertinenti la gestione del preimballo bio) a terzi.

  1. chiunque fa un utilizzo improprio del marchio biologico italiano di cui all’articolo 6 della legge 9 marzo 2022, n. 23, tale da indurre in errore il consumatore sull’origine italiana della materia prima del prodotto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 4 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 4.000 euro, né superiore a 100.000 euro. L’aspetto è però in attesa di definizione normativa, vieppiù necessaria atteso il delicato rapporto tra questa nuova disposizione sanzionatoria e le sanzioni, ad esempio, del decreto legislativo n. 231/2017 (sanzioni in tema etichettatura e comunicazione dei prodotti alimentari).

Non conforme designazione e presentazione dei prodotti biologici
La casistica prevede:

  1. utilizzo non conforme dei termini relativi alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione. Prevista la sanzione amministrativa da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro;
  2. utilizzo non conforme del logo di produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità e nella presentazione di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione. Prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro;
  3. etichettatura e pubblicità come biologici i prodotti ottenuti nel periodo di conversione. Prevista la sanzione amministrativa da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 6.000 euro;
  4. utilizzo di termini riferiti alla produzione biologica per alimenti e mangimi trasformati in maniera difforme da quanto disposto dall’articolo 30, paragrafi 5 e 6, del Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro;
  5. prodotti riportanti termini riferiti alla produzione biologica, inclusi i prodotti etichettati come in conversione, senza inserire in etichetta il numero di codice dell’organismo di controllo al quale è assoggettato l’operatore che ha effettuato l’ultima operazione di produzione o preparazione. Prevista la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 3.000 euro;
  6. alimenti preimballati che non riportano sull’imballaggio il logo di produzione biologica secondo i modelli conformi. Prevista la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 3.000 euro;
  7. mancata indicazione in etichetta, nello stesso campo visivo del logo di produzione biologica, il luogo di coltivazione delle materie prime che compongono il prodotto nelle forme di cui all’articolo 32 del Regolamento. Prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 6.000 euro.

Ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie a carico di operatori
Alle precedenti sanzioni, legate all’aspetto comunicativo, si aggiungono le seguenti, correlate ad aspetti più connessi al sistema qualità e corretta comunicazione tra operatori. I casi previsti sono:

  1. l’operatore che non provvede a mettere in atto, nei tempi previsti dalla vigente normativa dell’Unione europea e nazionale, le necessarie procedure per il ritiro della merce a seguito della soppressione dei termini riferiti al metodo di produzione biologico, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 6.000 euro, né superiore a 100.000 euro;
  2. l’operatore non più inserito nel sistema di controllo, a seguito di esclusione o di recesso volontario, che non provvede ad informare la clientela è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 4 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 3.000 euro, né superiore a 100.000 euro;
  3. il gestore del sistema dei controlli interni che omette di conservare i documenti e le registrazioni previsti dall’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279, od omette e ritarda la comunicazione delle informazioni previste dall’articolo 6 del medesimo regolamento di esecuzione, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato globale realizzato dall’operatore a favore del quale è disposto il sistema dei controlli nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 3.000 euro, né superiore a 100.000 euro.
  4. l’operatore che non adotta un idoneo sistema di tracciabilità e di registrazioni per comprovare la conformità al Regolamento è soggetto a una sanzione amministrativa fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 6.000 euro, né superiore a 100.000 euro;
  5. l’operatore che utilizza sostanze non ammesse nella produzione biologica è soggetto a una sanzione amministrativa fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 6.000 euro, né superiore a 100.000 euro.
  6. l’operatore che contravviene o non adempie agli obblighi e agli impegni previsti dall’articolo 39 del Regolamento è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 2 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 2.000 euro, né superiore a 100.000 euro.
  7. l’operatore che, senza averne diritto, si avvale delle esenzioni previste dall’articolo 35, paragrafo 8, del Regolamento, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 3.000 euro, né superiore a 100.000 euro. In questa casistica rientrano gli operatori di dimensioni economiche tali che, pur essendo obbligati a notificare l’attività, possono essere esonerati dall’obbligo del possesso del certificato. L’esonero è però in attesa di adozione da parte dell’Italia;
  8. l’operatore che non consente o impedisce le verifiche dell’organismo di controllo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro;

Requisiti degli organismi di controllo
Quest’ultimo aspetto si ritiene sia degno di attenzione. In particolare per alcune specificità di approccio per quanto attiene il tema delle incompatibilità. Fermo restando l’impianto di garanzia già adottato nella normativa precedente, appaiono in quest’area alcuni elementi innovativi che potenzialmente possono dare luogo ad alcune perplessità presso i professionisti interessati. In particolare nell’allegato I lettera A, punto 8, dove, nello specifico sono trattate le tematiche inerenti i requisiti di idoneità morale, di indipendenza, di imparzialità e assenza di conflitto di interessi, è riportato quanto segue: gli organismi di controllo, gli amministratori, i soci, il personale che svolge compiti di valutazione e riesame e i componenti degli organi collegiali, non svolgono attività di formazione agli operatori biologici o ai loro consulenti. L’organismo di controllo non impiega né si avvale di personale che svolge attività di formazione o consulenza senza le opportune verifiche.
Appare evidente come una attività di formazione che non è indirizzata all’operatore assoggettato ma ad un consulente dello stesso, diventa un ambito di complessa definizione ed estrema delicatezza se correlata al punto 15 della medesima area, dove è previsto che il possesso dei requisiti è dimostrato anche attraverso dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Di fatto l’incertezza della rispondenza al requisito, non avendo nell’ordinarietà delle attività formative, la ragionevole possibilità operativa e tantomeno la certezza, di ottemperare la prescrizione, può portare solo a due soluzioni:

  • L’abbandono delle attività formative da parte degli addetti ai controlli, con perdita di un potenziale trasferimento di competenze;
  • L’abbandono delle attività di verifica da parte dei tecnici controllori più esperti, a favore di quelle di formazione, con una perdita ancora maggiore di competenze e professionalità nel settore dei controlli.

Il punto appare come una inibizione di attività formative, verso fornitori di servizi, finalizzate a migliorare il servizio stesso, a diretto vantaggio e tutela degli operatori. L’attività non sembra generare potenziali conflitti di interesse anche qualora basata su relazioni di tipo economico ma la cui applicazione può determinare un forte impoverimento di competenze del settore.

A quanto sopra si aggiungono, tra gli altri ed inoltre, i seguenti e più ragionevoli, requisiti del personale dell’organismo di controllo ad ulteriore garanzia di imparzialità e assenza di conflitto di interessi:

  1. Il personale dipendente e i collaboratori esterni non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di altra situazione di incompatibilità con l’operatore assoggettato al controllo, anche ai sensi dell’articolo 51 del Codice di procedura civile, ovvero trovarsi in situazioni che compromettano l’indipendenza del lavoro;
  2. Gli organismi di controllo devono garantire che il personale addetto al controllo non fornisca beni o servizi agli operatori controllati;
  3. Salvo le deroghe previste da specifiche disposizioni di legge, il personale dipendente ed esterno mantiene riservate tutte le informazioni ottenute o prodotte durante lo svolgimento delle attività di controllo e certificazione;
  4. Il personale dipendente o esterno dell’organismo di controllo che svolge compiti di valutazione e di riesame non può avere rapporti professionali, economici o di consulenza con gli operatori assoggettati al controllo dell’organismo di controllo medesimo, né direttamente, né per mezzo di studi professionali, Centri di assistenza agricola o associazioni di cui è socio o associato o collaboratore.
  5. L’organismo di controllo tiene distinti i ruoli di valutazione da quelli di riesame e di decisione.
  6. Gli organismi di controllo adottano opportune misure per evitare situazioni di familiarità e/o contiguità tra il personale con compiti di valutazione e riesame e gli operatori e i consulenti degli operatori che possono compromettere la terzietà del loro operato, prevedono altresì adeguate regole di rotazione.

A tal fine, l’organismo di controllo applica una procedura di rotazione del personale addetto al controllo che tiene conto dei seguenti criteri:

  1. a) gli operatori non possono essere controllati dal medesimo ispettore per più di tre verifiche di conformità consecutive;
  2. b) lo stesso ispettore potrà riprendere l’attività di verifica di conformità a carico del medesimo operatore dopo almeno due anni di sospensione;
  3. c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) valgono anche nel caso in cui l’ispettore provenga da altro organismo di controllo;
  4. d) le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) valgono anche per le attività di campionamento o affiancamento.

.           Il personale con compiti di valutazione e riesame non può svolgere per l’organismo di controllo attività finalizzata all’individuazione o acquisizione di nuovi clienti, neppure a titolo occasionale.

 

Donato Ferrucci (Torino 1964), Docente sistemi qualità e certificazione dei prodotti alimentari ITS Agroalimentare Roma/Viterbo. Agronomo, pubblicista, e Master in Diritto Alimentare. Responsabile Bioagricert srl per l’area Lazio/Abruzzo/Umbria/Marche. Per info: Google “Donato Ferrucci Agronomo”.

Daniele Pisanello è avvocato consulente in Diritto Alimentare, fondatore e managing Partner di Lex Alimentaria Studio Legale Associato (Pisa e Firenze); Regulatory Expert per primaria società di consulenza regolatoria statunitense.