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La certificazione del metodo biologico: la zootecnia

di Donato Ferrucci e Antonio Marcone

bovini pascolo montagna zootecniaAzienda biologica – Vallinfreda (RM)

Introduzione

La zootecnia biologica è delineata, per gli aspetti normativi e i conseguenti requisiti applicabili, dai Regg. (CE) 834/2007 e 889/2008. Il sistema di certificazione con metodo biologico, rispetto alla zootecnia, ha come campo di applicazione generale i prodotti agricoli vivi (art. 1, comma 2, del Reg. 834/2007) e, nello specifico, riguarda: bovini, equidi, suini, ovini, caprini, alcune specie avicole (allegato III Reg. (CE) 889/2008) e le api (Art. 7, Reg. 889/2008). Di recente il campo di applicazione è stato esteso, a livello nazionale, anche all’allevamento cunicolo (nota MiPAAF 5640 del 10/12/2012), alla elicicoltura (nota MiPAAF 39857 del 29/05/2015), ed all’allevamento degli struzzi (nota MiPAAF 7758 del 02/04/2012). Il procedimento prevede l’approvazione delle rispettive norme di produzione da parte del MiPAAF e successiva pubblicazione sui siti istituzionali.
La zootecnia biologica complementa la produzione vegetale condotta con tale metodo. Infatti, un’azienda biologica “ideale”, basata sulla sostenibilità e sull’utilizzo di risorse rinnovabili e native, non può prescindere dalla presenza di animali. Questi, in qualità di collaboratori sistemici, hanno la capacità di utilizzare risorse altrimenti poco interessanti dal punto di vista mercantile (es. leguminose foraggere), in cambio di fertilizzanti naturali oltre che di produzioni di elevato pregio nutrizionale.
Il legislatore ha definito gli obiettivi della zootecnia biologica nei considerando e nell’art. 3 del Reg. (CE) 834/2007. Il primario è quello del benessere animale, sia in termini di salute che etologici. Ulteriori criteri sono indicati nei principi di base dell’agricoltura biologica, ed associano il benessere animale alla tutela della loro salute, alla scelta di razze adatte alle condizioni locali ed infine al “fattore terra” (artt. 4 e 5). L’ultimo requisito si traduce in un sistema produttivo basato da una parte sulla presenza di terreno destinato al pascolamento degli animali; dall’altra in un numero massimo di animali per unità di superficie aziendale. Il benessere è inoltre ricercato mediante le cure, le superfici di ricovero, l’alimentazione e le condizioni di vita degli animali allevati.
Nel seguito sarà esposta una panoramica generale sui dettami della zootecnia condotta con metodo biologico, con un piccolo approfondimento sui bovini e suini. Saranno invece oggetto di successive trattazioni l’allevamento degli avicoli ed i requisiti specifici per i periodi di conversione applicati alle diverse tipologie di animali.

Superfici aziendali e densità del bestiame

La produzione animale con metodo biologico prevede, in linea di principio, uno stretto legame con la terra. Ne deriva che la produzione animale «senza terra» (solo con strutture destinate all’allevamento) è vietata (art. 16.1, Reg. (CE) 889/2008). La densità degli animali è correlata alla produzione di deiezioni – potenzialmente inquinanti – degli animali presenti nell’allevamento. Pertanto, il numero massimo ammesso è riferito alla unità di superficie e calcolato in modo tale che la quantità totale di effluenti di allevamento presenti nell’azienda non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata.
Per determinare la densità di animali appropriata, nonché il quantitativo massimo di letame che può essere utilizzato, si fa riferimento all‘allegato IV del regolamento (art. 16.1, Reg. (CE) 889/2008).

Origine degli animali

Sono da preferire razze autoctone, per la cui scelta si deve tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie.
Gli animali introdotti in un allevamento, qualora non già presenti al momento dell’inserimento a sistema dell’azienda, devono essere biologici. Tuttavia, in determinate circostanze, dato il capitale genetico limitato, è prevista la possibilità di introdurre in un’azienda, a fini riproduttivi (e non produttivi), un numero ristretto e, con particolari caratteristiche, di animali non biologici (art. 9.1, Reg. (CE) 889/2008). Ne deriva che potranno essere introdotti anche animali non biologici, da destinare solo alla produzione/riproduzione, ma non commercializzabili come biologici.
Nello specifico, qualora non siano disponibili capi biologici in numero sufficiente, si possono distinguere i seguenti casi per l’introduzione di animali non biologici.

A) Prima costituzione di un allevamento (art. 9.2, (CE) 889/2008).
Possono essere introdotti in un’azienda biologica animali allevati in modo non biologico alle seguenti restrizioni:
1) bufali, i vitelli e i puledri,destinati alla riproduzione, con meno di sei mesi;
2) agnelli e i capretti, destinati alla riproduzione, con meno di 60 giorni;
3) suinetti, destinati alla riproduzione, con un peso inferiore a 35 kg;
4) conigli, destinati alla riproduzione, con meno di 10 settimane di età;
5) pollastrelle destinate alla produzione di uova con massimo 18 settimane di età (1);
6) pollame destinato alla produzione di carne con meno di tre giorni di età.

B) Rinnovo o la ricostituzione del patrimonio zootecnico (artt. 9 e 47, (CE) 889/2008), nei seguenti casi:
1) elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose;
2) pollastrelle destinate alla produzione di uova (1) ed il pollame destinato alla produzione di carne con meno di tre giorni di età.

C) Completare l’incremento naturale e garantire il rinnovo del patrimonio zootecnico (art. 9.3, (CE) 889/2008). Possono essere introdotti annualmente, come quota di rimonta esterna: mammiferi adulti maschi (riproduttori); mammiferi femmine nullipare (fattrici).
Per le femmine sono previste le seguenti restrizioni annuali:
1) massimo il 10 % del patrimonio di equini o di bovini adulti;
2) massimo il 20 % del patrimonio di suini, ovini e caprini adulti.

Qualora un’unità di produzione sia costituita da meno di dieci equini o bovini, o da meno di cinque suini, ovini o caprini, il rinnovo di cui sopra è limitato al massimo a un animale all’anno. Le percentuali prima indicate possono essere portate al 40%, previa autorizzazione dell’Autorità Competente e nei seguenti casi speciali:
– estensione significativa dell’azienda;
– cambiamento di razza;
– avviamento di un nuovo indirizzo produttivo;
– razze minacciate di abbandono conformemente all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione (gli animali appartenenti a tali razze non devono necessariamente essere nullipari).

Alimentazione

Nella visione della zootecnia biologica l’alimentazione è interpretata come funzionale all’ottenimento di una produzione di qualità nel rispetto delle esigenze fisiologiche degli animali. Il bestiame deve essere alimentato con foraggi e mangimi biologici e provenienti, di preferenza, dalla stessa azienda. Per poter sopperire alle esigenze nutrizionali di base degli animali, è però concesso ricorrere ad alcuni minerali, oligoelementi e vitamine, impiegati in condizioni ben precise (art. 14 e 22, Reg. (CE) 889/2008 – Reg. (CE) 505/2012 ).
E’ importante sottolineare come nella zootecnia biologica è vietato tenere gli animali in condizioni, o sottoporli ad un regime alimentare, che possano indurre anemia. Le pratiche di ingrasso devono essere reversibili a qualsiasi stadio dell’allevamento. È inoltre vietata l’alimentazione forzata.
Tutti i giovani mammiferi devono essere nutriti con latte materno, di preferenza rispetto al latte naturale, per un periodo minimo di 3 mesi per i bovini e gli equidi, 45 giorni per ovini e caprini e 40 giorni per i suini. E’ vietato l’utilizzo di latte ricostituito e/o arricchito (art. 20, Reg. (CE) 889/2008).
Entrando nello specifico del sistema alimentare previsto per gli animali allevati con metodo biologico, si ha che almeno il 60 % della materia secca di cui è composta la razione giornaliera degli erbivori deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Questi ultimi, è previsto inoltre, che siano aggiunti alla razione giornaliera di suini e pollame. Mentre, per gli animali da latte, è consentita una riduzione al 50 % per un periodo massimo di 3 mesi all’inizio della lattazione (art. 20, Reg. (CE) 889/2008).
Per gli erbivori, almeno il 60 % degli alimenti deve provenire dall’azienda o, qualora non sia possibile, dovrà essere ottenuto in cooperazione con altre aziende biologiche, principalmente situate nella stessa regione.
Nel caso di suini o pollame, la predetta quota è ridotta al 20 % e, qualora ciò non sia possibile, potranno essere utilizzati alimenti ottenuti nella stessa Regione in cooperazione con altre aziende agricole biologiche od operatori del settore dei mangimi che applicano il metodo di produzione biologico (art. 19, Reg. (CE) 889/2008 – Reg. (CE) 505/2012 )

Il pascolo

Per gli erbivori, i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo (art. 17, Reg. (CE) 889/2008).
Gli animali allevati con il metodo biologico possono anche utilizzare un’area comune di pascolo, intesa come area a cui hanno accesso anche animali convenzionali, purché:

  • l’area non sia stata trattata con prodotti non autorizzati nel biologico da almeno tre anni;
  • qualsiasi animale convenzionale provenga da un sistema agricolo di tipo “estensivo” (2);
  • i prodotti ottenuti da animali allevati secondo il metodo biologico, nel periodo di utilizzo delle aree di pascolo comuni, non potranno essere considerati biologici, a meno che si dimostri la separazione netta tra le due tipologie di animali (art. 17.2, (CE) 889/2008).

Di contro, gli animali convenzionali possono utilizzare pascoli biologici per un periodo limitato di tempo durante l’anno, a condizione che essi provengano da sistemi agricoli “estensivi”, e che gli animali allevati secondo il metodo biologico non siano presenti simultaneamente nello stesso pascolo (art. 17.3, Reg. (CE) 889/2008).
Le Regioni e le Province Autonome sono le autorità competenti a stabilire, qualora occorra, se l’area di pascolo pubblica o privata, di interesse per l’allevamenti biologico, sia da considerarsi “area di pascolo comune”.

Profilassi

La prevenzione è considerata elemento fondamentale per la gestione delle patologie. Fondata su garanzie di benessere, una alimentazione bilanciata ed il rispetto dell’etologia, prevede anche l’attenzione agli aspetti inerenti l’igiene dei locali. I fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati per evitare contaminazioni crociate e proliferazione di organismi patogeni. Le deiezioni ed i resti degli alimenti devono essere rimossi con adeguata frequenza, al fine di limitare gli odori ed evitare di attirare insetti o roditori.
Per quanto attiene igiene, pulizia e disinfestazione, è previsto che possano essere utilizzati nei fabbricati e negli altri impianti dove viene tenuto il bestiame, i rodenticidi (da utilizzare solo nelle trappole) e solo i prodotti elencati nell’allegato V del Reg. (CE) 889/2008. Nel medesimo allegato sono anche specificati i prodotti ammessi per la pulizia e disinfezione degli edifici, impianti zootecnici e utensili. Sempre al fine di dare massima opportunità in termini di profilassi, è consentita l’utilizzazione di medicinali veterinari ad azione immunologica (art. 23.4, Reg. (CE) 889/2008).

Cure veterinarie

La zootecnia biologica vieta l’uso di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi (art. 23.1, Reg. (CE) 889/2008). Sono da preferire i preparati fitoterapici, omeopatici, gli oligoelementi oltre che i prodotti elencati all’allegato III e all’allegato IV, parte 3, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura (art. 24, Reg. (CE) 889/2008 – Reg. (CE) 505/2012 ).
Lo stesso articolo dispone però che, qualora l’applicazione delle misure preventive e dei preparati non sia efficace, e la cura sia essenziale per evitare sofferenze o disagi all’animale, possono essere utilizzati medicinali veterinari allopatici sotto la responsabilità del Veterinario. In tal caso deve essere assicurato l’isolamento degli animali trattati dal resto della mandria.
Inoltre, ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di tre cicli di trattamenti con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici in 12 mesi (o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi derivati non possono essere venduti come prodotti biologici e gli animali devono essere sottoposti ai periodi di conversione previsti per la specie.
Il tempo di sospensione tra l’ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatici e la produzione di alimenti ottenuti con metodi biologici deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito per legge o, qualora tale tempo non sia precisato, deve essere di 48 ore.
Infine, è vietato l’impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici o altri stimolanti artificiali della crescita) oltre che l’utilizzo di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o ad altri scopi, come ad esempio l’induzione degli estri o l’inibizione del metabolismo (art. 23, Reg. (CE) 889/2008).

Metodi di gestione e stabulazione

L’allevamento condotto con metodo biologico vuole anche garantire il rispetto delle esigenze comportamentali specifiche degli animali. Pertanto, per tutte le specie, i locali di stabulazione dovranno rispondere alle necessità degli animali in termini di aerazione, luce, spazio e benessere. Inoltre è necessario consentire a ciascun animale un’ampia libertà di movimento per sviluppare il comportamento sociale naturale.
Diventa quindi importante il fattore densità di individui negli edifici. La norma prevede di assicurare il conforto e il benessere degli animali, oltre che di tener conto delle esigenze peculiari della specie in funzione della razza e dell’età degli animali, offrendo loro una superficie sufficiente per:

  • stare in piedi liberamente,
  • sdraiarsi,
  • girarsi,
  • pulirsi,
  • assumere posizioni e muoversi con naturalezza.

Poiché l’allevamento biologico è un’attività legata alla terra, è opportuno che gli animali abbiano accesso, ogniqualvolta sia possibile, a spazi all’aria aperta o a pascoli.
La riproduzione deve avvenire con metodi naturali, non potrà quindi essere indotta da trattamenti con ormoni o sostanze simili, a meno che non si tratti di una terapia veterinaria per singoli animali. Si ammette l’inseminazione artificiale ma non sono consentite altre forme di riproduzione artificiali, quali la clonazione e il trasferimento di embrioni.
Per quanto riguarda il trasporto degli animali, deve avere una durata il più possibile limitata e le operazioni di carico e scarico degli animali devono svolgersi senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica. È inoltre vietato l’uso di calmanti allopatici prima o nel corso del trasporto.
Infine, la norma, seppur in maniera generica entra nel merito degli aspetti inerenti le competenze del personale coinvolto. Infatti, è previsto che le persone addette alla cura degli animali debbano possedere le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere animale (art. 14, Reg. (CE) 834/2007). Requisito che si ritiene soddisfatto anche in base all’esperienza maturata dal personale e che può essere specificata nel documento di dichiarazione gestionale previsto dall’art. 63 del Reg. (CE) 889/2008.

Edifici zootecnici

Anche gli edifici, in quanto strutture di ricovero degli animali, sono oggetto di requisiti normativi. Viene dettagliato il dimensionamento e le caratteristiche. Innanzitutto è disposto, dichiarando di fatto conforme l’allevamento brado, che non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione nelle zone aventi condizioni climatiche che consentono agli animali di vivere all’aperto.
Nel caso però di presenza di edifici si dovrà prevedere condizioni di riscaldamento e aerazione che garantiscano: circolazione dell’aria, livelli di polvere, temperatura, umidità dell’aria e concentrazione di gas tali da essere entro limiti non nocivi per gli animali. Inoltre gli edifici devono consentire un’abbondante aerazione e illuminazione naturale (art. 10, Reg. (CE) 889/2008).
Le superfici minime degli edifici e degli spazi liberi all’aperto e le altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali sono fissate nell’allegato I del Reg.(CE) 889/2008. In sostanza è previsto che il sistema gestionale dell’allevamento per quanto attiene le condizioni di ricovero e stabulazione sia basato su spazi coperti, spazi scoperti (connessi ai precedenti, tipo parchetti e/o paddock esterni recintati) e aree di pascolo. I primi sono destinati al ricovero, i secondi alla possibilità di movimentazione di base, gli ultimi alla movimentazione più importante ed all’alimentazione.
Gli spazi all’aperto possono essere parzialmente coperti. Durante il periodo di pascolo degli erbivori e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali la libertà di movimento, si può derogare all’obbligo di prevedere spazi all’aperto. E’ poi fatto divieto di tenere gli animali legati o in isolamento, salvo singoli capi per un periodo limitato e nei limiti giustificati da motivi veterinari, di sicurezza o di benessere animale (art. 14, Reg. (CE) 889/2008).

Mutilazioni (art. 18, Reg. (CE) 889/2008)

Le mutilazioni, che provocano negli animali stati di stress, danno, malessere o sofferenza sono vietate. Tuttavia, alcune operazioni specifiche, come:

  • l’applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini;
  • la recisione della coda o dei denti;
  • la spuntatura del becco;
  • la decornazione;

possono essere autorizzate dall’Autorità Competente per determinati tipi di produzione o per motivi di sicurezza degli animali o degli esseri umani. La sofferenza degli animali va ridotta al minimo applicando un’anestesia e/o analgesia sufficiente ed effettuando le operazioni all’età più opportuna ad opera di personale qualificato. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione solo previa anestesia e/o analgesia.

Stabulazione bovini e suini (art. 11, Reg. (CE) 889/2008)

In linea generale i locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli. Almeno metà della superficie interna deve essere costituita da materiale solido, non composto quindi da assicelle o graticciato.
I locali di stabulazione devono inoltre prevedere una zona confortevole, pulita e asciutta per il sonno ed il riposo degli animali, sufficientemente ampia e costruita con materiale solido non grigliato. In questa deve essere presente una lettiera mantenuta asciutta e costituita da paglia o da materiali naturali adatti allo scopo. La lettiera può essere depurata e arricchita solo con prodotti previsti dall’allegato I del Reg. (CE) 889/2008.
Altri requisiti previsti dalla norma sono:

  • il divieto di allevare vitelli in recinti individuali dopo una settimana di età;
  • i tori di più di un anno devono avere accesso a pascoli o a spazi all’aperto;
  • per i bovini adulti da carne, la fase finale di ingrasso, può anche avvenire in stalla, purché il periodo non superi un quinto della loro vita e sia comunque limitato ad un massimo di tre mesi (art. 46, (CE) 889/2008). In tal caso, lo stazionamento in stalla durante l’ingrasso dovrà comunque rispondere ai requisiti sulle condizioni di stabulazione (dettagliati nel paragrafo sulle strutture) e gli animali non potranno essere né isolati né tantomeno legati.

Mentre per i suini si ha che:

  • le scrofe devono essere in gruppi, salvo nelle ultime fasi della gestazione e durante l’allattamento;
  • i suinetti non possono essere tenuti in gabbia;
  • gli spazi riservati al movimento devono permettere le deiezioni e consentire ai suini di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi substrati.

1) Nota sulle pollastrelle introdotte in allevamento biologico: In estrema sintesi nella procedura di inserimento sono coinvolte 3 figure: il produttore di uova, l’organismo di controllo ed il produttore di pollastrelle (di 18 settimane di età). Quest’ultima figura è un elemento intermedio del controllo che, per svolgere la propria attività, deve essere notificato direttamente al MiPAAF e alla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente.

Il produttore di uova biologiche che intende acquistare pollastrelle con metodi non biologici a 18 settimane deve presentare istanza di deroga con l’invio di una comunicazione almeno 60 giorni prima dell’introduzione.
Il produttore di pollastrelle allevate con metodi non biologici, ma destinate ad allevamenti bio, deve comunicare tale attività al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e alla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente, entro 10 giorni dall’inizio del ciclo di allevamento.
Alle pollastrelle vengono applicate le disposizioni delle cure veterinarie e profilassi e di alimentazione previste dal Reg CE 834/07 e 889/08 a partire dal terzo giorno di vita.
L’Organismo di Controllo in sede di verifica, rileva la comunicazione di deroga da parte del produttore all’autorità competente e verifica la conformità dell’approvvigionamento attraverso gli elementi riportati nei documenti di transazione commerciale (fatture e documenti di trasporto).

2) Nota sui sistemi di allevamento di tipo “estensivo”:
Definiti come sistema agricolo equivalente a quelli descritti all’articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1257/1999

 

Bibliografia

Riferimenti Bibliografici e normativi:
– Regolamento (CE) n. 834/2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
– Regolamento CE n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli

Allegati

Allegato III Reg. (CE) 889/2008

Superfici minime coperte e scoperte ed altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali

Bovini, equidi, ovini, caprini e suini

tabella zootecnia suini bovini

Allegato IV Reg. (CE) 889/2008

Numero massimo di animali per ettaro

animali ettaro numero massimo

Allegato VII Reg. (CE) 889/2008

Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti adibiti alle produzioni animali:
— Saponi a base di sodio e di potassio
— Acqua e vapore
— Latte di calce
— Calce
— Calce viva
— Ipoclorito di sodio (ad es. candeggina)
— Soda caustica
— Potassa caustica
— Acqua ossigenata
— Essenze naturali di vegetali
— Acido citrico, peracetico, formico, lattico, ossalico e acetico
— Alcole
— Acido nitrico (attrezzatura per il latte)
— Acido fosforico (attrezzatura per il latte)
— Formaldeide
— Prodotti per la pulizia e la disinfezione delle mammelle e attrezzature per la mungitura
— Carbonato di sodio

 

Donato Ferrucci, Dottore agronomo libero professionista, riveste attualmente l’incarico di Responsabile di Bioagricert Lazio e di Cultore della materia presso la cattedra di Gestione e Comunicazione d’Impresa” – Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università degli Studi della Tuscia. E-mail: donatoferrucci@alice.it

Antonio Marcone, laureato in Scienze delle Produzioni Animali, è Responsabile Produzioni Animali di Bioagricert srl. E-mail: antonio.marcone@bioagricert.org

 

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Marcello Volanti – Edizioni L’Informatore Agrario

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