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La certificazione dei prodotti biologici

di Donato Ferrucci

Introduzione

Il metodo biologico è una certificazione di prodotto regolamentata e rientra nella categoria dei segni di qualità legale a valenza ambientale. Fondata sulla base di atti legislativi e garantita dalla vigilanza delle istituzioni, il fulcro normativo è rappresentato dai Regg. (CE) 834/2007 e 889/2008 che definiscono le regole del processo. La comunicazione del termine e del segno correlato, può essere effettuata solo se il prodotto ha rispettato le modalità di coltivazione, allevamento, manipolazione, trasformazione e commercializzazione, lungo tutto il processo produttivo fino al consumatore finale. E’ di fatto una certificazione di filiera con garanzia di sostenibilità ambientale, qualità del prodotto e, in virtù delle recenti disposizioni, origine delle materie prime.
Nell’adesione al sistema di certificazione l’azienda può trarre un sicuro vantaggio grazie alla notorietà del marchio e dei valori associati dal consumatore, promossi e garantiti dalle autorità pubbliche.

Classificazione

Quella dei prodotti biologici è una certificazione classificabile come:

  • regolamentata,
  • di parte terza,
  • di prodotto,
  • di filiera.

Analizziamo i diversi termini che la definiscono.

Regolamentata

Il prodotto “biologico” è definito a livello legislativo. Sia dal punto di vista operativo, attraverso la specifica delle tecniche produttive da adottare, che della comunicazione, per disciplina delle modalità di utilizzo del segno distintivo e del termine stesso.
Nel sistema relativo ai prodotti biologici l’azienda ha due gradi di libertà:

  • può scegliere se aderire o meno al sistema;
  • può scegliere l’Organismo di Certificazione.

I due aspetti citati sono le uniche componenti di “volontarietà” del sistema; una volta aderito, l’azienda risponde a regole cogenti. Ne consegue che le proprietà di seguito esposte sono definite per legge.

Di parte terza

La dichiarazione può essere resa solo da un Organismo accreditato ed autorizzato a svolgere attività di controllo e certificazione per lo specifico settore. L’autorizzazione è concessa dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, l’accreditamento da un ente garante, “Accredia” per l’Italia. Entrambi sono chiamati a monitorare e vigilare sulle attività degli organismi di certificazione, allo scopo di garantire il rispetto delle regole. L’Organismo deve essere estraneo al sistema produttivo aziendale ed avere caratteristiche di indipendenza, imparzialità e competenza, un “professionista della dichiarazione”. Le regole sono definite sia da standard specifici (ISO 17065:2012 e 17021:2006) che da norme legislative.

Di prodotto

E’ una certificazione che, anche se mediante validazione del processo, si riferisce però al prodotto realizzato. L’obiettivo primario di questo sistema produttivo è quello di garantire un approccio rispettoso dell’ambiente, tale è il fine chiaramente identificato nel regolamento ed il contenuto immateriale caratterizzante. Il prodotto è il risultato dell’approccio basato sulla sostenibilità ambientale. Inoltre, il fatto che questo sia privo di residui di fitofarmaci è solo una conseguenza coerente con il metodo. Per meglio chiarire, un prodotto non è biologico perché non ha residui ma perché è stato realizzato con un particolare metodo produttivo. L’assenza di residui è “solo” una conseguenza della valenza ambiental” del modello produttivo.

Di filiera

Tutte le fasi della produzione e della commercializzazione devono essere governate dal sistema di controllo. Ogni operatore coinvolto a livello di qualsiasi fase del processo (manipolazione, confezionamento, stoccaggio, ecc.) è disposto che sia oggetto di controllo da parte degli Organismi di certificazione. Pertanto, il sistema prevede che ogni operatore consegni al successivo, lungo la filiera, un prodotto qualificato come biologico. Questo lo prenderà in carico e si impegnerà a garantire il mantenimento del requisito ereditato. La conformità del prodotto si trasferisce mediante dichiarazioni documentali ed è verificata mediante attività di controllo in termini gestionali e analitici. Sono elementi tracciati la conformità al metodo e l’origine delle materie impiegate.

Il campo di applicazione

In base a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del Reg. 834/2007, il metodo si applica ai prodotti provenienti dall’agricoltura, nel senso più esteso del termine, e destinati al mercato. Include quindi prodotti agricoli di origine vegetale e animale (inclusa l’acquacoltura), trasformati o tal quale. Si applica anche ai lieviti se utilizzati come alimenti e ad alcune tipologie di “mezzi tecnici” agricoli: materiale di propagazione e mangimi. Quest’ultimo aspetto legato ala necessità di avere inputs coerenti con il sistema.
Ne risulta pertanto che ciò che ricade nel campo di applicazione si può avvalere del termine “biologico” in riferimento al regolamento comunitario 834/2007. Quest’ultimo aspetto è comunicato mediante l’apposizione del segno distintivo:

Marchio europeo del biologico

Il simbolo non sarà utilizzabile su prodotti non compresi nel campo di applicazione, quali ad esempio prodotti cosmetici, tessili, edili. Questi potranno usare il termine “biologico”, che però:

  • non potrà fare riferimento alle indicazioni Reg. 834/2007;
  • non potrà avvalersi del segno distintivo;
  • riferirà a degli standard condivisi e non a regole di natura legislativa;
  • sarà certificabile, ma solo come scelta volontaria. In effetti nessuna norma ne impone l’assoggettamento al sistema di certificazione;
  • dovrà rispettare i principi generali della certificazione di prodotto (requisiti oggettivi, misurabili e qualificanti).

Non è assolutamente corretto applicare in maniera pedissequa le modalità operative di gestione dei prodotti biologici che governano il settore agroalimentare a qualsiasi altra categoria di prodotti. Il regolamento 834/2007 resta comunque un punto di riferimento per l’applicazione della metodologia ma è da evitare ogni forma non ragionata o inconsapevole di traslazione.

Altro elemento di criticità è rappresentato da quali sono gli operatori tenuti ad assoggettarsi al controllo. Il regolamento 834/2007 all’art. 1, comma tre (campo di applicazione) ed all’art. 28 (adesione al sistema di controllo), di fatto impone l’onere del controllo a tutti gli operatori che in qualsiasi maniera gestiscono prodotti biologici. Partendo dalla produzione, attraverso la trasformazione, le lavorazioni per conto e/o a marchio di terzi, fino alla pura commercializzazione senza alcun contatto con il prodotto che è oggetto di transazione.
Rimangono esclusi dal campo di applicazione e quindi dal controllo:

  • gli operatori che effettuano vendita di prodotti preconfezionati destinati al consumatore finale senza alcun intervento di manipolazione e che li immagazzinano sono in connessione al punto vendita specifico. (DM 18354, art. 9 punto 2.4 e nota ministeriale 14017 del 20/06/2012);
  • le attività di ristorazione collettiva (Reg. 834/2007, art. 1.3)

Entrambe le casistiche possono però certificarsi volontariamente (non devono ma possono).

L’obbligatorietà del controllo è quindi estesa all’intero sistema produttivo e distributivo, lasciando pochissimi spazi liberi per la gestione dei prodotti e la comunicazione dei valori associati.

Conclusioni

La certificazione delle produzioni biologiche è un campo da gioco affascinante e complesso. Spesso banco di prova per vere e proprie sperimentazioni normative inerenti i prodotti alimentari. Ne sono esempio la rintracciabilità di filiera già introdotta con il precedente regolamento ma anche l’attuale rafforzamento del concetto di valutazione del rischio al fine di garantire la conformità dei prodotti. E’ un settore che merita la piena considerazione da parte dei tecnici e degli operatori, al fine di garantire il governo del sistema, la conoscenza delle regole, la serenità nell’applicazione del metodo.

Riferimenti Bibliografici e normativi:

– Regolamento (CE) n. 834/2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91

  • Regolamento CE n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli.

Donato Ferrucci, Dottore agronomo libero professionista, riveste attualmente l’incarico di Responsabile di Bioagricert Lazio e di Cultore della materia presso la cattedra di Gestione e Comunicazione d’Impresa” – Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università degli Studi della Tuscia. E-mail: donatoferrucci@alice.it

 

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