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Evoluzione storica normativa sicurezza luoghi di lavoro e principi sanciti dal Testo Unico sulla Sicurezza n. 81/2008

di Michele Piccioni

Introduzione

La necessità di provvedere alla tutela dei lavoratori è nata con la Rivoluzione Industriale del secolo XIX che ha determinato il fenomeno dell’emigrazione dalla campagne alle città un gran numero di lavoratori per lavorare nelle nuove fabbriche, fornendo manodopera a basso costo e scarsamente specializzata.
Con il tempo i lavoratori a causa dei turni massacranti di lavoro, alle condizioni insalubri del luoghi di lavoro e alla basa retribuzione percepita, iniziarono ad organizzarsi a livello sindacale, avanzando pretese di miglioramento delle loro condizioni lavorative sia in tema di sfruttamento che di sicurezza e di salubrità dei luoghi di lavoro.
Dopo aver preso contessa dei propri diritti, i lavoratori iniziarono numerose forme di protesta che spesso sfociavano in forma di protesta tali da compromettere l’ordine e la sicurezza pubblica.
A causa di ciò a partire dal 1800 nei vari paesi Europei iniziarono ad essere emanate norme nel campo della sicurezza e infortuni sul lavoro.
Allo stato attuale si possono individuare ben due momenti storici di emanazione di normative in tema di sicurezza sul lavoro:

1. Il primo periodo storico è rappresentato dalle norme emanate dagli anni 50 fino agli anni 80, nate allo scopo di conciliare le esigenze di cambiamento delle realtà politiche sociali ed industriali a seguito del dopo guerra con il bisogno sempre più esigente di una tutela di sicurezza nel mondo del lavoro:
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164.
D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320.
D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321.
Decreto Ministeriale 22 dicembre 1958.
Decreto Ministeriale 12 settembre 1959.
D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.
Legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
Legge 17 ottobre 1967, n. 977.
Decreto Ministeriale 2 settembre 1968.
Legge 1 marzo 1968, n. 186.
Statuto dei Lavoratori legge del 20.05.1970, n. 300.
D.P.R. 4 gennaio 1971, n. 36.
Legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026.
Legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Legge 18 ottobre 1977, n. 791.
Legge n. 833 del 1978 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.
Decreto Ministeriale 15 dicembre 1978.
D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886.
Decreto Ministeriale 4 marzo 1982.
Decreto Ministeriale 28 maggio 1985.
Decreto Ministeriale 12 marzo 1987.
Decreto Ministeriale 6 ottobre, n. 451.

2. Il secondo momento storico è caratterizzato dalle norme emanate dagli anni 90 in conseguenza al recepimento delle direttive comunitarie ed alla consapevolezza del coinvolgimento dinamico dei lavoratori nella gestione della sicurezza aziendale.
Legge 19 marzo 1990, n. 55.
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Legge 11 febbraio 1994, n. 109.
Decreto legislativo n. 626 del 1994.
Decreto legislativo n. 494 del 1996.
Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645.
Legge 23 maggio 1997, n. 135.
Decreto Ministeriale 7 maggio 1997.
Decreto Ministeriale 18 luglio 1997.
Legge n. 123 del 03.08/2007.
Decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008.

I principi fondamentali nell’ordinamento nazionale in tema di sicurezza e luoghi di lavoro

I principi fondamentali sono contenuti nella Carta Costituzionale, nel Codice Civile e nel Codice Penale.

Carta Costituzionale:

Articolo 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

N.B. l’art. 32 della Costituzione al comma 1 è la disposizione fondamentale dove è precisato che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti al di là della stessa condizione di cittadinanza; questo principio interessa tutte le forme di attività, e quindi anche sul rapporto di lavoro.

Articolo 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

Articolo 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera

Articolo 41
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Codice Civile:

Art. 2043 Codìce Civile – Risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 2087 Codìce Civile – Tutela delle condizioni di lavoro
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Codice Penale:

Art. 437 Codice Penale – Rimozioni od omissione di cautele contro infortuni sul lavoro
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchiature o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 451 Codice Penale – Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione.

Legislazione dal 1950 alla legge 626 del 1994

Dopo l’entrata in vigore della Carta Costituzionale, il legislatore si è preoccupato di emanare e promulgare una serie di norme per attuare i principi sanciti dalla Costituzione e dal Codice Civile.
A titolo meramente esemplificativo merita attenzione il D.P.R. n. 547 del 1955 che stabilisce le “regole per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attività produttive in generale”, il D.P.R. n. 303 del 1956 relativo alle “norme generali per l’igiene del lavoro” ed il D.P.R. 164/56 che regolamenta la “prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”.
Nel 1970 viene emanato lo “ Statuto dei Lavoratori “ i lavoratori grazie ai Sindacati acquisiscono una maggiore consapevolezza sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, che porta all’introduzione nei contratti collettivi di lavoro alcuni standard internazionali considerati come valori di riferimento in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Tra le maggiori novità è stata prevista all’articolo 9 del precitato Statuto, la partecipazione dei lavoratori alle dinamiche organizzative del lavoro in tema di sicurezza tramite un organismo di rappresentanza sindacale, a cui è attribuita la possibilità di controllare la corretta applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Dopo la riforma del Servizio Sanitario Nazionale ( Legge n. 833/78 ), molte competenze attribuite inizialmente agli Enti Statali ( E.N.P.I. – A.N.C.C. ) sono state attribuite alla Regioni nonché alle ASL.
A partire dagli anni 80 a livello Europeo sul tema vengono emanate numerose Direttive Comunitarie, in sostanza ci si è preoccupati di uniformare a livello comunitario la regolamentazione in materia di salute e di sicurezza negli ambienti di lavoro.
Sulla base di tali Direttive, il legislatore italiano ha introdotto nuove ed innovative norme anche per la tutela dell’ambiente quali ad esempio:
– Il D.P.R. 175/88 sui grandi rischi industriali ( La Direttiva Seveso ).
– Il D.P.R. 203/88 sul controllo delle emissioni in atmosfera.
– La Legge n. 46/90 che ha introdotto precise regole nell’ambito della sicurezza degli impianti elettrici, di riscaldamento, tecnologici.
– il D.Lgs. 277/91 che stabilisce regole precise in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.
– La Legge n. 257 del 27/3/92 “ Norme relative alla cessazione dell’impiego di amianto ”.

Il Decreto Legislativo n. 626 del 19.09.1994

Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 è un atto normativo della Repubblica Italina emanato nel 1994 per regolamentare la sicurezza nei luoghi di lavoro, emanato in attuazione e recepimento di alcune Direttive dell’Unione Europea.
Per la prima volta in Italia, con il provvedimento citato, è stata attuata una riforma organica alle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, pur non abrogandole dal punto di vista formale.
I principi salienti del provvedimento sono i seguenti:
– l’abrogazione dell’art. 9 dello Statuto dei Lavoratori.
– l’obbligo per il datore di lavoro di valutare tutti i rischi relativi alla specifica attività lavorativa dei suoi dipendenti con la conseguente stesura di un documento contenente: “una relazione sulla valutazione dei rischi lavorativi e sui criteri adottati per la valutazione stessa; l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione conseguenti alla valutazione; il programma delle misure ritenute opportune per garantire la sicurezza dei lavoratori”.
– Da tale obbligo si evince che il datore di lavoro deve adottare un vero e proprio processo di “risk assessment”, che prevede una fase di identificazione e di valutazione dei rischi e del loro impatto, nonché delle raccomandazioni per la loro riduzione. In particolare, con l’adozione del risk assessment, si comincia a delineare una bozza di “risk management”, processo attualmente indispensabile per gestire il rischio clinico.
– l’istituzione della figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il Decreto legislativo n. 626 del 1994, riconosce al lavoratore il diritto di essere informato in relazione ai rischi connessi allo svolgimento della propria attività lavorativa, comprensivo del diritto di informazione sulla salubrità e nocività del proprio luogo di lavoro.
La norma non prevede obblighi solo a carico del datore di lavoro ma anche a carico del lavoratore, esso deve prendersi cura della salute e della sicurezza propria e di tutte le altre persone che sono presenti sul luogo di lavoro (colleghi o altri), e sui quali possono ricadere gli effetti nocivi delle sue azioni od omissioni. In sostanza si ravvisa in capo al lavoratore una vera e propria obbligazione in caso di inadempimento, se causa a se stesso o ad altri lavoratori un danno o infortunio, è soggetto al potere disciplinare del datore di lavoro e quindi è punibile con una sanzione disciplinare nella stessa maniera come se svolgesse una prestazione lavorativa in modo poco diligente o fedele tale da creare un disservizio.
Antro tema interessante è quanto statuito dall’art. 8 dalla precitata legge che obbliga il datore di lavoro ad organizzare all’interno dell’azienda il servizio di prevenzione e protezione, designando a tale servizio una o più persone da lui dipendenti, oppure persone e servizi esterni all’azienda, previa consultazione del rappresentante di sicurezza.
I preposti di tale servizio devono essere in possesso di requisiti professionali e capacità particolari indicati dall’art 8 bis del decreto legislativo n. 626 del 1994.
Da ultimo, al capo IV, attraverso l’art. 16, si prevede inoltre la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, tramite accertamenti preventivi e periodici, per tenere sotto controllo la salute dei lavoratori.

Il Decreto Legislativo n. 81/2008: “ Attuazione dell’art. 1 della legge n. 123 del 03.08.2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Con la legge n. 123 del 3 agosto 2007, contenente una delega al Governo per la rivisitazione dell’intera materia, è stato approvato il 30 aprile 2008 il Decreto Legislativo n. 81, “ Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro “ in vigore da 15 maggio 2008, a cui sono seguite alcune modifiche successive.

Ambito di applicazione

Il Testo Unico sulla Sicurezza si applica a tutti i settori produttivi, e quindi anche al settore agricolo, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori ( esclusi i lavoratori domestici e familiari ) ovvero:

  • Lavoratori subordinati.
  • Soci delle società.
  • Lavoratori autonomi che compiono specifiche opere o servizi.
  • Componenti delle imprese familiari.
  • Piccoli imprenditori ( coltivatori diretti nel settore agricolo.
  • Soci delle società semplici attive nel settore agricolo.

Obiettivi del decreto

Gli obiettivi del decreto sono i seguenti:

  • Valutazione di tutti i rischi per la salute e per la sicurezza.
  • Programmazione e prevenzione integrata con adozione di tecniche produttive migliorative.
  • Programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza.
  • Eliminazione/riduzione dei rischi, soprattutto a monte, in relazione alle conoscenze acquisite sulla base del progresso tecnico.
  • Idonea scelta delle attrezzature e della definizione dei metodi di produzione.
  • Corretta ed adeguata formazione ed informazione dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e dei rappresentati dei lavoratori.
  • Limitazioni dei lavoratori esposti al rischio.
  • Limitazione di agenzi inquinanti.
  • Priorità dei dispositivi di sicurezza collettiva su quelli individuali.
  • Controllo periodico dei lavoratori da un punto di vista sanitario.
  • Attuazione di misure di emergenza in caso di primo soccorso, lotta anticendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato.
  • Utilizzo dei segnali di avvertimento e sicurezza.
  • Svolgimento di una regolare manutenzioni di ambienti, attrezzature e impianti.

Il Testo Unico sulla sicurezza detta una serie di regole generali che

  • Corretta informazione/formazione del personale.
  • Utilizzo di abbigliamento e dispositivi di protezione individuale ( guanti – calzature di sicurezza – protezione del capo – protezione degli occhi – protezione del viso – protezione dell’udito – protezione delle vie respiratorie – protezione del corpo – dispositivi di sicurezza per coloro che effettuano lavori in quota ).
  • Attenzione ad ambienti di lavoro non idonei.
  • Attenzione all’utilizzo di macchinari e attrezzature in genere.
  • Attenzione nella gestione degli animali.
  • Attenzione alla possibile propagazione e diffusione di infezioni e/o malattie da animali.
  • Attenzione all’utilizzo di sostanze e/o agenti pericolosi.

Adempimenti a carico del datore di lavoro

Si deve richiamare l’articolo 2087 del codice civile che recita testualmente: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro “.
A seguito del Testo Unico sulla sicurezza il datore di lavoro deve:

  • Conoscere le problematiche.
  • Identificare i pericolo potenziali.
  • Valutare e misurare i rischi effettivi.
  • Intervenire sui rischi valutati.
  • Formare ed informare i lavoratori.
  • Aggiornare il sistema sicurezza aziendale.
  • Applicare le migliori tecniche di sicurezza conosciute.
  • Ridurre gli infortuni gravi e mortali.

Adempimenti a carico del lavoratore

A seguito del Testo Unico sulla sicurezza il lavoratore deve:

  • Utilizzare correttamente i macchinari, le attrezzature e i dispositivi di protezione individuale.
  • Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.
  • Sottoporsi ai controlli sanitari previsti.

Michele Piccioni, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Camerino, ha conseguito successivamente un Master in Diritto Economia e Tecnologie Informatiche e una Specializzazione in Diritto Civile. Attualmente è docente presso diverse Scuole Superiori della Provincia di Macerata. E-mail: piccioni_michele@libero.it

 

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