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Agriturismo: quale strategia per l’eliminazione di alcuni errori applicativi

di Nicola Galluzzo

Introduzione
Nei primi anni sessanta si è registrata in Italia, anche se tardivamente rispetto a quanto avvenuto in altri Paesi europei, la nascita di un primo nucleo di associazionismo teso a sensibilizzare l’opinione pubblica e i policy makers sul ruolo e  l’importanza che l’attività agrituristica poteva rivestire nel processo di rilancio socio-economico delle aree rurali. A seguito di ciò, alcune Regioni iniziarono a produrre una normativa autonoma, senza avere alcun riferimento quadro di ordine superiore, alquanto “disarticolata” a livello territoriale, poiché strettamente connessa alle specificità e peculiarità del territorio, per cercare di regolamentare l’attività agrituristica. E’ da osservare come alcune regioni e/o province autonome, in grado di prendere atto dello sviluppo dell’agriturismo, già dai primi anni, riescono ad assumere una posizione di vantaggio competitivo rispetto ad altri contesti agricoli ed in grado di garantire un sviluppo delle aree rurali a carattere intersettoriale con altre attività nel settore terziario Nell’ anno1985 venne emanata la Legge 730, il cui obiettivo era di definire un quadro organico per consentire alle diverse normative regionale di avere un elemento comune cui fare riferimento. Tale normativa è rimasta in vigore per 21 anni, venendo modificata solo nel febbraio 2006 quando venne promulgata la Legge 96, la quale abrogava tutti gli atti normativi emessi precedentemente, assegnando alle Regioni un termine di sei mesi per definire degli strumenti normativi necessari a regolamentare la materia.

Obiettivi dell’agriturismo
Il principio cardine, al quale si è ispirato l’agriturismo, è stato quello di rivitalizzare le aree rurali a rischio marginalizzazione, mediante la realizzazione di interventi per incrementare la pluriattività aziendale, con l’obiettivo di ridurre la aleatorietà del reddito aziendale (fortemente dipendente dal mercato e da altri eventi perturbativi) e incrementare la multifunzionalità, consentendo alle popolazioni rurali di vivere all’interno di queste zone, garantendo il presidio del territorio e la sua sostenibilità economica ed evitare lo spopolamento delle aree rurali. Quest’ultimo aspetto assume un particolare ruolo per rilanciare le attività agrituristiche nelle piccole aziende,collocate in aree di alta colina e montane. A tal fine, il legislatore, con la Legge 69/2006, ha enfatizzato per le piccole imprese agricole, in grado di ospitare meno di 10 persone, il ruolo di sentinelle dello spazio rurale, incentivando la diffusione delle attività agrituristiche; infatti, in questo caso esiste la possibilità di presumere il rapporto di connessione e complementarietà tra attività agricola, che deve rimanere prevalente, e attività agrituristica. Questo rapporto si sostanzia nella necessità di integrare il reddito agricolo con quello derivante da attività connesse ma correlate, strettamente, all’attività agricola.
 
Errori applicativi e possibili soluzioni
Gli obiettivi nobili dell’agriturismo, individuati dal legislatore, tuttavia, hanno incontrato delle forti difficoltà nella loro interpretazione e realizzazione pratica, con la conseguenza che alcune situazioni free riding potessero fare la loro comparsa. Tra i tentativi di free riding possiamo segnalare il caso di imprese commerciali della ristorazione che decidano di convertirsi all’agriturismo solo perchè vedono nell’attività agrituristica un regime fiscale più favorevole. Ciò non appare assolutamente vero e genera una prima grande criticità; infatti un’impresa agrituristica si trova a dover implementare la gestione fiscale dell’attività e ad aggiornarsi continuamente per poter seguire le modifiche e/o variazioni che vengono proposte.
Un altro errore si sostanzia nella volontà di intraprendere l’attività agrituristica con il solo scopo di convertire strutture abitative non più utilizzabili associabili a piccole superfici aziendali inferiori all’ettaro. In queste secondo caso, il collo di bottiglia è rappresentato dalla ridotta capacità nell’ospitalità sotto i dieci posti; infatti, per alcuni ciò potrebbe essere un’opportunità per farsi riconoscere la presunzione nel rapporto di connessione e complementarietà tra attività agricola e attività agrituristica. Una possibile soluzione da utilizzare per arginare tale situazione potrebbe essere quella di chiedere una certificazione delle destinazione urbanistica e non catastale dell’immobile da destinare ad attività agrituristica. Nelle more della legge, infatti, per svolgere attività agrituristica, oltre alla casa dell’imprenditore agricolo, esiste solo la possibilità di recuperare delle strutture aziendali non più utilizzabili per l’attività agricola. Inoltre, nel caso di aziende di limitate estensioni, esiste una seria difficoltà nel riuscire a completare il numero di giornate lavorative necessarie per l’attribuzione dell’idonea certificazione per la definizione di imprenditore agricolo. A margine di ciò, è utile richiamare l’attenzione su come le ridotte dimensioni aziendali dovrebbero essere utilizzate solo per effettuare attività agrituristica di ricezione, poiché la legge stabilisce dei criteri abbastanza selettivi per poter offrire ristorazione agli ospiti; infatti, almeno il 35% degli alimenti somministrati in azienda deve essere di provenienza autoctona dell’azienda agricola.
Una disposizione normativa che consenta l’attività agrituristica di ristorazione esclusivamente alla presenza di animali in azienda e alla obbligatorietà di avere seguito un corso specifico, con superamento del relativo esame, appaiono essere due deterrenti necessari e sufficienti per limitare dei comportamenti free riding a tutto vantaggio per le imprese agrituristiche.
L’applicazione di barriere all’ingresso, costituite da tasse annue e/o una tantum non sortirebbero alcun effetto deterrente con il rischio, invece, di scoraggiare le imprese agricole a tutto vantaggio di chi vuole cimentarsi nell’attività agrituristica senza avere dei fondamentali operativi ed aziendali consistenti. Una soluzione che appare essere praticabile, al fine di discriminare tra aziende agrituristiche in possesso di solidi requisisti agronomico-economico-gestionali, necessari per il mantenimento della ruralità e aziende new comers, dovrebbe andare a valorizzare quelle imprese agricole in possesso degli stessi requisiti previsti per l’erogazione degli aiuti disaccoppiati dal primo pilastro della Politica agricola comune. Infatti, per potere beneficiare di questi aiuti l’azienda deve possedere dei requisisti dimensionali ben definiti che potrebbe ridurre, ma non eliminare, eventuali comportamenti free riding.

Nicola Galluzzo, dottore di ricerca in Scienze degli alimenti, si è laureato in Scienze agrarie presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, conseguendo il perfezionamento in Economia del turismo e in Gestione  e organizzazione  territoriale delle risorse naturali presso l’Università La Sapienza di Roma, in Studi europei presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Genova e in Controllo e autocontrollo degli alimenti presso la Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” di Roma. Assegnista di ricerca presso l’Istituto Nazionale di Economia Agraria (Inea). E.mail: nicoluzz@tin.it

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