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Certificazione ambientale EMAS

Applicabilità e potenzialità offerte dalla certificazione ambientale EMAS per le imprese agro-alimentari

di Nicola Galluzzo

Con il termine certificazione possiamo intendere tutta una serie di interventi attuati, da parte dell’imprenditore, per garantire la qualità al cliente finale e validati da un verificatore (certificatore) indipendente. In tal caso la qualità garantita può essere quella organolettica, sanitaria del prodotto oppure quella relativa alla struttura produttiva e ad i suoi risvolti verso l’ambiente.
La certificazione Iso è oramai entrata nel linguaggio quotidiano ed è sempre più spesso ricercata dal cliente, dalle catene delle grande distribuzione e dalle industrie di trasformazione; queste ultime, infatti, vedono, nella certificazione, una garanzia della qualità dovuta al rispetto delle norme previste nel manuale di gestione della qualità.
La certificazione Iso serie 14000 ha avuto lo scopo principale di certificare l’aziende da un punto di vista di salvaguardia e rispetto dell’ambiente ed ha trovato una ridotta applicazione nel settore agricolo, le cui cause possono essere ricercate nel costo necessario per sostenere tale tipologia di certificazione. Tale certificazione ha il vantaggio di avere una validità internazionale delle norme in esso contenute ed ha interessato, dati riferiti al 1999, in Italia solo 350 imprese su oltre 14.000 nel mondo complessivamente certificate, ma che vede, dati ancora non ufficiali, un notevole incremento.
L’Unione europea, fin dal 1993, ha inteso garantire e certificare  la qualità ambientale attraverso l’emanazione del Regolamento (CE) n° 1836, da alcuni definito Emas I, il quale nel marzo 2001 è stato sostituito dal Regolamento (CE) n° 761 del 19 marzo 2001, con il quale si dettano delle norme sull’adesione volontaria delle organizzazioni (termine con cui si comprendono una molteplicità di soggetti che possono aderire) ad un sistema di ecogestione ed audit (EMAS), ribattezzato dagli addetti ai lavori Emas II.
L’elemento che accomuna la certificazione Emas con quella Iso è la assoluta volontarietà di adesione, ossia l’imprenditore può scegliere di aderirvi liberamente.
Nei considerando il Regolamento (CE) 761/2001 il legislatore si sofferma sull’aspetto della salvaguardia di un ambiente sostenibile e sulla necessità di ridurre gli impatti che si potrebbero determinare. Le organizzazioni dovrebbero, inoltre, cercare di favorire la partecipazione ad Emas per ridurre i costi ed agire sul consumatore e sull’opinione pubblica, offrendo prodotti in grado di salvaguardare l’ambiente. La prima differenza sostanziale e formale tra Emas I ed Emas II è la sua estensione alle amministrazioni pubbliche, le quali potranno certificarsi come hanno fatto alcuni comuni della riviera del Beigua, comprendente alcuni comuni rivieraschi della provincia di Savona e di Genova, utilizzando, per la gestione economica della certificazione e la sua pubblicizzazione, gli indennizzi assicurativi derivanti dall’affondamento di una petroliera avvenuta in vicinanza della costa nei primi anni novanta.
La partecipazione al sistema di ecogestione ed audit è estesa a qualunque organizzazione, definendo con tale termine società, azienda, impresa, autorità o istituzione, o parte o combinazione di essi in forma combinata che abbiano o no una personalità giuridica pubblica o privata, che abbia intenzione di sottoporsi a verifica da parte di una struttura accreditata, super partes ed indipendente.
La partecipazione a Emas prevede tutta una serie di adempimenti, consequenziali, che possono essere, brevemente, così riassunti:
1) analisi ambientale per verificare in base a ciò che si produce, nel caso di beni, o si offre, nel caso di servizi, gli effetti positivi o negativi che potrebbero determinarsi sull’ambiente;
2) esecuzione del controllo ambientale per valutare gli  impatti sull’ambiente;
3) definire una dichiarazione ambientale che sia rispondente e conforme agli obiettivi di salvaguardia e tutela ambientale stabiliti nella prima fase (punto n° 1);
4) dichiarazione di conformità da parte dei verificatori ambientali accreditati;
5) invio della dichiarazione di conformità agli enti competenti presenti in ogni Stato membro e successiva divulgazione dei risultati raggiunti.

Figura 1: Loghi Emas da utilizzare per le imprese certificate secondo il Regolamento 761/2001

Loghi EMAS

Fonte: Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee rilevato sul sito www.europa.eu.int

Le aziende, le imprese e gli enti pubblici certificate Emas devono fregiarsi di un apposito logo (Figura 1) da utilizzare in alcuni specifici casi, tra i quali possiamo ricordare l’intestazione di lettere, nelle dichiarazioni ambientali e per pubblicizzare prodotti e/o servizi, purché tutto ciò non generi confusione nel consumatore, il quale sarebbe indotto in errore dall’utilizzo fraudolento del marchio. Infatti, è fatto divieto di usare il logo sul prodotto o l’imballaggio che lo contiene, in pratica non potremo mai trovare una bottiglia, ad esempio, che riporti sull’etichetta la certificazione Emas; inoltre, è vietato fare pubblicità e/o comparare due prodotti o servizi dicendo questo prodotto è migliore di quest’altro perché è certificato Emas, con funzione prettamente discriminatoria, andando a contrastare ed a ledere il principio che prevede la libera circolazione delle merci e servizi.
Il Consiglio europeo ed il Parlamento, nel momento in cui hanno emesso il Regolamento (CE) n° 761/2001 hanno tenuto a sottolineare come la norma non entra in conflitto con altre norme  in materia ambientale ed auspicano che i diversi Paesi membri cerchino di  conformarsi a tale normativa, evitando duplicazioni in materia di gestione ed audit ambientale. Ad ogni Stato membro è demandato un ampio potere per definire i costi da sostenere per procedere alla registrazione ed alla sorveglianza dei verificatori accreditati, purché se ne dia comunicazione alla Commissione europea.
L’articolo 11 del Regolamento (CE) 761/2001 è senza dubbio il più interessante perché ribadisce l’importanza dell’Emas per le Piccole e medie imprese (Pmi), coinvolgendo con un’animazione locale, svolta, in loco, dalle Camere di commercio, dalle autorità locali e dalle associazioni di categoria, per divulgare le problematiche ambientali e gli impatti  più importanti e significativi per il territorio, sui quali le Pmi dovrebbero cercare di intervenire e salvaguardare con l’ecogestione ed audit. Il legislatore europeo prevede la possibilità che in ogni Stato membro vengano definiti dei programmi tesi a favorire l’informazione e la partecipazione delle Piccole e medie imprese all’ecogestione ed audit, da cui dovrà scaturire un maggiore coinvolgimento delle imprese locali ed una successiva certificazione delle imprese. Il comma due del citato articolo 11 prevede di stimolare la partecipazione delle Pmi all’Emas demandando a tutte le autorità nazionali e sopranazionali coinvolte la definizione dei criteri per far sì che <<in materia di acquisizione pubblica di beni o servizi>>  (cit.)  si possa tener conto che l’impresa sia registrata o non registrata definendo dei parametri di selezione. A completamento di tale aspetto è utile precisare che tutto ciò non deve inficiare le norme di diritto comunitario che prevedano la libera circolazione ostacolandola.
La diffusione dei risultati ambientali ottenuti e della certificazione fa parte degli obblighi cui sono sottoposte le imprese o gli enti che decidano di “certificarsi” Emas cosa che, invece, non richiede la norma Iso. Inoltre, ogni Stato membro deve cercare di favorire in maniera completa ed efficace gli obiettivi dell’Emas, utilizzando i mezzi di comunicazione che ritiene più idonei, soprattutto, cercando di coinvolgere la maggior parte delle associazioni ed organizzazioni presenti sul territorio.
L’informazione che deve essere fornita al pubblico attraverso la dichiarazione ambientale deve essere veritiera e non ingannare il pubblico, priva di ambiguità a cui tutti possono accedere.
Nell’allegato III del Regolamento n° 761/2001 sono definite le caratteristiche della dichiarazione ambientale con la quale l’impresa o la pubblica amministrazione definiscono al pubblico quali sono i suoi obiettivi in materia ambientale e le strategie che intende perseguire, sentite, ovviamente, anche le esigenze delle parti interessate, ed una volta validate dal verificatore esterno, devono essere obbligatoriamente divulgate e pubblicizzate. Qualora più imprese di un determinato territorio decidano di usufruire dell’Emas possono elaborare una dichiarazione di responsabilità complessiva, fatto salvo, che ogni impresa rimarrà responsabile e competente nel territorio in cui opera, poiché l’ecogestione ed audit certifica il sito produttivo e non l’impresa tal quale.
Negli allegati VI e VII sono descritti, in una sorta di check list, gli aspetti ambientali da valutare e l’analisi ambientale da eseguire.
L’impresa che decide di intraprendere la certificazione Emas deve produrre, in base a quanto previsto dalla normativa comunitaria in vigore, un documento dal quale emergano gli aspetti diretti (emissioni in aria, contaminazione ed utilizzo del terreno, effetti sulla biodiversità gestione degli scarichi e degli imballaggi, ecc.) ed indiretti (di difficile definizione e quindi molto eterogenei soprattutto per le ditte fornitrici e/o satellite che produttivamente ruotano intorno all’impresa, le quali dovranno cercare, anche loro, di seguire la politica ambientale intrapresa) sull’ambiente. In relazione a questi aspetti andranno calibrate le strategie e gli interventi da mettere in atto, i quali dovranno essere sottoposti a verifica e valutazione per ciò che potranno dar luogo. Gli aspetti presi in considerazione nell’allegato VI saranno sottoposti a successiva analisi, secondo quanto novellato dall’allegato VII, in particolar modo se l’impresa non ha divulgato in maniera esauriente e completa, gli aspetti ambientali previsti dall’allegato VI. Le imprese che decidono di avvalersi della certificazione Emas dovrebbero essere tenute, anche nei rapporti con i fornitori, a preferire imprese che perseguono o intendano perseguire obiettivi di tutela e salvaguardia ambientale.
In conclusione, l’Emas II ha avuto il grande merito di essere applicabile anche alla pubblica amministrazione ed alle piccole e medie imprese con l’obiettivo di certificare il sito produttivo. Le aziende che decidono di certificarsi devono avere una sensibilità e reattività ambientale per attuare una procedura che ha il limite di trovare applicazione, esclusivamente, in ambito europeo. Per le aziende agricole sarebbe opportuno cercare di consorziarsi tra loro per procedere all’Emas II, integrandosi con altre norme volontarie della serie Iso 9000, a  garanzia della qualità o del processo produttivo o del prodotto, in maniera tale da dare a tutte le imprese di un determinato territorio una maggiore e migliore garanzia del prodotto e dell’ambiente.
Tra i pregi che una certificazione potrebbe offrire alle imprese agro-industriali possiamo ricordare un più facile accesso a delle linee di credito, un miglioramento del marketing aziendale, una gestione oculata ed efficiente dei rifiuti e degli scarichi idrici. Al personale interno all’impresa è richiesta un maggiore responsabilizzazione da attuare attraverso una formazione continua da parte di personale specializzato.
Per le aziende agricole italiane una strategia di ecogestione ed audit, a mio avviso, non può essere applicata singolarmente, ma dovrebbe trovare applicazione in un territorio molto ampio in maniera da creare un trinomio territorio-qualità-ambiente in grado di avere effetti positivi su un comprensorio di aziende.

Bibliografia
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (Guce), Serie L n°114 del 24 aprile 2001, Regolamento (CE) n°761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, pagg. 1-29,  rilevato sul sito www.europa.eu.int.

Nicola Galluzzo, dottore di ricerca in Scienze degli alimenti, si è laureato in Scienze agrarie presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, conseguendo il perfezionamento in Economia del turismo e in Gestione  e organizzazione  territoriale delle risorse naturali presso l’Università La Sapienza di Roma, in Studi europei presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Genova e in Controllo e autocontrollo degli alimenti presso la Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” di Roma. Assegnista di ricerca presso l’Istituto Nazionale di Economia Agraria (Inea).