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Da applicarsi a decorrere dal 01/07/08

di Emanuele Stevanin

Da qualche giorno è scattato, a livello comunitario, un obbligo in materia di etichettatura supplementare per le carni bovine ottenute da animali di età inferiore ai 12 mesi, sia prodotte nella Comunità Europea che in Paesi terzi, con la sola esclusione delle carni ottenute da bovini che hanno ottenuto un riconoscimento DOP (Denominazione di Origine Protetta) o IGP (Indicazione geografica protetta) prima del 29/06/07.
L’obbligo sussiste sia per le carni fresche, congelate e surgelate, commercializzate sfuse, preconfezionate o imballate.
Fatti salvi gli obblighi precedenti (etichetta con codice di rintracciabilità, Paese di nascita, Paese di ingrasso, ecc.) e le indicazioni facoltative già previste, le carni ottenute da bovini di età inferiore a 12 mesi dovranno essere classificate, al momento della macellazione (questo vuol dire che nei casi di sola commercializzazione, questo compete al fornitore), come:
• Categoria V, identificata appunto con la lettera “V”, se le carni provengo da bovini di età non superiore a 8 mesi, e commercializzate con la denominazione di “VITELLO” o “CARNE DI VITELLO” anche accompagnata anche dal nome del taglio anatomico o frattaglia interessata,
• Categoria Z, identificata appunto con la lettera “Z”, se le carni provengono da bovini di età superiore a 8 mesi ma inferiore a 12 mesi, e commercializzate con la denominazione di “VITELLONE” o “CARNE DI VITELLONE” anche accompagnata anche dal nome del taglio anatomico o frattaglia interessata.
Tali termini, compreso anche “VITELLA” non potranno essere utilizzati per designare carni ottenute da animali di età superiore a 12 mesi.

Questo vuol dire che, oltre alle denominazioni previste dalla precedente legislazione, l’etichettatura delle carni bovine ottenute da animali di età inferiore a 12 mesi deve essere completata, anche in fase di vendita al dettaglio, dalle seguenti indicazioni supplementari:
• denominazione di vendita, a seconda dei casi: “VITELLO” o “CARNE DI VITELLO”, oppure “VITELLONE” o “CARNE DI VITELLONE”,
• età dell’animale da cui le carni derivano al momento della loro macellazione, indicata, a seconda dei casi, come: “ETA’ ALLA MACELLAZIONE: SINO A 8 MESI” oppure “ETA’ ALLA MACELLAZIONE: DA 8 A 12 MESI

Tuttavia, gli operatori che non effettuano la vendita al dettaglio, possono riportare solo, a seconda dei casi, “V” o “Z” in luogo dell’età.

Infine, dovrà essere impostato un sistema di registrazione che consenta di collegare il codice di tracciabilità delle carni con la denominazione di vendita di cui sopra e di annotare la data di entrata e di uscita di dette carni dallo stabilimento.

Tali indicazioni sono supplementari a quelle del Reg. 1760/2000/CE ormai in vigore da qualche anno.

Emanuele Stevanin, laureato in Scienze Agrarie all’Università degli Studi di Pisa, è iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Pisa. Attualmente è socio amministratore della società “Qualità e Tecnologie Agroalimentari”, con sede a Livorno. Curriculum vitae >>>

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