Condividi l'articolo
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

di Alfredo Incollingo

Farmers’ Rights proprietà collettiva
Bosco “Macchia Grande” di Manziana (RM)

Negli ultimi anni, in Italia e nel mondo, si è affermata una nuova categoria giuridica nel diritto agrario, i cosiddetti Farmers’ Right o diritti degli agricoltori, disciplinati dall’articolo 9 del Trattato Internazionale sulle Risorse Genetiche Vegetali per l’Alimentazione e l’Agricoltura. Il testo venne adottato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite con la Risoluzione 3/2001, durante la 31° riunione della Food and Agricolture Organization, svoltasi a Roma il 3 novembre 2001. Il nostro Paese ha ratificato la decisione internazionale con la legge n. 101 del 6 aprile 2004. Questi diritti comuni mostrano una notevole somiglianza con le tradizionali forme di gestione collettive della terra. Non si fa una loro esplicita menzione, come si può comprendere leggendo il testo dell’articolo 9 dell’I.T.P.G.R.F.A. «Le Parti contraenti riconoscono l’enorme contributo che le comunità locali e autoctone e gli agricoltori di tutte le regioni del mondo, in particolare quelli dei centri di origine e di diversità delle piante coltivate, hanno apportato e continueranno ad apportare alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse fitogenetiche che costituiscono la base della produzione alimentare e agricola nel mondo intero. Le Parti contraenti convengono che, per quanto attiene alle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, la realizzazione dei diritti degli agricoltori spetta ai governi. In funzione delle proprie esigenze e priorità, ogni Parte contraente deve, se necessario, e salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, adottare apposite misure per proteggere e promuovere i diritti degli agricoltori e per garantire, tra l’altro: a) la protezione delle conoscenze tradizionali che presentino un interesse per le risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura; b) il diritto di partecipare equamente alla ripartizione dei vantaggi derivanti dall’utilizzazione delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura; c) il diritto di partecipare all’adozione di decisioni, a livello nazionale, sulle questioni relative alla conservazione e all’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura. Fatta salva la legislazione nazionale, nessuna disposizione del presente articolo comporta una limitazione del diritto degli agricoltori di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi o materiale di moltiplicazione» Tuttavia, si riconosce l’importante ruolo delle comunità locali e, in particolare, degli agricoltori nella salvaguardia delle diverse colture e nel miglioramento delle specie vegetali. Senza l’attività umana, che le ha selezionate nel tempo, andrebbero ben presto perdute. Tutto ciò a danno delle popolazioni e della pluralità agricola. Le sementi, quindi, costituiscono un bene prezioso da tutelare per il benessere collettivo.

Come si afferma nell’I.T.P.G.R.F.A., è compito delle comunità locali e dei governi nazionali salvaguardare la diversità fitogenetica, i primi con il loro lavoro e i secondi con una legislazione ad hoc. Come afferma Lorenza Paoloni, «il Trattato [I.T.P.G.R.F.A.] riconosce, in sostanza, agli agricoltori, quali componenti di una comunità insediata in un territorio ben individuato, un diritto a disporre, preservare e custodire un bene “comune” – appartenente a quella collettività – costituito appunto dalle risorse genetiche» (Paoloni, 2010). Quali scenari si potrebbero aprire in futuro? Si potrà evitare l’appropriazione indebita delle sementi, trasformandole o usandole senza controllo a danno dell’ambiente e delle stesse specie vegetali coltivate. Se le risorse fitogenetiche sono riconosciute, come abbiamo visto, come proprietà collettive, le corporations (le case farmaceutiche, per esempio) potrebbero utilizzarle liberamente. A tal proposito si è parlato spesso di biopirateria, cioè di appropriazione indebita di semi. Scrive la Paoloni, studiosa che si occupa molto di tutela della materia: «Le imprese multinazionali, oltre a sottrarre piante e sementi ai detentori autoctoni dai luoghi naturali ove esse si sono sviluppate, sono, infatti, giunte – in numerosi casi – a brevettare, in laboratorio, il patrimonio varietale delle specie vegetali – definito icasticamente l’orto genetico – appartenente alle singole comunità locali per poi rivendicarne l’invenzione escludendo qualsiasi altro soggetto dal diritto di produrlo, venderlo, utilizzarlo o distribuirlo» (Paoloni, 2010). Non si tratta di un bene comune, una categoria giuridica piuttosto astratta alle volte, dando adito a tante ambiguità, ma di una realtà concreta e materiale, che, come ricorda l’I.T.P.G.R.F.A., è legata alle singole comunità locali. Quante varietà di legumi esistono sul suolo italiano? Moltissime e spesso sono diffuse in singole regioni o sono coltivate in piccoli comuni. Come un bosco o un pascolo, anche la varietà di specie è un bene collettivo da tutelare. Ecco perché si può parlare a riguardo di proprietà collettiva e non di bene comune. Se fosse un patrimonio condivisibile da tutti, chiunque avrebbe modo di appropriarsene a danno delle comunità locali, soprattutto a livello economico. Sottoponendole alla gestione delle collettività, si eviterebbe un loro uso indiscriminato (come la perdita della biodiversità, ad esempio) e si offrirebbe l’opportunità alle popolazioni rurali di sviluppare un’agricoltura ecosostenibile e fruttuosa.

 

Alfredo Incollingo, laureato in lettere moderna, è giornalista pubblicista. Si occupa di diritti collettivi e di forme alternative di gestione del suolo. E-mail: alfredo.incollingo@yahoo.it

image_pdfimage_print

Condividi l'articolo
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •