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di Raniero Manfredi Chiarenza

vendemmia
La vendemmia (foto www.brunello.tv)

Siamo in periodo di vendemmia; succederà poi la raccolta delle olive. Molte aziende si sono organizzate per tempo per l’assunzione di operai stagionali al fine di venire incontro all’esigenza di avere manodopera per organizzare il periodo di raccolta nei giusti tempi.
Il DLGS 81/2008 e s.m.i, all’articolo 2 comma 1 lettera “a” riconosce nel “lavoratore” la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro … omissis … . Lo stesso comma 1 lettera “a”, poi, illustra come la figura del lavoratore possa estendersi per altre categorie (es. i soci lavoratori di cooperative, come anche i soggetti beneficiari di iniziative di tirocini formativi, etc.). Ad esso sono garantite in sintesi – e nello specifico delle norme in materia di prevenzione sul lavoro – le condizioni di tutela della salute e della sicurezza, l’informazione e la formazione (nonché l’addestramento), e la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica.

Premesso quanto sopra, nel periodo della vendemmia le aziende nell’ambito della propria organizzazione possono contare sull’attività svolta da personale assunto come operaio agricolo, e impegnato per un numero di giornate non superiore a cinquanta nell’anno; su queste figure stagionali c’è sempre stato un particolare interesse.
L’articolo 3 comma 13 del DLGS 81/2008, e s.m.i., richiama la futura emanazione di disposizioni atte a semplificare gli adempimenti per le imprese agricole che impiegano lavoratori stagionali (ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative), e relativamente all’informazione, alla formazione e alla sorveglianza sanitaria, demandando al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri della Salute e delle Politiche Agricole Ambientali e Forestali, l’emanazione di un decreto specifico.

Il 16 settembre del 2011 le Organizzazioni Sindacali e Datoriali (elencate nello stesso documento) firmano un “Avviso Comune Recante indicazioni per l’attuazione dell’art. 3, c. 13, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81”.
Nell’Avviso Comune
si richiama l’impegno da parte dei Ministeri competenti all’emanazione del decreto di cui al periodo precedente, e si pone l’accento che tale norma preveda che le disposizioni di semplificazione siano emanate nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di prevenzione sul lavoro, e che le stesse si applichino nei confronti dei lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell’anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.

Nella Gazzetta Ufficiale nr. 86, il 12 aprile 2013, il Ministero del Lavoro comunica la pubblicazione del Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo, richiamando quell’avviso comune del 16 settembre del 2011.
Il decreto è emanato secondo quanto riportato all’articolo 3, comma 13, del DLGS 81/2008, e s.m.i., e dispone (limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative) per l’attuazione di misure per semplificare gli adempimenti relativi all’informazione, alla formazione e alla sorveglianza sanitaria.

In materia di sorveglianza sanitaria la norma in esame, fatta eccezione per i lavoratori esposti ad attività che comportino rischi specifici (rischio chimico, rischi fisici, etc.) – per i quali il protocollo è già definito dal Decreto Legislativo 81/2008 e indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro – dispone che gli adempimenti in materia di controllo sanitario siano effettuati mediante visita medica preventiva eseguita dal medico competente dell’azienda (o dal dipartimento di prevenzione della ASL), a carico dell’azienda stessa; la validità di tale visita è biennale, e consente al lavoratore idoneo di svolgere la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l’anno, anche prestando la propria opera presso altre imprese agricole nel corso del biennio. Per il protocollo sanitario e l’attuazione delle disposizioni, il datore di lavoro deve affidarsi al proprio medico competente.

Per quanto all’informazione e alla formazione, la stessa si ritiene assolta, secondo la normativa e limitatamente ai soggetti protagonisti di questo approfondimento, mediante (cito) la consegna di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l’identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro.
Da precisare che l’intero impianto del decreto interministeriale si rivolge (si legga il campo di applicazione) ai lavoratori stagionali impegnati nei limiti temporali più volte citati, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.
Si rende pertanto necessario chiarire che l’opera prestata da tali soggetti non deve prevedere alcuna condizione tale da esporli ad attività complesse e quindi a rischi specifici; se del caso allora la norma in discussione non è applicabile, poiché vengono a mancare i criteri base della semplificazione (ovvero lavorazioni generiche e semplici), e pertanto si dovranno applicare i normali protocolli già definiti dal DLGS 81/2008.

Un’altra osservazione, quindi, al periodo: “appositi documenti … omissis … che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l’identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro”.
Il datore di lavoro, attraverso il servizio di prevenzione, è invitato a progettare comunque eventi formativi specifici per i compiti che dovranno essere svolti dai lavoratori stagionali, integrando il proprio piano formativo (Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) con una sessione dedicata alla categoria di lavoratori in questione, allegando la documentazione pubblicata da enti quali appunto ASL, enti bilaterali o organismi paritetici, e utilizzata come supporto.
La condizione di “stagionalità” dell’opera prestata dai lavoratori, e la durata dell’impegno lavorativo, nonché la precisa disposizione della norma, non deve essere un alibi per derogare su una informazione che dovrà comunque essere dettagliata e puntuale, e su una formazione comunque specifica ed appropriata al lavoro da svolgere.
L’utilizzo di strumenti editoriali certificati evidenzia l’attenzione che il datore di lavoro deve avere in questo contesto; le conoscenze trasferite devono garantire lo svolgimento in sicurezza dei propri compiti, e soprattutto la consapevolezza del ruolo lavorativo all’interno di un’organizzazione complessa.
L’informazione e la formazione deve essere comprensibile anche per i lavoratori provenienti da altri paesi.

Bibliografia

  • lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • Avviso Comune Recante indicazioni per l’attuazione dell’art. 3, c. 13, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 16 settembre 2011.
  • Decreto Interministeriale, 27 marzo 2013 – Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo.

Raniero Manfredi Chiarenza, diplomato perito agrario, tecnico ambientale, dal ’95 si occupa di prevenzione nei luoghi di lavoro come consulente specializzato nel settore agricolo. Negli ultimi 15 anni ha dedicato molto della sua attività come formatore e come analista e promotore per l’introduzione di tecniche e metodologie per la diffusione di comportamenti sicuri. Ha pubblicato alcuni articoli in materia di sicurezza sul lavoro, ed ha collaborato alla stesura di alcuni testi di settore. E-mail: studiochiarenza@gmail.com.

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